Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9004/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce in via principale la nullità per violazione degli artt. 420-bis, 420-quater e 604 co. 5-bis c.p.p., per aver celebrato il processo e pronunciato condanna senza che risultasse provata la conoscenza personale dell'imputato del procedimento (notifiche effettuate al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p. senza prova del preventivo tentativo al domicilio dichiarato). In subordine censura la determinazione della pena per il reato di furto tentato (artt. 56 e 624 c.p.), sostenendo che il giudice non ha applicato correttamente la diminuzione per il tentativo né motivato la scelta del metodo di determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e assorbente rispetto al secondo. Ha dichiarato ammissibile il ricorso, ha annullato le sentenze di primo e secondo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per il prosieguo del procedimento. La Corte ha richiamato e applicato i principi delle Sezioni Unite (sent. Ismail) secondo cui l'art. 420-bis c.p.p. non crea presunzioni automatiche: procedere in assenza è permesso solo se sussiste la certezza della conoscenza personale dell'imputato della chiamata in giudizio; in mancanza il giudice avrebbe dovuto sospendere e disporre la notifica personale ad opera della polizia giudiziaria ex art. 420-quater. Inoltre la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 co. 4 è valida solo dopo che sia provata l'impossibilità di notificare al domicilio dichiarato; nel caso concreto tale prova non è emersa.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    «il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo»

    La Consulta (Cassazione, Sez. Un., Ismail) e la Corte hanno interpretato la norma nel senso che gli elenchi di cui al comma 2 non sono presunzioni automatiche: consentono di procedere in assenza solo quando, in concreto, sia raggiunta la certezza della conoscenza personale dell'imputato; occorre valutare l'effettività (domicilio "serio", rapporto con il difensore, efficacia delle misure cautelari).

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    «se non ricorrono le condizioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen., ... il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ...»

    Se il giudice non ha certezza della conoscenza dell'imputato deve sospendere e ordinare la notifica personale (polizia giudiziaria); la mancata applicazione di tale rimedio configura vizio che determina nullità assimilabile a nullità assoluta.

  • art. 604, co. 5-bis cod. proc. pen.

    «se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 420-ter o dell'art. 420-quater la sentenza di primo grado è annullata con rinvio degli atti al giudice di primo grado...»

    Se emerge che si sarebbe dovuto sospendere o notificare personalmente, la sentenza di primo grado va annullata e gli atti rimessi al giudice di primo grado; la nullità ha regime di rilevabilità equiparabile a quella assoluta.

  • art. 161, co. 4 cod. proc. pen.

    «se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore»

    La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 co. 4 è valida quando risulti provata l'impossibilità di notificare al domicilio eletto/dichiarato; non è sufficiente una notifica al difensore senza la prova del precedente tentativo al domicilio.

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina la disciplina del tentativo: la pena dell'imputato per delitto tentato deve essere determinata applicando la riduzione prevista; la determinazione può avvenire con metodo diretto o bifasico nel rispetto del contenimento della riduzione da uno a due terzi.

  • art. 624 cod. pen.

    Prevede il reato di furto; la giurisprudenza richiede che, nel tentativo di furto, la pena sia determinata tenendo conto della diminuzione prevista per il tentativo.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le attenuanti generiche; la Corte rileva che la valutazione del giudice sul trattamento sanzionatorio deve essere motivata e coerente con la corretta determinazione della pena base.

  • Sez. Un., n. 23948/2019 (Ismail)

    Giurisprudenza di riferimento: chiarisce l'interpretazione dell'art. 420-bis e correlati, affermando che non si possono instaurare presunzioni automatiche di conoscenza; occorre valutare l'effettività della conoscenza e l'eventuale necessità di notifiche personali o provvedimenti suspensivi.

Massime di principio

  • La celebrazione del processo in assenza è legittima solo quando vi sia la certezza della conoscenza personale dell'imputato della "vocatio in ius"; gli indici elencati dall'art. 420-bis (domicilio eletto, difensore di fiducia, misure cautelari) vanno valutati caso per caso e non costituiscono presunzioni automatiche.
  • Se non è provata la conoscenza personale, il giudice deve sospendere il procedimento e ordinare la notifica personale (art. 420-quater); la mancata adozione di tale accorgimento comporta nullità della sentenza con regime di rilevabilità assimilabile a quello delle nullità assolute.
  • La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 co. 4 è lecita solo dopo che sia stata accertata l'impossibilità di notificare al domicilio dichiarato: occorre che dagli atti risulti il tentativo (e l'esito negativo) di notifica al domicilio.
  • Una dichiarazione di domicilio è efficace se "seria" e reale; la mera indicazione formale non basta a fondare la certezza della conoscenza se non sono emersi contatti o prove dell'effettiva ricezione degli atti.
  • Nelle ipotesi di tentato reato il giudice deve applicare correttamente la riduzione di pena prevista per il tentativo (metodo diretto o calcolo bifasico) e motivare la scelta; l'errata determinazione della pena è invece un motivo che può rilevare se non assorbito da questioni processuali più gravi.
  • In casi analoghi, chi difende dovrebbe verificare e far emergere in udienza la prova dei tentativi di notifica al domicilio dichiarato o chiedere la sospensione e le notifiche personali se vi sono dubbi sulla conoscenza dell'imputato, mentre il giudice deve valutare concretamente gli indici di conoscenza prima di ritenere valida la celebrazione in assenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.