Cassazione Penale, Sentenza n. 30495/2025 del 10/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) e di estorsione aggravata (art. 629 c.p.). La ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazioni di legge processuale per il mancato adeguamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame alle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio, nonché la mancata valutazione delle indagini difensive e della posizione dei singoli indagati e delle mutate circostanze (es. revoca della parita degli istituti).
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.I.P. del 09/04/2024, disponendo la cessazione dell'efficacia della misura coercitiva in atto. La decisione si fonda sul rilievo che il Tribunale del riesame non si era conformato alle prescrizioni di integrazione motivazionale impartite dalla Corte in sede di annullamento con rinvio e aveva illegittimamente limitato il proprio esame a rinviare per relationem alla precedente motivazione, senza procedere al nuovo, compiuto esame del materiale probatorio richiesto dalla Cassazione. In precedenza la Cassazione aveva annullato senza rinvio il capo relativo all'art. 603-bis perche il fatto non sussisteva e aveva annullato con rinvio la parte relativa all'art. 629 cod. pen. per integrare la motivazione sulle esigenze cautelari alla luce del mutato quadro dell'accusa; il Tribunale del riesame non ha adempiuto correttamente a tali indicazioni, motivo per cui la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio e la cessazione della misura.
Norme richiamate
art. 603-bis cod. pen.
Riferito al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la relativa contestazione perché il fatto non sussisteva, con conseguente cessazione parziale della misura cautelare rispetto a questo capo.
art. 629 cod. pen.
Riguarda l'estorsione aggravata: la Cassazione ha annullato l'ordinanza rispetto a questo capo e ha rinviato al Tribunale di Palermo per un nuovo esame specifico delle esigenze cautelari e dell'integrazione motivazionale; ha precisato che il giudice di rinvio deve compiere uno sforzo motivazionale compiuto rispetto alla prova dell'estorsione.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza del Tribunale di Palermo al nuovo giudizio dopo il rinvio disposto in sede di cassazione.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato come principio procedurale che impone al giudice del riesame di adeguarsi alle indicazioni della Cassazione in caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia violato tale obbligo non integrando la motivazione come richiesto.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il Tribunale del riesame non ha effettuato lo sforzo motivazionale richiesto dalla Cassazione; la Corte ha confermato l'obbligo di motivare compiutamente la rivalutazione cautelare.
artt. 273, 274, 292 (commi 2, lett. b), c), c) bis e 2-ter) cod. proc. pen.
Norme in materia di valutazione e acquisizione della prova e onere di motivazione: la difesa rilevava omissioni nella valutazione delle indagini difensive e nella distinzione delle posizioni dei singoli indagati; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia adempiuto all'obbligo di compiere un nuovo e autonomo esame probatorio richiesto dall'annullamento per vizio di motivazione.
art. 626 cod. proc. pen.
Norma procedurale cui fare riferimento per la procedura di cessazione dell'efficacia della misura cautelare: la Corte ha disposto che la cancelleria esegua gli adempimenti di rito a seguito dell'annullamento e della cessazione della misura.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla un provvedimento per carenza o manifesta illogicità della motivazione, il giudice di rinvio è chiamato a un nuovo, completo e autonomo esame del materiale probatorio; non può limitarsi a richiamare la motivazione precedente ritenuta viziata.
- L'annullamento per vizio di motivazione impone al giudice di rinvio un obbligo di integrazione motivazionale: manca un vincolo positivo sulle valutazioni precedenti, ma sussiste un vincolo negativo che vieta di riproporre la stessa motivazione viziata.
- Se la Cassazione ha dichiarato l'insussistenza di una parte della fattispecie (es. art. 603-bis), il giudice che valuta le esigenze cautelari deve riconsiderare la persistenza del pericolo cautelare alla luce del mutato quadro dell'accusa.
- La mancata distinzione e valutazione delle posizioni individuali degli indagati e delle indagini difensive può costituire vizio di motivazione e determinare l'annullamento del provvedimento cautelare.
- Il giudice del riesame non può ignorare le indicazioni della Cassazione: la mancata ottemperanza a un annullamento con rinvio per vizio motivazionale può portare all'annullamento senza rinvio e alla cessazione della misura coercitiva.
- Nel contesto cautelare, fatti nuovi o la revoca di condizioni istituzionali rilevanti (es. parità degli istituti) devono essere valutati e possono incidere sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
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