Cassazione Penale, Sentenza n. 9040/2022 del 17/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Lodi dell'08/09/2021 (applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.): condanna a 4 anni e 1 mese di reclusione e C 17.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 81 co. 2 c.p. e 73 co. 1 d.P.R. 9/10/1990 n.309 (attività continuata di cessione di sostanza stupefacente a numerose persone). Il ricorso, articolato in due motivi, contestava 1) la errata qualificazione giuridica per mancata qualificazione ai sensi dell'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990 e 2) la violazione dell'art. 240 c.p. per assenza di motivazione in ordine alla confisca dei telefoni cellulari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la prima doglianza (errata qualificazione giuridica): il vizio non è manifestamente evidente e pertanto non deducibile in cassazione in sede di patteggiamento. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato limitatamente alla statuizione sulla confisca: la sentenza impugnata ha disposto la confisca "di quanto in sequestro" senza indicare gli oggetti (in particolare i telefoni cellulari) né fornire motivazione sui presupposti dell'art. 240 c.p. (speciale qualità, collegamento eziologico diretto al reato, valutazioni di prevenzione). Per questo la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari e ha rinviato al Tribunale di Lodi per nuovo esame; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Regime dell'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento): rito speciale con accordo sulle conseguenze penali, che limita la sindacabilità in Cassazione ai motivi previsti dall'art. 448 co.2-bis e ad errori manifesti nella qualificazione quando ciò significhi un errore sostanziale dell'accordo.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena: ammissibile solo per espressione della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica e illegittimità della pena o misura di sicurezza.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1 e 5)
Norme sul traffico di sostanze stupefacenti; il giudice può essere chiamato a qualificare se la fattispecie ricade nella fattispecie aggravata (es. comma 5). In sede di patteggiamento la diversa qualificazione è sindacabile in Cassazione solo se si tratta di errore manifesto tale da compromettere il corretto accordo sul reato.
Disciplina della confisca: confisca obbligatoria e facoltativa; per la confisca facoltativa (mezzi, prodotti o profitti del reato) il giudice deve motivare il collegamento diretto ed essenziale con il reato e l'esercizio discrezionale in funzione di prevenzione.
Estensione dell'applicabilità della confisca, anche in sede di patteggiamento, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 c.p., non più limitata al secondo comma.
Giurisprudenza di riferimento (es. Sez. U. n. 21368/2019 Savin e altre pronunce citate)
Consolidati principi di Corte: ammissibilità limitata del gravame nel patteggiamento; obbligo motivazionale per la confisca facoltativa e necessità di collegamento eziologico diretto tra cosa e reato.
Massime di principio
- In caso di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) la Cassazione è ammessa solo per motivi tassativi: espressione della volontà, difetto di correlazione tra domanda e sentenza, qualificazione giuridica (solo se errore manifesto) e illegittimità della pena.
- La contestazione della qualificazione giuridica in sede di patteggiamento è sindacabile in Cassazione solo se si tratta di un errore manifesto e chiaro che dimostri che l'accordo verteva indebitamente su un reato diverso; divergences opinabili non rendono ammissibile il ricorso.
- La confisca disposta con formula generica "di quanto in sequestro" è insufficiente: il giudice deve indicare gli specifici beni oggetto di confisca e motivare il collegamento diretto ed essenziale con il fatto di reato quando si procede a confisca facoltativa.
- Per disporre la confisca facoltativa (ad es. telefoni cellulari) il giudice deve motivare in relazione all'art. 240 c.p.: dimostrare la qualita' speciale del bene (mezzo, prodotto o profitto), il nesso eziologico diretto e le ragioni di prevenzione che giustificano la sottrazione alla disponibilità dell'imputato.
- Se la motivazione sulla confisca è carente la Corte di cassazione può annullare la statuizione limitatamente a quella parte e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame, lasciando impregiudicata la restante parte della sentenza di patteggiamento.
- Nei casi di sequestro che comprendono beni diversi (es. telefoni, denaro, strumenti), il giudice di merito deve chiarire, per ciascun bene, se ricorra la fattispecie della confisca e fornire motivazione distinta e specifica.
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