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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30496/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di perquisizione e sequestro volto all'acquisizione di una copia forense del telefono cellulare dell'indagato. Il ricorrente deduceva carenza di interesse della decisione del riesame e violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità per l'acquisizione massiva dell'intera memoria del dispositivo senza criteri di selezione, tempi di restituzione e motivazione puntuale sulla necessità di acquisire i dati integrali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha riconosciuto l'interesse dell'indagato a proporre impugnazione anche dopo la restituzione del dispositivo, poiché la Procura era in possesso di copie-clone che hanno eliminato l'esclusiva disponibilità del patrimonio informativo. Ha ritenuto illegittima e sproporzionata l'acquisizione massiva della copia forense in assenza di specificazione dei criteri di selezione, dei tempi e delle ragioni tecniche che impedivano un'acquisizione selettiva. Per tali ragioni ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di perquisizione/sequestro nella parte relativa alla copia forense del telefono e ha disposto la restituzione della copia dei dati ancora sottoposta a sequestro.

Norme richiamate

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 40963

    Stabilisce che la materiale apprensione dei dati tramite una copia-clone determina l'interesse dell'avente diritto a ottenere la restituzione nonché a impugnare il provvedimento; l'interesse deve essere concreto e attuale.

  • Sezione 6 Corte di Cassazione, n. 17878

    Afferma che il sequestro di un telefono già restituito previa copia forense comporta di per sé interesse al riesame, data la natura intrusiva e personale dello smartphone.

  • Sezione 6 Corte di Cassazione, n. 17312

    Richiede che il decreto del PM che mira a esaminare il contenuto del dispositivo informatico specifichi le ragioni della necessità di un sequestro esteso o altrimenti indichi criteri di selezione, perimetrazione temporale e tempi della selezione.

  • Art. 15 Costituzione

    Tutela della libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni; la limitazione richiede atto motivato dell'autorità giudiziaria e si estende ai mezzi elettronici fintanto che la comunicazione mantenga attualità e interesse per i corrispondenti.

  • Art. 254 cod. proc. pen.

    Impone che l'accesso al contenuto delle comunicazioni sia disciplinato da provvedimento dell'autorità giudiziaria; la messaggistica archiviata richiede analoghe garanzie e motivazioni per la sua acquisizione.

  • Art. 353 cod. proc. pen.

    Consente alla polizia giudiziaria l'apertura di plichi o corrispondenza con autorizzazione del PM quando sia necessario per assicurare elementi di prova a rischio di perdita, ma richiede motivazione e limiti.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 170

    Ha esteso la protezione costituzionale della corrispondenza anche alle comunicazioni elettroniche conservate, imponendo maggiori garanzie quando si accede a messaggi non più in itinere.

  • Sezioni Cassazione richiamate (Pessotto, Rizzo, altre pronunce)

    es. Sez. 6, n. 6623/2020; Sez. 6, n. 24617/2015

    Giurisprudenza costante che delinea l'obbligo di motivazione rigorosa e l'indicazione di criteri di selezione e tempi in caso di sequestro di dispositivi contenenti dati personali e riservati.

Massime di principio

  • L'indagato mantiene interesse a impugnare anche se il dispositivo è stato restituito, quando l'autorità giudiziaria o la Procura sono in possesso di copie dei dati (clone/copia forense).
  • La perquisizione che comporti acquisizione dei dati informatici deve essere motivata in modo specifico: finalità, criteri di selezione dei dati, perimetrazione temporale e tempi entro cui effettuare la selezione e restituire i dati non rilevanti.
  • L'acquisizione massiva e non delimitata della memoria di uno smartphone è ammissibile solo se il PM dimostra l'impossibilità tecnica/temporale di una acquisizione selettiva con adeguata giustificazione documentata.
  • In assenza di motivazione e limiti precisi l'acquisizione integrale viola i principi di proporzionalità, adeguatezza e la tutela della segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.), con conseguente nullità della misura e obbligo di restituzione.
  • La polizia giudiziaria può materialmente acquisire il dispositivo, ma l'accesso al contenuto richiede provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e, salvo eccezioni urgenti debitamente giustificate, non un accesso diretto e illimitato.
  • Nei procedimenti futuri il PM e i consulenti tecnici devono annotare e motivare le ragioni tecniche che impediscono l'acquisizione selettiva e devono indicare termini certi per la selezione e la restituzione delle copie dei dati non pertinenti.

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