Cassazione Penale, Sentenza n. 30522/2025 del 10/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'esclusione dall'esecuzione della pena indicata nel titolo n.1 (sentenza GIP Tribunale di Torino 19/06/2012, irrevocabile 10/01/2013, per il reato ex art.73 DPR 309/90) sostenendo che, essendo stato espulso ai sensi dell'art.16 comma 5 d.lgs. 286/1998 e non essendosi tratto di un rientro volontario (il soggetto era stato consegnato dall'Albania tramite estradizione), mancasse l'elemento del reingresso volontario e quindi la pena non poteva essere messa in esecuzione. In via alternativa e con riferimento all'applicazione dell'art.4-bis ord. pen. il ricorrente sosteneva che la carcerazione pregressa dovesse essere imputata al reato associativo (titolo n.3) in favore del principio del favor rei, così da consentire in prospettiva l'accesso a benefici penitenziari.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la pena relativa al titolo n.1 fosse già stata completamente espiata e detratta dalla residua pena risultante dal cumulo predisposto dalla Procura generale di Torino; conseguentemente non v'era residuo da far eseguire e la richiesta di declaratoria di estinzione per decorso del tempo (art.16 comma 5 d.lgs.286/1998) era inammissibile poiché il termine utile era maturato quando la pena era già espiata. Inoltre la declaratoria di estinzione era ostata dall'applicabilità dell'art.172 ultimo comma c.p. essendo il Lleshi recidivo qualificato e avendo nel tempo necessario per l'estinzione riportato altra condanna per delitto della stessa indole. La Corte ha altresì ricordato che la scissione del cumulo per distinguere parti di pena riferibili a reati ostativi da quelle non ostative (ai fini dei benefici penitenziari) non è di competenza del giudice dell'esecuzione ma della magistratura di sorveglianza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art.73 comma 1
Norma sostanziale relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato (illecito connesso a sostanze stupefacenti).
DPR 309/1990, art.74
Riferimento ai reati connessi contestati nel cumulo (richiamato nella sentenza impugnata).
d.lgs. 286/1998, art.16 comma 5
decorso del termine di 10 anni
Prevede effetti di estinzione della pena in relazione all'espulsione e al decorso di termini; nella vicenda la Corte ha ritenuto che l'eventuale effetto estintivo fosse maturato quando la pena era già stata espiata, rendendo inaccoglibile la richiesta.
ordinamento penitenziario, art.4-bis
Indica i delitti ostativi alla concessione di benefici penitenziari; il ricorrente invocava il favor rei per riassegnare la pena già scontata al reato associativo (ostativo), ma la Corte ha richiamato la competenza della magistratura di sorveglianza per le conseguenti valutazioni sui benefici.
codice penale, art.172 ultimo comma
Norma sull'estinzione della pena per decorso del tempo che non opera se il condannato è recidivo qualificato e ha riportato condanne per delitti della stessa indole nel periodo necessario per l'estinzione; la Corte ha ritenuto applicabile tale divieto nel caso di specie.
ordinamento penitenziario, art.76
Citato dal ricorrente nella doglianza; comunque la decisione ha precisato i limiti della competenza del giudice dell'esecuzione rispetto alle questioni concernenti benefici penitenziari.
Massime di principio
- Se una specifica pena o segmento di pena è già stato integralmente espiato e detratto nel cumulo, non vi è residuo da eseguire e non è possibile ottenere una declaratoria di estinzione successiva per quella stessa pena.
- L'eventuale estinzione per decorso del tempo prevista dall'art.16 d.lgs.286/1998 non produce effetti utili se il termine si è compiuto in un momento in cui la pena era già stata sostanzialmente esaurita; la declaratoria è dunque inaccoglibile se non vi è più residuo da estinguere.
- La sussistenza di recidiva qualificata e l'esistenza, nel periodo necessario per l'estinzione, di una nuova condanna per delitto della stessa indole impediscono l'applicazione dell'estinzione per decorso del tempo ai sensi dell'art.172 c.p.
- La ripartizione del cumulo di pene al fine di distinguere la parte riferibile a reati ostativi (art.4-bis) da quella non ostativa e la valutazione conseguente sull'accesso ai benefici penitenziari è di competenza della magistratura di sorveglianza, non del giudice dell'esecuzione; le richieste in tal senso devono quindi essere rivolte alla magistratura di sorveglianza.
- Il principio del favor rei, invocato per riassegnare tempo già scontato al reato che possa risultare più favorevole, non vale a vincolare il giudice dell'esecuzione quando la materia attiene alla concessione di benefici penitenziari e alla ripartizione del cumulo, competenze riservate alla magistratura di sorveglianza.
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