Cassazione Civile, Ordinanza n. 03937/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale nel quale un autocarro assicurato era stato condotto da una persona che, per ragioni anagrafiche, non era più abilitata a guidare quel tipo di veicolo ai sensi dell'art. 115 cod. strada. La compagnia assicuratrice aveva comunque risarcito i terzi danneggiati e aveva poi agito in rivalsa contro l'assicurato, sostenendo che il sinistro era avvenuto in condizioni di scopertura, perché la polizza escludeva la copertura per i danni provocati alla guida di veicoli per i quali il conducente fosse privo di valido titolo abilitativo. La Corte d'appello aveva confermato la condanna al rimborso. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'assicurato ha denunciato violazione degli artt. 1175, 1337, 1358, 1366 e 1375 c.c., assumendo che la compagnia avrebbe avuto un dovere di informarlo espressamente dei limiti della copertura assicurativa, alla luce della buona fede e correttezza e dei rapporti intercorsi tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, cioè la concreta interpretazione del rapporto contrattuale e dei limiti informativi esigibili dall'assicuratore. Poiché tale critica attiene al giudizio di merito e non alla violazione delle norme astratte invocate, e non risultava neppure articolata nei termini del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che il conducente non era più abilitato a guidare il veicolo per ragioni legate all'età.
Invocato dal ricorrente come base del dovere di correttezza e buona fede nella relazione contrattuale, ma ritenuto non violato in sede di legittimità per la natura fattuale della censura.
Invocato dal ricorrente per sostenere un obbligo informativo dell'assicuratore; la Corte ha ritenuto che la doglianza riguardasse la ricostruzione concreta del rapporto, non l'erronea interpretazione della norma.
Richiamato tra le norme di buona fede/correttezza poste a fondamento della censura, ma non ritenuto direttamente violato nei termini denunciati.
Invocato per sostenere un'interpretazione del contratto secondo buona fede; la Corte ha escluso che la censura colpisse davvero la regola interpretativa astratta.
Richiamato per affermare il dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede, ma la Corte ha rilevato che la critica mirava alla valutazione di merito dei fatti.
articolo 360 numero tre c.p.c.
La Corte ha osservato che il motivo, formalmente proposto come violazione di legge, era in realtà diretto contro la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
Richiamato per evidenziare che la censura non soddisfaceva neppure i requisiti minimi del vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi.
Usato come base procedurale per la proposta di definizione del relatore in camera di consiglio.
Richiamato ai fini dell'attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile come violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., una censura che in realtà investe la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Quando il ricorrente contesta l'interpretazione concreta del rapporto contrattuale e dei fatti di causa, la doglianza attiene al merito ed è scrutinabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale, nei rigorosi presupposti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
- La mera deduzione di norme di correttezza e buona fede non basta a trasformare una critica alla valutazione del materiale probatorio in una vera questione di diritto, se il nucleo della censura riguarda l'apprezzamento delle circostanze di fatto.
- La pretesa esistenza di un dovere informativo dell'assicuratore, ove contestata sulla base delle circostanze concrete del rapporto, non può essere riesaminata in cassazione come se fosse un errore di sussunzione, se la sentenza impugnata ha già motivato sulla base degli elementi fattuali acquisiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03887/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03888/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03889/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03890/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03892/2023 del 09/02/2023
- ordinanza_civile · 9 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03897/2023 del 09/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →