LEGGE 12 giugno 2003, n. 134
Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica l'art. 444 c.p.p. ampliando la possibilità per imputato e pubblico ministero di chiedere sanzioni sostitutive o pene pecuniarie ridotte fino a 1/3, o pena detentiva (anch'essa diminuita fino a 1/3) purché la pena risultante non superi 5 anni (soli o congiunti a pena pecuniaria). Esclude taluni delitti e recidivi se la pena supera 2 anni. Limita gli effetti della sentenza (nesso pagamento spese/pene accessorie se ≤2 anni; nulla rilevanza civile/amm.), adegua la legge 689/1981 sulle sostituzioni (semidetenzione, libertà controllata, conversione in pecuniaria) e introduce norme transitorie per i procedimenti in corso (possibilità di nuova richiesta alla prima udienza utile e sospensione del dibattimento per 45 giorni).
Riforma del patteggiamento e delle sanzioni sostitutive
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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