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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30489/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, commi 3 e 4 c.p.p.) per avere la Corte territoriale aumentato la pena base e i singoli incrementi rispetto alla precedente sentenza di appello, nonché violazione per mancata motivazione circa il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (artt. 627, comma 3 e 628 c.p.p.). In sintesi: 1) la pena per i reati riconsiderati in sede di rinvio è risultato più grave, per singoli elementi, rispetto a quella fissata nella precedente pronuncia di appello; 2) la Corte di appello non ha esaminato e motivato la concessione delle attenuanti generiche richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il consolidato principio secondo cui il divieto di reformatio in peius riguarda non solo la pena complessiva ma anche gli elementi autonomi che la compongono e opera anche nel giudizio di rinvio. Ha constatato che la Corte di appello, pur avendo assolto dall'art. 416-bis, ha fissato una pena base e singoli aumenti superiori rispetto alla precedente sentenza di appello, violando il divieto. Inoltre ha ritenuto la Corte di appello omissiva sul punto delle attenuanti generiche, che dovevano essere esaminate in sede di rinvio. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio conforme ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen. (commi 3 e 4)

    Il divieto di reformatio in peius opera anche in appello e nel giudizio di rinvio: il giudice non può aggravare la pena, né aumentare la pena base o i singoli elementi che la compongono rispetto a quanto deciso nella pronuncia di appello oggetto di annullamento (o, se intervenuta, rispetto alla sentenza di primo grado quando rilevante).

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione mafiosa: nel caso l'accertamento della non sussistenza di tale fattispecie ha inciso sul complesso della decisione; la sua esclusione deve essere tenuta in conto dal giudice del rinvio nella ricalcolazione della pena.

  • art. 627 cod. proc. pen. (comma 3)

    Regola sulla motivazione della decisione di appello e sugli elementi che il giudice deve valutare; la Cassazione ha ritenuto che il giudice di rinvio dovesse motivare in ordine alle attenuanti generiche richieste.

  • art. 628 cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento in appello e sulla determinazione della pena; richiamata in relazione all'obbligo di valutare le circostanze attenuanti nella nuova pronuncia.

  • art. 629 cod. pen. (secondo comma)

    Riguarda l'estorsione aggravata: la qualificazione e le aggravanti devono essere considerate nella determinazione della pena base, ma senza permettere un aggravamento rispetto alla precedente determinazione giudiziale nel rinvio.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 40910/2005 (Morales) e Sez. U, n. 16208/2014

    Costituiscono principi consolidati che il divieto di reformatio in peius riguarda gli elementi autonomi della pena e opera anche nel giudizio di rinvio, indipendentemente dal fatto che l'accusa abbia proposto appello.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 46307/2016 e Sez. 6, n. 49750/2019

    Chiariscono il principio del giudicato implicito sulla misura della pena e il rapporto di interferenza progressiva nelle questioni assorbite dall'annullamento, imponendo al giudice del rinvio di riesaminare le questioni collegate (es. attenuanti) che risultino assorbite dalla pronuncia di cassazione.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius opera non solo sulla pena complessiva ma anche su ciascun elemento autonomo che la compone: il giudice del rinvio non può fissare una pena base o singoli aumenti superiori rispetto a quelli già stabiliti nella precedente sentenza di appello oggetto di annullamento.
  • Il divieto vale anche nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione: l'esistenza di un appello del pubblico ministero non legittima il giudice di rinvio ad aggravare la posizione dell'imputato rispetto alla precedente determinazione.
  • Se la Cassazione annulla per una specifica questione e dichiara alcune questioni 'assorbite', il giudice di rinvio deve valutare anche le questioni derivate o connesse (es. riconoscimento delle attenuanti generiche) che risultino logicamente dipendenti dall'oggetto dell'annullamento.
  • La determinazione della multa o di altre sanzioni pecuniarie non può essere maggiorata in violazione del divieto di reformatio in peius rispetto alla precedente determinazione giudiziale rilevante.
  • In un giudizio di rinvio il giudice deve motivare espressamente tutte le valutazioni rilevanti per la determinazione della pena, incluse le decisioni negative o positive sul riconoscimento di circostanze attenuanti o aggravanti.

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