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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30485/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imbroglia impugnava la conferma della condanna per vari reati collegati a frodi fiscali e previdenziali: truffa aggravata (art. 640 c.p., commi diversi) per la falsa rappresentazione di rapporti di lavoro finalizzata all'ottenimento della NASpI (capi H-O); indebita compensazione di crediti inesistenti (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, capi A-B e correlati) per gli anni 2016-2017 tramite F24 materiale; emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000, capo F). I motivi di ricorso denunciavano, tra l'altro: omessa e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3 c.p.p.; errata qualificazione giuridica (sosteneva che la condotta andasse qualificata ex art. 316-ter c.p. e non quale truffa ex art. 640); violazione del divieto di ne bis in idem e sovrapposizione di contestazioni relative alle medesime compensazioni (art. 84 c.p.); mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche e della richiesta di messa alla prova; e deduzione di prescrizione per vari capi.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso: in parte fondato (terzo motivo e, parzialmente, quinto motivo) e in parte infondato (primo e secondo motivi); il resto è dichiarato inammissibile. In particolare: ha confermato la qualificazione come truffa aggravata (art. 640 c.p.) e rigettato la tesi che le condotte dovessero essere ascritte esclusivamente ad art. 316-ter (la Corte ha ritenuto che gli artifici e raggiri, anche con false comunicazioni/inserimenti nelle banche dati INPS, abbiano indotto in errore l'INPS e reso difficoltosa la verifica ex post); ha accolto il terzo motivo: ha rilevato la sovrapposizione tra il capo B del procedimento riunito e il capo A del procedimento principale (entrambi riferibili alle medesime compensazioni operate da Eta S.r.l.) e ha disposto l'assorbimento del capo B nel capo A limitatamente ai fatti riferibili a Eta S.r.l., con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per rideterminare la porzione di pena. Quanto al quinto motivo (prescrizione), la Corte ha calcolato le sospensioni (tra cui quelle dovute all'emergenza Covid e a richieste di messa alla prova) per un totale di 456 giorni e ha dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati (capi B, H, L, M e O in parte), rimandando la riedeterminazione della pena; ha invece rigettato il ricorso per i capi N e P, e ha dichiarato irrevocabile la condanna per altri capi non impugnati (es. art. 8 d.lgs. 74/2000, capo F).

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La Corte ha ritenuto integrata la truffa aggravata quando gli artifici e i raggiri (anche mediante false comunicazioni nelle banche dati e documentazione falsa) risultano idonei a trarre in errore l'ente erogante (INPS); in tali casi la fattispecie di truffa prevale sull'art. 316-ter c.p.

  • art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni pubbliche)

    Riconosciuto carattere residuo e sussidiario rispetto alla truffa: si applica solo a condotte decettive meno intense o in assenza di effettiva induzione in errore dell'ente erogante; nel caso concreto la fattispecie residuale è stata esclusa.

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione)

    Il reato si perfeziona con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno: la Corte ha richiamato che il dies a quo della prescrizione decorre dalla presentazione dell'F24 e che compensazioni identiche operate dallo stesso contribuente per la stessa annualità costituiscono, ai fini del giudizio, un'unica condotta complessiva valutata sull'ammontare totale.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiede motivazione sui singoli motivi di appello; la Cassazione ha verificato che, complessivamente, la Corte d'appello aveva fornito elementi di fatto e prova sufficienti per respingere i motivi di merito impugnati (i rilievi di omessa motivazione non hanno prevalso).

  • art. 84 cod. pen. (ne bis in idem)

    La Corte ha applicato il principio per cui identiche condotte contestate in capo al medesimo soggetto per la stessa entità di crediti/periodo non possono dar luogo a duplicazione di reati distinti: il capo B del procedimento riunito è stato assorbito nel capo A del procedimento principale per i fatti relativi a Eta S.r.l.

  • art. 17 d.lgs. n. 241/1997 (regime compensazioni)

    La disposizione sul meccanismo di compensazione fiscale è stata richiamata per evidenziare che l'utilizzo di crediti inesistenti nei modelli F24 costituisce l'elemento materiale dell'illecito tributario e, integrandosi con artifici, supporta la configurazione di reati penali.

  • art. 159 cod. pen. (sospensione del corso della prescrizione)

    La Corte ha applicato la disciplina della sospensione (inclusi i correttivi per il periodo Covid e le sospensioni relative a istanze processuali) computando 456 giorni di sospensione per il calcolo delle prescrizioni contestate.

  • art. 4-bis d.lgs. n. 181/2000 (comunicazioni obbligatorie all'INPS)

    Rilevata l'importanza delle comunicazioni preventive all'INPS: falsificare o inserire dati fittizi nelle banche dati già in possesso dell'INPS può costituire artificio idoneo a ingannare l'ente e integrare la truffa.

  • art. 8 e art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    Art. 8 richiamato per emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha confermato che tali fatture, se funzionali al meccanismo fraudolento, concorrono alla configurazione dei reati fiscali e previdenziali in contestazione.

Massime di principio

  • Se falsi rapporti di lavoro vengono preventivamente inseriti nelle banche dati INPS e poi utilizzati per ottenere indennità o per effettuare compensazioni tramite F24, la condotta è spesso riconducibile alla truffa aggravata (art. 640 c.p.) e non solo all'art. 316-ter c.p.: l'elemento chiave è se l'ente erogante è indotto in errore e se le false comunicazioni rendono più difficoltosa la verifica ex post.
  • L'art. 316-ter c.p. ha carattere sussidiario: va applicato esclusivamente quando la condotta non rientri nella fattispecie della truffa; il confine dipende da valutazioni di fatto circa l'intensità ed efficacia degli artifici.
  • L'indebita compensazione (art. 10-quater) si perfeziona con la presentazione dell'F24: tale momento è il dies a quo per la prescrizione, quindi il conteggio dei termini deve partire dall'ultima operazione materialmente eseguita.
  • Quando identiche operazioni di compensazione (stesso anno, stesso ammontare di crediti) sono imputate per lo stesso contribuente in atti diversi, prevale l'analisi sull'ammontare complessivo e può scattare l'assorbimento per evitare duplicazioni (ne bis in idem).
  • In sede di cassazione è difficile scalfire valutazioni di fatto ben motivate dalla Corte di merito: il ricorso dev'essere mirato a dimostrare travisamento della prova o vizio logico-giuridico nella motivazione.
  • Per il calcolo della prescrizione è essenziale tenere conto delle sospensioni previste dalla normativa (anche quelle connesse all'emergenza Covid e alle istanze di riti alternativi o di messa alla prova): tali periodi incidono in modo determinante sulla maturazione dei termini.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato richiamando la gravità, la sistematicità e la professionalità della condotta e i precedenti dell'imputato; non è obbligatorio esaminare esaustivamente ogni elemento favorevole se il giudice indica quelli ritenuti decisivi.

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