Cassazione Civile, Ordinanza n. 17809/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una infermiera dipendente di un ospedale pubblico aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni aggiuntive rese nel servizio di "dialisi estiva", svolto oltre l'orario ordinario e rivolto anche a pazienti provenienti da altre regioni in soggiorno in Calabria. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, revocato il decreto ingiuntivo e respinto la domanda, ritenendo che la pretesa non fosse regolata dal CCNL invocato dalla lavoratrice ma dalla disciplina speciale sulle prestazioni aggiuntive, che richiede autorizzazione regionale, specifici requisiti soggettivi e determinazione tariffaria, presupposti non allegati né provati; inoltre, aveva valorizzato i vincoli di bilancio. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1375 e 2697 c.c., 36 e 111 Cost. e dell'art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che le prestazioni erano state effettivamente eseguite su incarico dell'azienda e che non poteva negarsi il compenso. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e degli artt. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando contraddittorietà della motivazione sulla supposta mancanza di autorizzazione e sul mancato riconoscimento almeno parziale del credito.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretto, ma solo parzialmente, l'inquadramento della Corte territoriale come prestazioni aggiuntive prive dei relativi presupposti, osservando però che la domanda andava letta anche come richiesta di compenso per lavoro straordinario svolto oltre il debito orario su incarico del datore di lavoro. Ha quindi affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il lavoro straordinario effettuato con il consenso, anche implicito, dell'amministrazione va remunerato ex art. 2126 c.c. e art. 2108 c.c., anche se l'autorizzazione prevista dalla contrattazione collettiva sia illegittima o se la spesa non sia coerente con i vincoli di bilancio. Ha pertanto accolto il primo motivo, assorbito il secondo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla medesima Corte d'appello per verificare l'esistenza del credito retributivo in base al superamento del debito orario e per quantificarlo secondo le misure orarie del lavoro straordinario previste dalla contrattazione collettiva del tempo, senza considerare i limiti orari interni o altri vizi degli incarichi. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di censura sulla valutazione delle prove e dei fatti allegati.
Richiamato come parametro di censura sulla valutazione delle prove.
Invocato dalla ricorrente, ma non decisivo nella ratio della decisione.
Invocato quale regola sull'onere della prova; la Corte ha distinto tra mancanza dei presupposti delle prestazioni aggiuntive e diritto al compenso per straordinario autorizzato dal datore.
art. 36 Cost.
Utilizzato come fondamento costituzionale del diritto del lavoratore a una retribuzione per la prestazione effettivamente resa.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo sul vizio di motivazione.
Applicato per ritenere regolare la notifica del ricorso presso il procuratore costituito.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Considerato applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato; il compenso per straordinario spetta se la prestazione è stata autorizzata/consentita dal datore.
Ritenuto applicabile alla prestazione lavorativa eseguita di fatto con il consenso datoriale, anche se l'autorizzazione o la disciplina contrattuale siano invalide o inidonee; integra il diritto al corrispettivo.
Richiamato per il quadro del pubblico impiego contrattualizzato e per il rilievo della disciplina collettiva nei trattamenti economici.
art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato nel principio sulla compatibilità tra art. 2108 c.c. e disciplina del pubblico impiego contrattualizzato.
art. 97 Cost.
Evocato nel bilanciamento con l'organizzazione e il controllo della spesa pubblica.
art. 1, comma 2, d.l. n. 402 del 2001
Norma speciale sulle prestazioni aggiuntive nel comparto sanitario, richiedente autorizzazione regionale, requisiti soggettivi e determinazione tariffaria.
Conversione del d.l. n. 402 del 2001, richiamata nella disciplina delle prestazioni aggiuntive.
art. 6-quinquies d.l. n. 314 del 2004
Norma di proroga della disciplina delle prestazioni aggiuntive.
Conversione del d.l. n. 314 del 2004, richiamata come proroga della disciplina.
art. 1, comma 2, d.l. n. 300 del 2006
Ulteriore proroga della disciplina delle prestazioni aggiuntive.
Conversione del d.l. n. 300 del 2006, richiamata come proroga.
Richiamato come disposizione che ha protratto l'efficacia della disciplina fino alla contrattazione collettiva.
art. 13 CCNL 10.4.2008
Richiamato quale recepimento contrattuale della disciplina delle prestazioni aggiuntive.
art. 12 CCNL 31.7.2009
Richiamato quale disciplina economica delle prestazioni aggiuntive nel periodo rilevante.
art. 34, comma 2, CCNL 1998/2001
Richiamato per l'autorizzazione del lavoro straordinario da parte del dirigente.
art. 31, comma 2, CCNL 2016/2018
Richiamato per il principio dell'autorizzazione del lavoro straordinario.
art. 47, comma 2, CCNL 2019/2021
Richiamato per il principio dell'autorizzazione del lavoro straordinario.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per il vizio di motivazione della sentenza d'appello.
Invocato per il vizio motivazionale della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando il lavoratore abbia svolto prestazioni ulteriori rispetto al debito orario con il consenso, anche implicito, dell'amministrazione, il compenso è dovuto ai sensi degli artt. 2108 e 2126 c.c., indipendentemente dalla validità formale dell'autorizzazione prevista dalla contrattazione collettiva.
- La disciplina collettiva che richiede un'autorizzazione preventiva per il lavoro straordinario o per prestazioni analoghe non può essere opposta al lavoratore per negare il corrispettivo se la prestazione è stata comunque richiesta o consentita dal datore di lavoro.
- I vincoli di spesa pubblica e le irregolarità interne dell'atto autorizzativo possono rilevare sul piano della responsabilità amministrativa dei funzionari, ma non elidono il diritto del dipendente a essere retribuito per la prestazione effettivamente resa.
- Quando una domanda di pagamento viene qualificata come richiesta di compenso per prestazioni aggiuntive speciali, il giudice deve verificare la sussistenza dei relativi presupposti; tuttavia, se i fatti allegati descrivono anche lavoro straordinario oltre l'orario ordinario, la domanda va scrutinata anche alla luce della disciplina dello straordinario e della prestazione di fatto.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 2126 c.c. nel lavoro pubblico, ciò che conta è che la prestazione non sia stata resa contro la volontà del datore di lavoro; la forma dell'autorizzazione e la sua eventuale invalidità non escludono il diritto alla retribuzione se il consenso datoriale è comunque ravvisabile.
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