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Sentenza

Sentenza del 28/03/2024 n. 951 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’avviso di accertamento n. xxxx-2021 rettificava la dichiarazione IVA relativa al 2016, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, contestando l’esenzione applicata ai corrispettivi per la gestione dei sinistri affidata alla società da altre compagnie assicurative. L’Agenzia riteneva imponibile la componente riferita ai costi diretti interni, relativa a prestazioni rese nell’ambito di convenzioni abbinate a trattati di riassicurazione, e accertava maggiore IVA per euro 2.706.354. La società ha chiesto l’integrale annullamento dell’avviso, sostenendo l’esenzione delle prestazioni e contestando anche profili di contraddittorio; l’Ufficio, con appello incidentale, ha chiesto il ripristino delle sanzioni e degli interessi di mora esclusi in primo grado.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con decisione del 26 marzo 2024, ha respinto sia l’appello principale della società sia l’appello incidentale dell’Agenzia, confermando la sentenza n. 1332/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano. È quindi confermata la ripresa IVA per euro 2.706.354: la gestione dei sinistri affidata dalla compagnia assicuratrice alla riassicuratrice è una prestazione principale resa alla compagnia delegante, non un’operazione assicurativa esente né una prestazione accessoria, e non costituisce intermediazione assicurativa. La censura sul contraddittorio è stata respinta: dagli atti risultava che il contraddittorio si era svolto e che l’Ufficio aveva considerato le osservazioni della società; inoltre, la società non ha indicato quali difese avrebbe potuto svolgere in relazione al riferimento contrattuale contestato. È stato respinto anche l’appello incidentale dell’Agenzia: l’esenzione non era dovuta, ma la precedente condotta dell’Amministrazione, in particolare la verifica del 2010 relativa agli anni 2005-2007 e la risoluzione n. 267/E del 2009, aveva ingenerato un affidamento in buona fede; sono pertanto confermate la non applicazione delle sanzioni e degli interessi di mora. Spese compensate per reciproca soccombenza e particolarità della materia.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Le prestazioni rese dalla società riassicuratrice ed incluse nella clausola di delega, non possono qualificarsi come esenti, ai sensi del c. 2 del D.P.R. 633/72, perché non sono "operazioni di assicurazione, di riassunzione e di vitalizio", in quanto sono estranee all'oggetto del contratto di assicurazione, che consiste nella copertura di un rischio dietro pagamento di un compenso.

    L’esenzione prevista per le operazioni assicurative non si estende alla gestione dei sinistri svolta per conto di un’altra compagnia: tale attività è distinta dalla copertura del rischio, che costituisce l’oggetto proprio dell’assicurazione.

  • Art. 10, comma 1, n. 9, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Nel caso specie, posto che con riferimento alle prestazioni svolte dalla impresa delegata in virtù della clausola in questione non è applicabile neanche la causa di esenzione di cui all' art. 10 co. 1 n. 9 del d. P. R. n.633/1972, di cui possono beneficiare, in virtù della normativa unionale richiamata, soltanto le attività di assicurazione vera e propria, deve richiamarsi quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 11442/2018.

    La disposizione non esenta la gestione delegata dei sinistri, poiché questa non è attività assicurativa vera e propria né presenta i requisiti per essere ricondotta alle prestazioni di intermediazione assicurativa.

  • Art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Nella materia delle prestazioni assicurative, il nesso utile di accessorietà può sussistere quindi solo allorquando ricorrano due presupposti concorrenti: a) la "relatività" delle operazioni, ossia la loro correlazione a quelle di assicurazione e riassicurazione; b) la circostanza che esse siano rese da un mediatore o da un intermediario di assicurazione.

    Per applicare il regime delle prestazioni accessorie in ambito assicurativo non basta un collegamento economico o contrattuale con l’assicurazione: occorrono sia la correlazione con l’operazione assicurativa sia la qualità di mediatore o intermediario del prestatore. Nel caso deciso tali condizioni non ricorrevano.

  • Art. 54, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È la disposizione indicata come base della rettifica della dichiarazione IVA 2016 e dell’accertamento della maggiore imposta dovuta.

