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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28854/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'iscrizione ipotecaria su un immobile, deducendo in origine di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento presupposta e di versare comunque in prescrizione la pretesa tributaria. La CTP aveva accolto il ricorso per difetto di prova della notifica della cartella, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo dimostrata la notifica della cartella tramite documentazione prodotta dall'agente della riscossione. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia della CTR sulla censura relativa alla mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, lamentando la violazione delle norme processuali e tributarie che impongono il contraddittorio endoprocedimentale prima dell'iscrizione; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle, sostenendo che la cartella era stata notificata nel luogo di residenza anagrafica e non nel domicilio fiscale e, comunque, che la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 era avvenuta senza le necessarie ricerche dell'irreperibilità assoluta del destinatario.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo perché la CTR non si era pronunciata sulla tempestiva doglianza relativa alla mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, preavviso necessario prima dell'iscrizione stessa. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo perché, in tema di notifica semplificata agli irreperibili assoluti, il messo notificatore deve indicare le ricerche svolte per accertare l'irreperibilità nel Comune del domicilio fiscale, e nel caso non risultavano tali ricerche né una verifica della CTR. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte; la mancata decisione sul motivo relativo al preavviso di iscrizione ipotecaria integra omessa pronuncia.

  • art. 55 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme alle norme sul processo tributario per censurare l'omessa pronuncia su questioni devolute in appello.

  • art. 27 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo processuale relativo alla trattazione delle questioni nel giudizio tributario.

  • art. 16 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo per contestare la ritualità delle comunicazioni processuali e la trattazione della questione.

  • art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo processuale, senza autonoma elaborazione nel testo decisorio.

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973

    prima di procedere all'iscrizione ipotecaria l'agente della riscossione deve comunicare al contribuente l'intenzione di iscrivere ipoteca, concedendogli un termine per osservazioni o pagamento; la mancata comunicazione comporta nullità dell'iscrizione.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come fondamento del diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo preordinato all'iscrizione ipotecaria.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva e del diritto di difesa nei procedimenti incidenti sulla sfera patrimoniale del contribuente.

  • art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato in relazione alle garanzie difensive nel procedimento tributario.

  • art. 59 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo in tema di regime delle notificazioni fiscali, in combinazione con l'art. 60.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    disciplina la notificazione degli atti tributari; per gli irreperibili assoluti richiede ricerche preliminari del destinatario nel Comune del domicilio fiscale.

  • art. 140 c.p.c.

    applicabile quando la residenza o l'indirizzo del destinatario siano noti ma il destinatario non sia reperito temporaneamente; distinto dalla disciplina per gli irreperibili assoluti.

  • art. 143 c.p.c.

    richiamato nella narrazione dei fatti dalla CTR, ma la Corte di cassazione ribadisce la disciplina speciale tributaria dell'irreperibilità assoluta.

Massime di principio

  • Prima di iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, l'agente della riscossione deve instaurare un contraddittorio endoprocedimentale mediante preventiva comunicazione dell'intenzione di iscrivere ipoteca, assegnando un termine per osservazioni o pagamento; la sua omissione determina la nullità dell'iscrizione.
  • Nel giudizio tributario, il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutte le questioni ritualmente riproposte dalla parte soccombente, compresa la censura di mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.
  • La notificazione semplificata degli atti tributari agli irreperibili assoluti presuppone una previa attività di ricerca del destinatario nel Comune del domicilio fiscale, che deve risultare dalla relata o dagli atti notificatori; in mancanza, la notifica è invalida.
  • La disciplina dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 distingue tra temporanea irreperibilità, che consente il ricorso alle forme dell'art. 140 c.p.c., e irreperibilità assoluta, che richiede l'accertamento delle ricerche nel Comune del domicilio fiscale.
  • Quando l'iscrizione ipotecaria è impugnata sia per vizi propri sia per vizi dell'atto presupposto, le relative censure sono autonomamente rilevanti e devono essere esaminate separatamente dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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