Cassazione Civile, Ordinanza n. 23172/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguarda un'ingiunzione di pagamento per TARSU 2010, pari a euro 9.069,30, relativa a un'area cimiteriale destinata a cappelle sepolcrali e loculi. La contribuente aveva già impugnato in precedenza l'avviso di accertamento presupposto, con esito sfavorevole, e poi ha impugnato l'ingiunzione lamentando: (1) violazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché l'ingiunzione avrebbe potuto essere contestata anche per vizi dell'atto presupposto, dato che la sentenza resa nel primo giudizio non era ancora passata in giudicato; (2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che sussistesse un giudicato esterno favorevole formatosi su una precedente sentenza relativa ad annualità anteriori del medesimo tributo, che avrebbe escluso il presupposto oggettivo dell'imposta e la legittimazione passiva dell'ente. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, una volta impugnato l'atto presupposto, l'atto successivo è impugnabile solo per vizi propri, salvo la mancata notificazione dell'atto presupposto; inoltre ha escluso che potesse operare il giudicato esterno dedotto, richiamando una precedente ordinanza di legittimità che aveva già negato l'esistenza del giudicato invocato dalla stessa parte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della decisione regionale che aveva respinto l'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento. Ha ritenuto inammissibili le doglianze rivolte contro l'avviso di accertamento presupposto, perché tardive e non reiterabili dopo l'impugnazione già proposta contro quell'atto, e ha escluso la sussistenza del giudicato esterno dedotto. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'atto successivo può essere impugnato unitamente all'atto presupposto solo in caso di mancata notificazione di quest'ultimo; altrimenti ogni atto è impugnabile solo per vizi propri e i vizi dell'atto presupposto non sono deducibili se ormai tardivi
il giudicato esterno opera solo nei limiti del decisum effettivo e non si estende a obiter dicta o a statuizioni non decisive
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per il tema del giudicato formale e della definitività della decisione
la Corte ribadisce i principi di diritto rilevanti e li applica per decidere il ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 31 gennaio 2013, il versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto dell'impugnazione la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte
Massime di principio
- Quando un atto impositivo presupposto sia stato già autonomamente impugnato, l'atto consequenziale può essere contestato solo per vizi propri; le censure relative al presupposto sono precluse e la loro riproposizione è inammissibile per consumazione del potere di impugnazione.
- L'impugnazione dell'atto successivo congiuntamente all'atto presupposto è ammessa, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo se l'atto presupposto non sia stato notificato; fuori da tale ipotesi non è consentito far valere tardivamente i vizi dell'atto presupposto.
- Il giudicato esterno rileva solo per il decisum effettivamente contenuto nella precedente sentenza e non per affermazioni incidentali o obiter dicta; per estendersi a giudizi successivi deve riguardare circostanze o situazioni giuridiche realmente accertate e decisive.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, nei casi previsti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria e finanziaria.
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