Sentenza del 29/03/2024 n. 217 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IRES - IRAP - Tassabilità dei proventi da attività illecita a seguito del solo esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’avviso, relativo al periodo d’imposta 2015, aveva recuperato a tassazione € 136.491,27 di costi, ritenuti indeducibili ai fini IRES e IRAP perché direttamente utilizzati per attività contestate come traffico illecito di rifiuti, ai sensi dell’art. 452-quaterdecies c.p. Il legale rappresentante di G. era stato rinviato a giudizio. La società sosteneva di essersi limitata, su incarico della s.r.l. T., a individuare imprese toscane per lo smaltimento, indicando nei preventivi, nelle fatture e nei formulari che si trattava di rifiuti pericolosi; negava di aver occultato o miscelato rifiuti, di aver concorso alle condotte successive delle imprese e di aver conseguito un ingiusto profitto. In appello lamentava inoltre la contraddittorietà della decisione di primo grado, che avrebbe riconosciuto la propria estraneità ai reati ma confermato l’accertamento, e invocava il potere del giudice tributario di sindacare l’atto.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente l’appello. In base all’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, l’esercizio dell’azione penale o il rinvio a giudizio è sufficiente, durante la pendenza del processo penale, a rendere indeducibili i costi direttamente utilizzati per attività qualificabili come delitto non colposo. Il giudice tributario non può in questa fase accertare incidentalmente la sussistenza del reato o la colpevolezza dell’imputato: le contestazioni sull’estraneità di G. e sugli elementi del reato devono essere verificate nella sede penale. L’eventuale assoluzione definitiva può dare luogo al rimborso delle maggiori imposte e, successivamente, alla verifica della corrispondenza tra la condotta penale e quella contestata in sede tributaria. Condannata G. alle spese del giudizio, liquidate in € 5.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Come si vede, il solo fatto che "il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o che il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio" è circostanza sufficiente perchè risultino indeducibili i costi "direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo".
L’esercizio dell’azione penale, o il rinvio a giudizio, comporta l’indeducibilità dei costi direttamente impiegati per il delitto non colposo contestato, senza che il giudice tributario debba prima accertare la colpevolezza. Se interviene una delle decisioni definitive favorevoli indicate dalla norma, spetta il rimborso delle maggiori imposte e dei relativi interessi.
È la disposizione penale relativa al traffico illecito di rifiuti contestato al legale rappresentante di G.; la decisione tributaria non ne accerta la violazione, ma rinvia al giudizio penale la verifica del fatto e della responsabilità.
Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell' articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell' articolo 529 del codice di procedura penale , compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.
L’assoluzione definitiva consente al contribuente di chiedere il rimborso delle maggiori imposte e degli interessi derivanti dall’indeducibilità provvisoria dei costi.
Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell' articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell' articolo 529 del codice di procedura penale , compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.
Un provvedimento definitivo di non luogo a procedere fondato su ragioni diverse dall’estinzione del reato dà diritto al rimborso delle maggiori imposte e degli interessi.
Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell' articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell' articolo 529 del codice di procedura penale , compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.
La sentenza definitiva di non doversi procedere prevista dalla norma determina, al ricorrere delle condizioni indicate, il diritto al rimborso delle maggiori imposte e degli interessi.
Massime di principio
- Quando la legge collega l’indeducibilità dei costi all’esercizio dell’azione penale per un delitto non colposo, il rinvio a giudizio può bastare a giustificare il recupero fiscale durante la pendenza del procedimento, purché i costi siano direttamente utilizzati per l’attività contestata.
- Durante il processo penale il giudice tributario non sostituisce il giudice penale nell’accertamento del reato o della colpevolezza; le allegazioni difensive sull’estraneità dell’impresa non superano, da sole, il presupposto processuale previsto dalla norma.
- In caso di assoluzione definitiva o degli altri provvedimenti favorevoli contemplati dalla norma, il contribuente può chiedere il rimborso delle maggiori imposte e degli interessi; in sede tributaria va comunque verificato che il fatto definito in sede penale corrisponda a quello oggetto della contestazione fiscale.
- Il giudice tributario può invece esaminare questioni circoscritte che non richiedano di decidere sulla sussistenza del reato o sulla colpevolezza, come l’effettivo collegamento diretto tra la spesa e l’attività contestata.
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