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Sentenza

Sentenza del 28/03/2024 n. 8462 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 per l'Irpeg 1997. L'Agenzia aveva recuperato Lire 189.569.000 (Euro 97.904,22): Lire 81.441.000 per l'applicazione dell'aliquota Irpeg ridotta alla metà, ritenuta non spettante all'Autorità Portuale, e Lire 108.128.000 per ritenute d'acconto non riconosciute. L'Autorità contestava sia l'uso del controllo automatizzato, sostenendo che occorrevano valutazioni sulla natura dell'ente e sul regime fiscale applicabile, sia la ripresa delle ritenute; aveva inoltre eccepito la tardività della notifica. In Cassazione l'Agenzia ha contestato l'illegittimità della procedura automatizzata, ha sostenuto che la questione delle ritenute poteva essere trattata con tale procedura e ha denunciato ultrapetizione e giudicato interno sulla tardività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato la sentenza della C.t.r. resa in sede di rinvio, che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento della cartella. Ha ritenuto legittimo il ricorso all'art. 36-bis per correggere l'aliquota solo quando la modifica derivi da un errore o dall'applicazione diretta e immediata della legge, senza valutazioni fattuali o giuridiche ulteriori; nel caso concreto, stabilire il regime fiscale dell'Autorità Portuale richiedeva invece di esaminarne natura, attività e compiti istituzionali, dunque non era possibile procedere con controllo automatizzato. La censura sulle ritenute è stata dichiarata inammissibile perché la questione non risultava trattata nel giudizio d'appello e l'Agenzia non aveva dimostrato di averla tempestivamente dedotta. Il secondo e il terzo motivo, relativi alla tardività della notifica e al giudicato interno, sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti contro una motivazione ulteriore, non decisiva dopo il rigetto della censura principale. L'Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità: Euro 200 per esborsi ed Euro 6.000 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA; non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In tema di riscossione delle imposte, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (o a quella analoga di cui all'art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) anche per rettificare l'imposta indicata in dichiarazione in base all'applicazione di una diversa aliquota rispetto a quella individuata dal contribuente qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche e non nell'ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria.

    Il controllo automatizzato è circoscritto a verifiche formali e correzioni immediatamente ricavabili dalla dichiarazione e dai dati disponibili all'anagrafe tributaria. Può correggere anche l'aliquota applicata, ma non può essere usato quando occorra accertare fatti, valutare la posizione sostanziale del contribuente o risolvere questioni giuridiche che richiedano un accertamento ordinario.

  • Art. 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    L'individuazione del regime fiscale cui sottoporre l'Autorità portuale involgeva l'individuazione della natura giuridica dell'Ente, dell'attività svolta in rapporto ai compiti istituzionalmente assegnati, del regime fiscale applicabile in ragione di quanto previsto dagli att. 72, 73 e 74 t.u.i.r.

    Per stabilire se l'Autorità Portuale avesse diritto all'aliquota agevolata non bastava un confronto numerico o documentale: occorreva qualificare l'ente e la sua attività e individuare il regime fiscale applicabile. Tale verifica, nel caso concreto, eccedeva i limiti dell'art. 36-bis; la Corte non ha però deciso nel merito se l'agevolazione spettasse.

  • Art. 112 c.p.c.

    qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto

    La Corte ha richiamato l'onere di dimostrare che la questione, se comporta accertamenti di fatto e non risulta esaminata nella decisione impugnata, era stata proposta nel giudizio di merito e di indicare l'atto in cui era stata dedotta. In mancanza, la censura nuova è inammissibile.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dall'Agenzia: violazione o falsa applicazione di legge e vizi processuali. La Corte ha esaminato le censure nei limiti dei motivi proposti, dichiarando infondata la prima censura principale e inammissibili le altre.

  • Art. 329 c.p.c.

    L'Agenzia ha invocato la norma a sostegno della formazione del giudicato interno sulla tardività della notifica. La Corte non ha deciso nel merito tale questione, dichiarando inammissibili le relative censure perché prive di utilità dopo il rigetto della censura principale.

  • Art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'Agenzia l'ha richiamato insieme alle norme sul giudicato interno per sostenere che la contribuente avrebbe dovuto proporre appello incidentale contro il rigetto in primo grado dell'eccezione di tardività. La Corte non ha esaminato nel merito questa tesi, perché la relativa censura è divenuta inammissibile dopo il rigetto della contestazione principale.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato è appropriato per errori materiali, di calcolo o correzioni derivanti in modo diretto e immediato dalla legge; non può sostituire un accertamento quando la pretesa dipende da valutazioni sulla natura del contribuente, sui fatti rilevanti o sull'interpretazione del regime fiscale.
  • La correzione dell'aliquota dichiarata non è sempre estranea all'art. 36-bis: è consentita se si tratta di una correzione immediata e non richiede valutazioni ulteriori; se invece l'applicabilità dell'aliquota dipende da accertamenti sostanziali, occorre la procedura ordinaria di accertamento.
  • Il rigetto della censura contro una ratio autonoma e sufficiente della sentenza può rendere inammissibili, per difetto sopravvenuto d'interesse, le contestazioni rivolte contro ulteriori ragioni decisorie.
  • In Cassazione, una questione che comporta accertamenti di fatto e non è trattata nella sentenza impugnata non può essere introdotta come nuova: il ricorrente deve indicare dove l'ha dedotta nel giudizio di merito.

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