  • Art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    E non vi è dubbio che la notifica del p.v. del 2010, in cui il comportamento della società in ordine alla previsione di esenzione IVA era stato ritenuto corretto, costituisce sicuramente un precedente che legittima il convincimento, in buona fede, del contribuente, della spettanza della predetta esenzione.

    La precedente verifica dell’Amministrazione, che aveva ritenuto corretto il trattamento IVA seguito dalla società per gli stessi servizi, ha fondato un affidamento in buona fede sufficiente a escludere le sanzioni. La Corte ha confermato anche la non applicazione degli interessi di mora.

  • Art. 97 della Costituzione

    Il principio di buona fede oggettiva, desumibile dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione e di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, trova la sua concretizzazione nella tutela dell'affidamento del contribuente, il quale può legittimamente confidare nel fatto che l'Amministrazione Finanziaria si comporti con correttezza e coerenza, osservando le sue precedenti determinazioni.

    Imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione concorrono a fondare la tutela dell’affidamento del contribuente sulla coerenza con le precedenti determinazioni dell’Ufficio.

  • Art. 2 della Costituzione

    Il principio di buona fede oggettiva, desumibile dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione e di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, trova la sua concretizzazione nella tutela dell'affidamento del contribuente, il quale può legittimamente confidare nel fatto che l'Amministrazione Finanziaria si comporti con correttezza e coerenza, osservando le sue precedenti determinazioni.

    Il principio di solidarietà concorre, secondo la decisione, a fondare la buona fede oggettiva e la tutela dell’affidamento del contribuente nella condotta coerente dell’Amministrazione.

  • Art. 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA)

    benché il servizio di liquidazione di sinistri di cui al procedimento principale, descritto dal giudice del rinvio, costituisca una componente essenziale dell' operazione di assicurazione laddove comprende, nel caso di specie, la determinazione delle responsabilità e dell'importo del danno nonché la decisione di versare o di rifiutare un indennizzo all'assicurato, non può configurare un'operazione di assicurazione ai sensi dell' art. 135 per. 1, lettera a) della direttiva Iva

    Anche una prestazione essenziale per la gestione di un sinistro non diventa per ciò solo un’operazione assicurativa esente: la liquidazione dei sinistri resta distinta dall’assunzione e copertura del rischio.

Massime di principio

  • La gestione e liquidazione dei sinistri affidata a un’impresa terza o a una riassicuratrice non è automaticamente esente IVA solo perché collegata a una polizza o svolta da un’impresa assicurativa: occorre verificare la natura oggettiva della prestazione e distinguerla dalla copertura del rischio.
  • L’esenzione prevista per l’intermediazione assicurativa richiede una funzione effettiva di intermediazione, come la ricerca di potenziali clienti e il loro collegamento con l’assicuratore; la mera gestione dei sinistri non è sufficiente.
  • Una prestazione è accessoria in ambito assicurativo solo se sussistono i requisiti indicati dalla decisione: correlazione con l’operazione assicurativa e prestazione resa da un mediatore o intermediario. Il fatto che la prestazione sia utile alla compagnia non basta.
  • Il rapporto rilevante per l’accessorietà deve essere valutato considerando destinatari e contenuto delle prestazioni: quando l’incarico è reso alla compagnia delegante e produce effetti solo nei rapporti interni tra imprese, non diventa per questo accessorio alla prestazione assicurativa resa all’assicurato.
  • Un precedente comportamento dell’Amministrazione, quale una verifica che abbia avallato il trattamento fiscale seguito dal contribuente, può fondare un affidamento in buona fede e giustificare la disapplicazione delle sanzioni; nella decisione tale affidamento ha comportato anche la conferma della non applicazione degli interessi di mora.
  • Una contestazione di violazione del contraddittorio può essere respinta quando dagli atti risulta che il confronto si è svolto e l’Ufficio ha tenuto conto delle osservazioni; è inoltre rilevante che il contribuente indichi concretamente quali difese o elementi avrebbe potuto presentare.

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