Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30487/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 30/12/2024 del Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame cautelare proposta da RESTUCCIA Sante contro la misura cautelare (inizialmente custodiale, poi arresti domiciliari) disposta per il reato di coltivazione, in concorso, di sostanza stupefacente. L'ordinanza impugnata si fondava su indagini dei Carabinieri (monitoraggi video da agosto 2022, fotografie, messaggistica telefonica WhatsApp, fatture) che avevano portato al sequestro di 1.000 piante e fatto emergere, per il periodo maggio-agosto 2022, l'esistenza di una precedente piantagione più ampia (circa 10.000 piante) organizzata dall'indagato insieme ad altri, con acquisiti macchinari, interlocuzioni con un fornitore soprannominato "Carpe diem" e prove di raccolta e lavorazione. La difesa ha proposto quattro motivi: 1) motivazione illogica sulla gravità indiziaria riguardo la coltivazione di 10.000 piante (elementi fotografici e contenitori incompatibili, tempistiche vegetative, forza lavoro insufficiente); 2) illogicità nel riconoscimento dell'aggravante per ingente quantità senza sequestro della coltivazione contestata; 3) nullità per mancato esame della memoria difensiva (art.178 lett.c) c.p.p. in relazione ad art.309 c.p.p.); 4) motivazione apparente circa esigenze cautelari, con omissione di valutazione dei profili personali (assenza di precedenti) e possibilità di misure non detentive considerata la distanza temporale dai fatti.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili/infondate le censure, affermando che il giudice del riesame aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria sulla base delle risultanze investigative (fotografie, intercettazioni e messaggistica, fatture, sequestro di inflorescenze), e che la valutazione dei fatti non appare manifestamente illogica. Quanto all'aggravante dell'ingente quantità (art.80 comma 2 DPR 309/90), la Corte ha confermato che il Tribunale del Riesame aveva potuto desumerla dagli elementi combinati (estensione della coltivazione, attrezzature, manodopera, consistenza delle inflorescenze sequestrate e congruenze temporali). Sulla presunta omissione del riesame della memoria difensiva, la Corte ha ritenuto che il Tribunale si sia confrontato con le contestazioni difensive e le abbia confutate con argomentazioni non illogiche. Sulle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del pericolo di recidiva e dell'attualità/concretezza del rischio sulla base dell'organizzazione, della reiterazione dell'attività illecita e del tentativo di mascheramento con documentazione inesatta; ha inoltre precisato che il tempo trascorso non esclude automaticamente la cautela. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 - art.80 comma 2

    La circostanza aggravante dell'"ingente quantitativo" può essere riconosciuta anche sulla base di un apprezzamento indiziario e combinato delle caratteristiche della coltivazione (numero di piante, attrezzature, manodopera, consistenza delle inflorescenze sequestrate) senza che sia necessario il sequestro integrale della presunta piantagione.

  • Codice di procedura penale - art.274 (lett. c))

    Il giudice deve valutare separate e congiunte le esigenze cautelari di concretezza (capacità a delinquere) e attualità (presenza di occasioni prossime di reato). L'attualità non si confonde con la concretezza e può essere desunta da elementi organizzativi e da collegamenti con circuiti criminosi anche se i fatti sono anteriori nel tempo.

  • Legge n.47/2015

    Richiamata in relazione alla nozione di "attualità" delle esigenze cautelari introdotta/rafforzata dalla riforma; conferma che l'attualità va valutata autonomamente rispetto alla concretezza.

  • Codice di procedura penale - art.178 lett.c) in relazione all'art.309

    La censura difensiva che lamenta omissione di considerazione della memoria difensiva deve essere valutata alla luce dell'obbligo del giudice di confrontarsi con le deduzioni; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia effettivamente considerato e confutato le argomentazioni difensive.

Massime di principio

  • In cassazione contro misure cautelari la verifica è limitata alla ricerca di vizi di diritto o a manifesti errori logici; non è consentito un nuovo esame dei fatti o una rivalutazione libera delle prove.
  • La gravità indiziaria può essere fondata su elementi indiziari combinati (video, foto, messaggistica, fatture, consulenze tecniche, sequestro parziale) e il giudice può trarre inferenze logiche dalla convergenza di tali elementi anche in assenza del sequestro dell'intera presunta piantagione.
  • L'aggravante per "ingente quantitativo" (art.80 DPR 309/90) può essere rivendicata e riconosciuta sulla base di riscontri indiziari relativi all'estensione della coltivazione, alle attrezzature e alla manodopera, non solo su mero conteggio fisico di piante sequestrate.
  • Per contestare con successo in sede di legittimità una misura cautelare è necessario dimostrare la manifesta illogicità o la violazione di norme specifiche; mere argomentazioni alternative o riconsiderazioni plausibili dei fatti sono inadeguate.
  • Sulle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti non elimina automaticamente il pericolo di recidiva; il giudice deve motivare in concreto perché ritiene sussistere una probabilità di reiterazione, valorizzando elementi organizzativi, modalità e tentativi di occultamento.
  • Se si lamenta omissione di una memoria difensiva, è necessario provare che il giudice non si sia affatto confrontato con le argomentazioni rilevanti; se il provvedimento mostra il confronto e la confutazione, la lamentela è inefficace.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.