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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23172/2021 del 20/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia riguarda un'ingiunzione di pagamento per TARSU 2010, pari a euro 9.069,30, relativa a un'area cimiteriale destinata a cappelle sepolcrali e loculi. La contribuente aveva già impugnato in precedenza l'avviso di accertamento presupposto, con esito sfavorevole, e poi ha impugnato l'ingiunzione lamentando: (1) violazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché l'ingiunzione avrebbe potuto essere contestata anche per vizi dell'atto presupposto, dato che la sentenza resa nel primo giudizio non era ancora passata in giudicato; (2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che sussistesse un giudicato esterno favorevole formatosi su una precedente sentenza relativa ad annualità anteriori del medesimo tributo, che avrebbe escluso il presupposto oggettivo dell'imposta e la legittimazione passiva dell'ente. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, una volta impugnato l'atto presupposto, l'atto successivo è impugnabile solo per vizi propri, salvo la mancata notificazione dell'atto presupposto; inoltre ha escluso che potesse operare il giudicato esterno dedotto, richiamando una precedente ordinanza di legittimità che aveva già negato l'esistenza del giudicato invocato dalla stessa parte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della decisione regionale che aveva respinto l'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento. Ha ritenuto inammissibili le doglianze rivolte contro l'avviso di accertamento presupposto, perché tardive e non reiterabili dopo l'impugnazione già proposta contro quell'atto, e ha escluso la sussistenza del giudicato esterno dedotto. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando un atto impositivo presupposto sia stato già autonomamente impugnato, l'atto consequenziale può essere contestato solo per vizi propri; le censure relative al presupposto sono precluse e la loro riproposizione è inammissibile per consumazione del potere di impugnazione.
  • L'impugnazione dell'atto successivo congiuntamente all'atto presupposto è ammessa, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo se l'atto presupposto non sia stato notificato; fuori da tale ipotesi non è consentito far valere tardivamente i vizi dell'atto presupposto.
  • Il giudicato esterno rileva solo per il decisum effettivamente contenuto nella precedente sentenza e non per affermazioni incidentali o obiter dicta; per estendersi a giudizi successivi deve riguardare circostanze o situazioni giuridiche realmente accertate e decisive.
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, nei casi previsti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria e finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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