Cassazione Civile, Ordinanza n. 18491/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente della Cassa, addetto dal 1996 alla gestione del software dell'ente e inquadrato nel livello B-3 del CCNL di settore. In fase sommaria il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso, applicando però la tutela indennitaria di cui all'art. 18, comma 5, l. 300/1970; in sede di opposizione il medesimo Tribunale aveva invece annullato il licenziamento e ordinato la reintegrazione, con pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate e dei contributi. La Corte d'appello, pronunciando sul reclamo della Cassa, ha confermato la tutela reintegratoria, ritenendo che i fatti addebitati rientrassero nell'art. 11, comma 6, lett. k), del CCNL Adepp, quale previsione di chiusura che qualifica la condotta come punibile con sanzione conservativa, e ha ridotto l'indennità allineandola al limite di 12 mensilità previsto dall'art. 18, comma 4, l. 300/1970, dando atto della cessazione della materia del contendere sulla domanda restitutoria. Nel ricorso per cassazione la Cassa ha dedotto: (1) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte non avesse considerato le giustificazioni rese dal lavoratore il 22/6/2018, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; (2) violazione dell'art. 2119 c.c., sostenendo che i giudici di merito avrebbero erroneamente escluso la prova delle condotte e la loro gravità complessiva; (3) violazione dell'art. 11 del CCNL Adepp, dell'art. 18, comma 4, l. 300/1970 e dell'art. 2119 c.c., assumendo che il comportamento fosse definitivamente lesivo del vincolo fiduciario e quindi meritevole di licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato la formazione di una "doppia conforme" tra primo e secondo grado sulla mancanza di giusta causa, con conseguente preclusione della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non accompagnata dalla dimostrazione che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni fossero diverse. Quanto ai motivi secondo e terzo, ha osservato che la valutazione di sussunzione del fatto concreto nella clausola generale dell'art. 2119 c.c. è sindacabile solo per manifesta incoerenza rispetto agli standard sociali, non potendo tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito; inoltre la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla rilevanza della disciplina collettiva, sulla graduazione tra sanzioni conservative ed espulsive e sull'inapplicabilità del licenziamento in presenza di condotte tipizzate dal CCNL come punibili in via conservativa. La Cassa è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente antistatario, e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, commi 47 ss., l. n. 92/2012
individua il rito speciale seguito nella fase sommaria e di opposizione della controversia in materia di licenziamento
art. 18, commi 4 e 5, l. n. 300/1970
la tutela reintegratoria attenuata opera quando il fatto contestato rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa secondo i contratti collettivi; il comma 5 è stato applicato in primo grado nella fase sommaria
clausola generale sulla giusta causa di licenziamento, la cui concretizzazione da parte del giudice di merito è censurabile in cassazione solo per irragionevolezza o incoerenza rispetto agli standard dell'ordinamento e della realtà sociale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la deduzione di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado
la doppia conforme preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le due decisioni si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali
art. 11, comma 6, lett. k), CCNL Adepp 6.5.2005
previsione collettiva di chiusura richiamata per ricondurre i fatti addebitati a una condotta sanzionabile in via conservativa, non espulsiva
art. 11 del CCNL Adepp per il personale non dirigente del settore degli enti previdenziali privati
in caso di concorso di infrazioni, prevede l'applicazione della sanzione per la mancanza più grave tra quelle punite con sanzioni di diversa entità, non un cumulo automatico che comporti il passaggio alla sanzione espulsiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non mostra che le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
- La censura di violazione dell'art. 2119 c.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito: è sindacabile solo l'eventuale non ragionevolezza della sussunzione del fatto concreto nella clausola generale della giusta causa.
- Nella valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare, la contrattazione collettiva costituisce un parametro privilegiato per individuare in modo oggettivo se una condotta integri una mancanza conservativamente sanzionabile o una violazione tale da giustificare il licenziamento.
- Quando il contratto collettivo prevede una graduazione delle sanzioni e una clausola di chiusura, il giudice può ricondurre la condotta alla sanzione conservativa se essa è coerente con la tipizzazione collettiva e con gli standard sociali di riferimento.
- La denuncia di violazione di legge non può mascherare una contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
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