Sentenza del 29/03/2024 n. 8612 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Ceva Limited ha chiesto il rimborso della ritenuta italiana del 10% applicata nel 2006 agli interessi, pari complessivamente a € 11.471.250, pagati dalla partecipata italiana Ceva Logistic Holding Italy S.p.A. (CEVA IT) su un finanziamento infragruppo. Sosteneva di possedere i requisiti per l’esenzione prevista dall’art. 26-quater del D.P.R. 600/1973: partecipazione superiore al 25% detenuta da oltre un anno, forma societaria e assoggettamento a imposta richiesti, nonché qualità di beneficiario effettivo. L’Agenzia negò il rimborso contestando la prova del beneficiario effettivo, dei pagamenti e della natura di interessi. Dopo il rigetto in primo grado, la società appellò producendo certificazioni fiscali britanniche. La CTR rigettò anche l’appello, ritenendo insufficiente la documentazione sui flussi finanziari gestiti tramite cash pooling e sulla tassazione degli interessi. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: errata valutazione del cash pooling e della relativa prova; errata interpretazione del requisito di tassazione nel Regno Unito; omessa pronuncia sulla qualità di beneficiario effettivo; motivazione apparente sul medesimo tema.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione di Pescara, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha rilevato che la decisione d’appello era globalmente anapodittica: non aveva esaminato adeguatamente la concreta struttura del cash pooling e aveva omesso una valutazione motivata della documentazione sulla qualità di beneficiario effettivo e sulla tassazione nel Regno Unito, questioni devolute con l’appello. Il giudice del rinvio dovrà svolgere un esame concreto e motivato, applicando i test dell’attività economica effettiva, del libero dominio sugli interessi e della funzione economica dell’interposizione. La Cassazione non ha riconosciuto direttamente il diritto al rimborso: la controversia resta da decidere nel merito.
Norme richiamate
Art. 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In tema di esenzione degli interessi (e di altri flussi reddituali) dall'imposta ex art. 26 quater, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in applicazione dell'ordinario riparto dell'onere probatorio tra fisco e contribuente, nonché per il principio di vicinanza della prova, spetta alla società contribuente, che ne adduca la qualità, la prova di essere il "beneficiario effettivo"; a tal fine è necessario che essa superi tre test, autonomi e disgiunti: (i) il substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolga un'attività economica effettiva; (ii) il dominion test, che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli ad un soggetto terzo; (iii) il business purpose test, che verifica le ragioni dell'interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero.
L’esenzione richiede che il contribuente provi la qualità di beneficiario effettivo, dimostrando autonomamente l’attività economica effettiva, la disponibilità degli interessi e una funzione economica non meramente fiscale della società nel finanziamento.
Direttiva 2003/49/CE (Direttiva Interessi e Royalty), art. 1, par. 4
Una società di uno Stato membro è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni soltanto se riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona.
La nozione esclude chi riceve gli interessi soltanto per conto di un altro soggetto. Va verificato, in concreto, se la società sia destinataria finale del reddito e ne abbia la disponibilità sostanziale.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La CTR avrebbe pertanto dovuto pronunciarsi sul punto anche in relazione al documento prodotto e nel caso spiegare il motivo per cui lo ha ritenuto non idoneo. Ricorre pertanto la denunciata mancata pronuncia e/o motivazione apparente su documenti decisivi della controversia in grado di inficiare la ratio decidendi del giudice di merito.
La mancata decisione su una questione devoluta e sostenuta da documenti potenzialmente decisivi, oppure una motivazione solo apparente sul punto, integra un vizio processuale che giustifica la cassazione.
Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza d'appello di presenta globalmente anapodittica, laddove, ai fini della censurata della motivazione, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio.
La motivazione deve rendere comprensibile non solo la conclusione del giudice, ma anche il percorso logico seguito nell’esame dei fatti e delle prove; una valutazione assertiva e priva di tale percorso è insufficiente.
La norma è richiamata in relazione alla dedotta omessa pronuncia su un motivo d’appello; la decisione rileva che la CTR avrebbe dovuto esaminare la questione del beneficiario effettivo e i documenti prodotti.
È richiamato tra le disposizioni processuali invocate per censurare la valutazione delle prove; la Corte rileva in concreto l’omesso esame motivato di documenti e circostanze decisive.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza d'appello di presenta globalmente anapodittica, laddove, ai fini della censurata della motivazione, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio.
La motivazione deve esporre un percorso argomentativo effettivo e intelligibile; non basta enunciare un giudizio probatorio senza spiegare come sia stato raggiunto.
La disposizione è richiamata dalla società per la qualificazione del cash pooling; la Cassazione descrive l’istituto e ne richiede l’esame concreto, senza risolvere definitivamente la qualificazione del finanziamento oggetto di causa.
Sono invocati dalla ricorrente in relazione alla natura contrattuale del cash pooling. La Corte non ne trae una conclusione definitiva sulla qualificazione del rapporto, ma censura la mancata analisi della concreta operazione e del comportamento delle parti.
Massime di principio
- Per invocare l’esenzione da ritenuta sugli interessi infragruppo, la società percettrice deve provare di esserne il beneficiario effettivo: non è sufficiente la titolarità formale del credito o la ricezione materiale del pagamento.
- La verifica del beneficiario effettivo richiede tre accertamenti distinti: effettività dell’attività economica, libertà di disporre degli interessi e ragioni economiche dell’interposizione. Una società priva di autonomia sostanziale, che trasferisce il reddito a terzi o opera solo per ottenere un vantaggio fiscale, può non avere diritto all’esenzione.
- Nel cash pooling l’assenza di trasferimenti bancari individuali tra le società non esclude di per sé che i pagamenti siano avvenuti tramite compensazione. Il giudice deve però esaminare la struttura concreta del sistema e la documentazione che consenta di ricostruire le singole posizioni e operazioni rilevanti.
- La prova documentale va valutata nel suo insieme: certificazioni dell’autorità fiscale estera, contabilità e documenti relativi ai flussi possono essere rilevanti, ma spetta al giudice spiegare se siano idonei e perché, senza limitarsi a conclusioni generiche.
- Il contribuente che chiede l’esenzione sopporta l’onere di provare i requisiti che fondano il beneficio, secondo il principio di vicinanza della prova; l’esito non può tuttavia essere deciso senza un esame effettivo e motivato delle prove offerte.
- La cassazione con rinvio per omessa pronuncia o motivazione apparente non equivale al riconoscimento del rimborso: il giudice di rinvio deve rivalutare la controversia e può confermare o negare il beneficio con motivazione congrua.
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