Cassazione Civile, Ordinanza n. 04980/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio l'intermediario per ottenere l'accertamento della nullità, inefficacia o annullabilità degli ordini di acquisto di obbligazioni Lehman Brothers e la condanna alla restituzione delle somme investite oltre al risarcimento del danno. La lite nasceva dall'acquisto di titoli poi divenuti insolventi; in primo grado e in appello i giudici avevano escluso la fondatezza delle domande, ritenendo: esistente e valido il contratto-quadro richiamato negli ordini; non provata la violazione degli obblighi informativi, anche alla luce del questionario MiFID e della documentazione sui rischi; non provato il conflitto di interessi; l'investimento coerente con il profilo dell'investitore; e, soprattutto, escluso il danno perché i titoli erano stati onorati dalla procedura concorsuale con rimborso del 100% del capitale e degli interessi. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi, omessa pronuncia e violazione di norme processuali e sostanziali: contestava la valutazione sulla validità del contratto-quadro, l'applicazione del principio di non contestazione e del fatto notorio sul rimborso concorsuale, nonché, con altri motivi, la disciplina degli obblighi informativi, dell'adeguatezza dell'operazione e del nesso causale tra eventuali omissioni informative e scelta di investimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio sulla validità del contratto-quadro e sull'esecuzione dell'ordine, attività preclusa in sede di legittimità. Ha parimenti dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura sulla non contestazione e sul fatto notorio mirava a contestare apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione. I motivi terzo, quarto, quinto e sesto sono stati ritenuti inammissibili perché diretti contro argomentazioni svolte dalla Corte territoriale solo ad abundantiam, cioè non costituenti ratio decidendi, e quindi prive di interesse impugnatorio. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
ricorso ex art. 702 c.p.c.
indica il rito sommario originario con cui era stata introdotta la domanda davanti al tribunale
richiamato come parametro del vizio dedotto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una diversa valutazione del merito
richiamato nei motivi, ma le censure ad esso relative sono state dichiarate inammissibili perché attinenti a motivazioni non decisive
artt. 21 e 23 d.lgs. n. 58/1998
richiamati per gli obblighi informativi dell'intermediario nei servizi di investimento
richiamato in relazione all'adeguatezza/inadeguatezza dell'operazione e agli obblighi dell'intermediario
artt. 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522/1998
richiamati in tema di obblighi informativi e di adeguatezza dell'operazione di investimento
richiamato tra le norme sugli obblighi dell'intermediario finanziario
la Corte ribadisce che la violazione del principio di non contestazione è deducibile solo se il giudice ponga a fondamento prove non introdotte dalle parti; non è invece censurabile in cassazione la valutazione del materiale probatorio e del fatto notorio
il libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale
richiamato per la pretesa necessità di contraddittorio su questione rilevata d'ufficio; censura ritenuta inammissibile perché riferita a ratio non decisiva
richiamato nei motivi in tema di responsabilità da inadempimento dell'intermediario
richiamato nei motivi per il nesso tra inadempimento e danno risarcibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizi processuali, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto.
- La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dai poteri riconosciuti; non è invece deducibile per contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove ritualmente acquisite.
- Le critiche rivolte a proposizioni della sentenza svolte solo ad abundantiam non sono scrutinabili in cassazione, perché mancano di incidenza sulla decisione e difettano di interesse.
- La censura per omessa pronuncia o per violazione degli obblighi informativi dell'intermediario non può prescindere dalla ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su una diversa autonoma ragione, il motivo è inammissibile.
- Quando la Corte di merito abbia escluso il danno risarcibile per mancata dimostrazione dell'effettiva perdita patrimoniale, la parte ricorrente deve specificamente contrastare tale autonoma ratio; in difetto, la domanda risarcitoria resta definitivamente rigettata.
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