Cassazione Civile, Ordinanza n. 21436/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione IVA indebitamente detratta per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, in particolare acquisti di mosto da fornitori qualificati come cartiere o missing traders, emersi da verifiche della Guardia di Finanza e da processo verbale di constatazione. La società aveva impugnato l'atto senza successo in primo grado; in appello, nelle more interveniva il fallimento e il giudizio veniva riassunto dalla curatela. Con il ricorso per cassazione la curatela deduceva, da un lato, violazione degli artt. 21 e 54 D.P.R. 633/1972, 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando un errato riparto dell'onere della prova in materia di detrazione IVA e l'omessa considerazione della documentazione prodotta per dimostrare l'effettiva operatività dei fornitori; dall'altro, violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, co. 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, per asserita motivazione apparente della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che, in caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti ai fini IVA, l'amministrazione deve provare l'inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni, ma non deve dimostrare la mala fede del contribuente; una volta provata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede del cessionario/committente, che è in grado di sapere se e in quale misura abbia effettivamente ricevuto beni o prestazioni. La Corte ha ritenuto che la sentenza regionale avesse correttamente applicato tali principi valorizzando plurimi indizi gravi, precisi e concordanti desunti dai verbali di constatazione. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la decisione di merito esponeva ragioni sufficienti, nel rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost., e che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito preclusa in cassazione, per di più in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente in tema di detrazione IVA e fatturazione; la Corte non ravvisa violazione nel caso concreto
richiamato dal ricorrente; la Corte ritiene corretta la ricostruzione probatoria adottata dal giudice di merito
la sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non se valuta erroneamente le prove raccolte
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte esclude che vi sia stata violazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
rubrica del vizio dedotto per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
rubrica del vizio dedotto per motivazione apparente/nullità della sentenza
art. 111 Cost.
il sindacato sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la nullità per motivazione mancante o apparente sussiste solo nei casi estremi indicati dalla giurisprudenza
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il minimo costituzionale
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l'Ufficio contesta operazioni oggettivamente inesistenti, grava sull'amministrazione l'onere di provarne l'inesistenza anche per presunzioni gravi, precise e concordanti; non è invece necessario dimostrare la mala fede del contribuente.
- Una volta accertata l'inesistenza oggettiva dell'operazione, non può invocarsi la buona fede del soggetto che ha partecipato all'acquisto, poiché questi è l'unico in grado di sapere se e in quale misura abbia effettivamente ricevuto beni o servizi.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice ripartisca erroneamente l'onere della prova tra le parti; se la doglianza riguarda la valutazione delle prove o l'esito dell'accertamento probatorio, il vizio è, al più, di motivazione nei limiti oggi consentiti.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo per mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione, non per insufficienza argomentativa o per una diversa lettura del materiale probatorio.
- La deduzione di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito espliciti, anche sinteticamente, le ragioni del convincimento e richiami gli elementi indiziari posti a base della decisione; non è consentito in cassazione sollecitare una nuova rivalutazione del merito, specie in presenza di doppia conforme.
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