Sentenza del 22/06/2021 n. 5218 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 74 /2021 Catasto - Rendita catastale - Rettifica - Obbligo motivazione - Contenuto - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica della rendita catastale relativo a immobile Cat. D/8: la ricorrente contestava (1) la tardività della rettifica, (2) il difetto di motivazione dell'avviso e violazione dell'art.7 della L. 212/2000 per mancata allegazione della verifica precedente richiamata, e (3) errata determinazione della rendita per immobili di categoria D; chiedeva la rideterminazione della rendita secondo perizia di parte (euro 2.326,00) in luogo della rendita attribuita dall'Ufficio (euro 6.700,00).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado (che aveva adottato la proposta di mediazione dell'Ufficio con rendita pari a euro 6.150,00). Il Collegio ha ritenuto infondate le eccezioni di tardività e di vizio motivazionale, affermando che, nell'ipotesi di rideterminazione conseguente a DOCFA presentato dal contribuente, l'avviso è adeguatamente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto dichiarati e la differenza deriva da diversa valutazione tecnica del valore economico; ha inoltre ritenuto non necessaria la preventiva effettuazione di sopralluogo. Compensate le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 1, comma 3 (termine di dodici mesi non perentorio)
La rettifica avvenuta entro 12 mesi dalla presentazione del DOCFA è tempestiva; il termine non è perentorio ma va rispettato secondo i limiti indicati dal DM.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
L'eccezione di violazione per mancata allegazione della verifica precedente è stata ritenuta non idonea a invalidare l'avviso quando l'Ufficio non disconosce gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e fornisce i dati oggettivi necessari per comprendere la classificazione.
Per fabbricati a destinazione speciale la determinazione della rendita può avvenire mediante stima diretta ricavabile anche dalle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio; il sopralluogo preventivo non è condizione di legittimità dell'avviso.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/2012
L'Ufficio ha adottato criteri e principi tecnici di valutazione conformi alla circolare per la determinazione del valore economico del bene nella determinazione della rendita.
Giurisprudenza di legittimità
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6633 del 07/03/2019
Conferma che il preventivo sopralluogo non è requisito di legittimità per l'attribuzione di rendita a fabbricati speciali; l'Amministrazione può basarsi su dati documentali e individuare la rendita senza ispezione preventiva.
Decreto Legislativo n. 546/1992
art. 15, comma 1; art. 37, comma 2
Art.15 usato per giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio; art.37 comma 2 richiamato in relazione alla comunicazione del dispositivo della sentenza.
Norma richiamata per la compensazione delle spese di giudizio applicata in ragione della peculiarità della causa e delle vicende processuali.
Massime di principio
- Se la rettifica della rendita deriva da un DOCFA presentato dal contribuente, l'avviso dell'Ufficio è adeguatamente motivato se indica chiaramente i dati oggettivi e la classe attribuita, purché l'Ufficio non disconosca gli elementi di fatto dichiarati.
- La differenza tra rendita proposta dal contribuente e rendita attribuita può legittimamente derivare da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene; in tal caso non è richiesto un'ampia motivazione esplicativa oltre l'indicazione dei dati usati.
- Il mancato sopralluogo preventivo non invalida l'avviso di rettifica per fabbricati a destinazione speciale: l'Amministrazione può fare stima diretta anche su base documentale.
- La rettifica effettuata entro il termine di 12 mesi previsto dal DM 701/1994 è tempestiva rispetto al DOCFA presentato dal contribuente.
- Quando l'Ufficio utilizza valori risultanti da precedenti accertamenti non impugnati, tali valori possono essere richiamati come riferimento nella determinazione della rendita.
- Per il contribuente, in situazioni analoghe è strategico: (a) conservare e comparare con attenzione tutti i dati e le evidenze inserite nel DOCFA; (b) produrre perizia tecnica dettagliata e documentazione sui criteri di valutazione; (c) impugnare l'avviso evidenziando specifici errori di fatto (se esistenti) o vizi nella metodologia di stima, poiché il mero disaccordo sul valore economico può non essere sufficiente a ottenere l'annullamento dell'avviso.
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