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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30488/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello di Potenza che aveva riconosciuto a SUMMA Cristian l'equa riparazione per ingiusta detenzione pari a Euro 106.119,00 per 450 giorni. Il PG deduceva violazione di legge e carenza di motivazione: sosteneva che la misura cautelare era fondata su un solido quadro indiziario (riconoscimento della persona offesa, dichiarazioni di altro testimone, rinvenimento di una felpa riconosciuta, comportamento del SUMMA che stava lavando gli indumenti) e che il rifiuto di rispondere all'interrogatorio di garanzia aveva rafforzato le prospettazioni cautelari, sicché sussisterebbero cause ostative (dolo o colpa grave) all'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Potenza che aveva liquidato l'indennizzo. La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui, nel successivo giudizio di assoluzione, sono risultati inattendibili e neutralizzati gli elementi indiziari che avevano giustificato la cautela; ha inoltre ribadito che il sindacato del giudice di legittimità è limitato alla correttezza del procedimento logico‑giuridico e non alla rinnovazione del giudizio di merito. Ha precisato anche che il silenzio dell'imputato all'interrogatorio di garanzia, per effetto dell'intervento normativo (d.lgs. 188/2021), non può precludere il diritto alla riparazione.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    La norma stabilisce il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione salvo che l'interessato abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; spetta al giudice d'ufficio accertare l'assenza di tale causa e valutare l'incidenza causale del comportamento dell'indagato rispetto alla misura cautelare.

  • art. 43 cod. pen.

    Riferito per richiamare la definizione di colpa: la colpa comprende negligenza, imprudenza o imperizia e, se grave (macroscopica), può escludere il diritto alla riparazione quando la condotta abbia provocato prevedibilmente l'intervento dell'autorità.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b)

    "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art.64 comma 3 lettera b) non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"

    La modifica normativa chiarisce che l'esercizio del diritto al silenzio (art.64 c.p.p., facoltà di non rispondere) non può essere usato per escludere il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e sezioni civili penali richiamate)

    La Corte ricorda consolidati principi giurisprudenziali: il sindacato di legittimità verifica la correttezza logico‑giuridica del ragionamento del giudice di merito; l'accertamento della colpa grave o del dolo è rimesso al merito; il giudice della riparazione deve valutare la condotta dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui è stata adottata la cautela e dell'esito del successivo giudizio penale (anche neutralizzazione degli indizi).

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una decisione di riparazione è sindacabile in termini di correttezza del procedimento logico‑giuridico, non per revisione dei fatti: la valutazione sulla colpa grave o sul dolo resta materia del giudice di merito.
  • Per escludere il diritto all'indennizzo è necessario dimostrare che il soggetto abbia concorso causalmente, con dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; questa valutazione deve considerare lo stato degli elementi conoscitivi al momento della misura e l'esito del successivo giudizio (neutralizzazione degli indizi).
  • Il mero esistenza di indizi ritenuti forti al momento della cautela non impedisce la riparazione se, nel giudizio di merito, quegli elementi sono risultati inattendibili o inutilizzabili.
  • Il silenzio dell'indagato all'interrogatorio di garanzia non può essere usato per escludere il diritto alla riparazione, in base alla modifica normativa (d.lgs. 188/2021).
  • Nella pratica, per opporre una causa ostativa all'indennizzo è necessario fornire elementi specifici e motivati che colleghino la condotta dell'interessato (ante e post misura) all'effettiva adozione o al mantenimento della misura cautelare.

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