Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9009/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per due motivi: 1) la Corte di appello non avrebbe considerato la memoria difensiva che eccepiva la nullita della sentenza di primo grado per illegittima dichiarazione di assenza: l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio ma non vi furono contatti effettivi, perciò non si poteva presumere la conoscenza del procedimento; 2) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilita per particolare tenuita del fatto), in quanto il reato sarebbe stato commesso da persona in condizioni di difficolta personale ed economica, senza fissa dimora e per necessita, e la causa di non punibilita sarebbe compatibile con il tentativo di furto monoaggravato come nel caso in esame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato la nullita assoluta per violazione del diritto di difesa, perche i giudici di merito non hanno verificato l'effettiva instaurazione del rapporto tra imputato e difensore domiciliatario e quindi la conoscenza del processo. Ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio per il prosieguo, demandando al giudice di merito il riesame delle questioni, compresa l'eventuale valutazione dell'art. 131-bis.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilita per particolare tenuita del fatto; invocata dal ricorrente perche il fatto sarebbe stato commesso da persona in condizione di necessita e disagio. La Suprema Corte non si e pronunciata nel merito sull'applicabilita, rinviando la valutazione al giudice di rinvio.

  • art. 162 cod. proc. pen. (riferimento al comma 4-bis)

    Riferimento alla disciplina dell'elezione di domicilio e della dichiarazione di assenza; la giurisprudenza richiede, anche dopo le modifiche normative, la verifica dell'effettiva instaurazione del rapporto col difensore domiciliatario per presumere la conoscenza del procedimento.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto giurisprudenziale relativo alla celebrazione del processo in absentia e alle condizioni per la validita di tale celebrazione; la mancata osservanza può portare a nullita della sentenza.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Collegata alle conseguenze della celebrazione del processo in assenza dell'imputato e alle ipotesi di sospensione; citata nel quadro delle nullita di cui alla giurisprudenza.

  • art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella giurisprudenza in tema di rilevabilita delle nullita derivanti dalla celebrazione del processo in absentia e dalle relative conseguenze di impugnabilita o annullabilita.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della sanabilita di alcune nullita non eccepite tempestivamente; qui la Corte ha ritenuto invece la nullita assoluta per violazione del diritto di difesa.

  • Sentenza Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019 (PG in proc. Ismail Darwish Mhame)

    Principio di diritto secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé presupposto idoneo per dichiarare l'assenza: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che dimostri la conoscenza del processo o la volontaria sottrazione.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, senza ulteriori elementi che attestino contatti effettivi e instaurazione di un rapporto professionale, non consente automaticamente di presumere la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
  • Il giudice ha l'obbligo, anche d'ufficio, di verificare l'effettiva instaurazione del rapporto tra difensore domiciliatario e imputato prima di dichiarare l'imputato assente e procedere al giudizio; la mancata verifica può determinare una nullita assoluta per violazione del diritto di difesa.
  • Se la nullita per violazione del diritto di difesa è riconosciuta in sede di legittimità, le sentenze di merito possono essere annullate e gli atti rimessi al giudice di primo grado per il prosieguo.
  • La questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis va valutata concretamente in base alle condizioni personali dell'imputato e alla gravita del fatto; anche nei casi di tentativo di furto con una aggravante sulla cosa può essere possibile la compatibilità ma la verifica è di merito.
  • In situazioni analoghe la difesa deve eccepire tempestivamente eventuali nullita connesse all'assenza e all'elezione di domicilio, e il giudice d'ufficio deve raccogliere elementi che attestino i rapporti tra imputato e difensore domiciliatario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.