Sentenza del 01/02/2019 n. 243 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di successione - benefici prima casa - requisiti - rispetto - autocertificazione - allegazione alla dichiarazione di successione - è necessaria - presentazione in un momento successivo - tardività - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente è stata respinta. I benefici "prima casa" non possono essere riconosciuti se l'autocertificazione dei requisiti non è allegata alla dichiarazione di successione e viene prodotta soltanto in un momento successivo, quando il contenzioso è già iniziato. L'allegazione tempestiva costituisce quindi una condizione necessaria per usufruire dell'agevolazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di ottenere i benefici "prima casa" in sede di imposta di successione quando l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti non fosse stata allegata alla dichiarazione di successione, ma fosse stata presentata soltanto successivamente, dopo l'avvio del contenzioso. Il punto centrale era stabilire se tale produzione tardiva potesse sanare l'omessa allegazione iniziale.
Norme richiamate
Disciplina dei benefici fiscali "prima casa" applicabile all'imposta di successione
Il riconoscimento dell'agevolazione richiede che il contribuente dichiari e documenti tempestivamente il possesso dei requisiti previsti, mediante autocertificazione allegata alla dichiarazione di successione.
Norme sull'autocertificazione dei requisiti per le agevolazioni fiscali
L'autocertificazione non è stata considerata producibile validamente per la prima volta durante il giudizio: la sua allegazione deve avvenire con la dichiarazione di successione, mentre la produzione successiva, a contenzioso già avviato, è tardiva.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione fiscale collegata a una dichiarazione, è normalmente necessario indicare tempestivamente la volontà di usufruirne e allegare la documentazione o l'autocertificazione richiesta.
- La produzione della documentazione durante il contenzioso non sempre può sanare un'omissione originaria: quando la legge o la prassi richiedono l'allegazione alla dichiarazione, il termine può essere considerato essenziale.
- In materia di benefici "prima casa" nell'imposta di successione, l'erede dovrebbe verificare i requisiti e presentare l'autocertificazione contestualmente alla dichiarazione di successione, conservando prova dell'avvenuta allegazione.
- La tardività può comportare la perdita dell'agevolazione anche se, sul piano sostanziale, il contribuente possedeva i requisiti; occorre quindi distinguere tra possesso dei requisiti e rispetto degli adempimenti formali e temporali.
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