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Sentenza

Sentenza del 01/02/2019 n. 236 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Money transfer - attività illecita -raggiro di clientela - tassazione dei proventi - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava al contribuente un reddito non dichiarato di 23.280,00 euro, corrispondente ai proventi derivanti dalla collocazione fraudolenta presso altri contribuenti di cosiddetti "buoni di tesoreria tributaria", utilizzati per indebite compensazioni mediante modelli F24 di imposte e contributi con crediti inesistenti. Il contribuente sosteneva che le operazioni fossero formalmente riferibili alla C. s.r.l., società di cui era stato socio unico, amministratore e legale rappresentante, e non direttamente a lui. La controversia riguardava quindi l'imputazione dei proventi illeciti e la loro tassabilità.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che le operazioni fossero riferibili alla società. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che le compensazioni indebite costituissero proventi illeciti imputabili alla ditta individuale di S.M. ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993. Il reddito imponibile del 2010 è stato quindi confermato in 23.280,00 euro, con conseguente debenza di IRPEF, IRAP, addizionali e sanzioni. Non essendo stati provati costi certi e precisi, nessuna deduzione è stata riconosciuta. S.M. è stato inoltre condannato al pagamento di 3.000,00 euro di spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 4, legge n. 537/1993

    I proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo devono essere assoggettati a imposizione secondo le categorie di reddito previste dall'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi.

    Anche i proventi derivanti da attività illecite concorrono alla formazione del reddito imponibile e devono essere tassati in capo al soggetto al quale l'attività e i relativi proventi risultano concretamente riferibili.

  • Art. 6, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, TUIR

    I proventi illeciti devono essere ricondotti alla categoria reddituale corrispondente alla loro effettiva natura.

  • Art. 55 e 56 d.P.R. n. 917/1986, TUIR

    I proventi conseguiti nell'esercizio di un'attività d'impresa concorrono alla determinazione del reddito d'impresa.

  • Art. 1 d.P.R. n. 600/1973

    Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta.

    L'obbligo dichiarativo sussiste anche quando il contribuente ritenga di non avere imposte da versare.

  • Art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento d'ufficio del reddito imponibile sulla base degli elementi acquisiti.

Massime di principio

  • I proventi derivanti da attività illecite non sono fiscalmente irrilevanti: se sono economicamente percepiti o risultano riferibili al contribuente, devono essere dichiarati e tassati.
  • La formale riconducibilità di un'operazione a una società non esclude automaticamente la responsabilità fiscale della persona fisica che, in concreto, ha organizzato, gestito o realizzato l'attività e ne ha incassato i proventi.
  • Per imputare il reddito alla persona fisica, l'Amministrazione deve individuare elementi concreti di riferibilità dell'attività e dei proventi, come il ruolo societario, la gestione effettiva, la sottoscrizione degli atti e la continuità operativa.
  • In caso di omessa dichiarazione e mancanza di scritture contabili, l'accertamento può fondarsi sulla documentazione raccolta dall'Amministrazione finanziaria e sui dati relativi alle operazioni fraudolente.
  • I costi correlati ai proventi illeciti sono deducibili solo se effettivamente inerenti e documentati secondo i requisiti di certezza e precisione; in assenza di prova, l'imponibile può coincidere con l'intero provento accertato.
  • L'attività di money transfer, pur essendo lecita in sé, non può essere utilizzata come schermo per operazioni fraudolente: la tassazione riguarda i proventi concretamente prodotti, indipendentemente dalla qualificazione illecita dell'attività.

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