Cassazione Civile, Ordinanza n. 37080/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accoglimento della domanda di rimborso della quota del 90% delle imposte versate per il triennio 1990-1992, invocando l’agevolazione prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme sull’onere della prova e sulla disciplina del rimborso, nonché delle disposizioni emergenziali richiamate, sostenendo che il contribuente non rientrava tra i beneficiari perché, all’epoca, non era residente in uno dei comuni inclusi nell’area agevolata, ma nel Comune di Biancavilla. La tesi dell’Ufficio era che il beneficio spettasse solo ai soggetti residenti nei comuni individuati dagli atti emergenziali, e che la qualità di lavoratore dipendente presso una sede ubicata in uno dei comuni colpiti non fosse sufficiente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che il beneficio fiscale era correlato, nel caso concreto, al requisito della residenza in uno dei comuni danneggiati dal sisma, requisito non posseduto dal contribuente. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nelle controversie di rimborso tributario, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto vantato. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente.
Norme richiamate
invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione delle regole sull’onere della prova.
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato quale base dell’agevolazione/rimborso per le imposte versate nel triennio 1990-1992.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
la Corte lo interpreta nel senso che il rimborso spetta ai soggetti colpiti dal sisma individuati dagli atti emergenziali e che abbiano versato imposte oltre la soglia prevista, inclusi i lavoratori dipendenti e assimilati nei limiti della normativa.
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 conv. in L. n. 123 del 2017
richiamato dalla ricorrente nel testo del motivo in relazione alla disciplina del rimborso.
art. 3 dell’ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990
richiamato come fonte della individuazione dei soggetti/aree colpiti dal sisma.
DPCM 15 gennaio 1991
la Corte lo valorizza per affermare che il beneficio era limitato ai comuni di Catania, Siracusa e Ragusa, con conseguente rilievo del requisito di residenza nel territorio agevolato.
art. 14 preleggi
richiamato dalla ricorrente nel motivo.
art. 134 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso tributario, il contribuente assume la posizione di attore in senso sia formale sia sostanziale e, quindi, deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso richiesto.
- Le difese dell’amministrazione che contestano l’esistenza dei presupposti del rimborso costituiscono mere difese e non sono soggette a preclusioni processuali proprie delle eccezioni in senso stretto.
- Un’agevolazione fiscale emergenziale va riconosciuta solo se il contribuente dimostra di rientrare esattamente nella fattispecie astratta tipizzata dalla legge e dagli atti attuativi; non è consentito estendere il beneficio oltre i requisiti espressamente previsti.
- Quando la normativa collega il beneficio a un requisito territoriale, la mera sede del datore di lavoro o lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’area interessata non bastano se il presupposto richiesto è la residenza nel territorio individuato.
- Se il giudice di merito ha riconosciuto il rimborso in assenza del presupposto normativo, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti istruttori.
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