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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9002/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73, c.5, d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva: 1) vizio della motivazione sulla sussistenza della finalità di spaccio, sostenendo che le quantità potevano essere scorta personale e che gli elementi citati (banconota da 10 euro, uso dell'auto, dichiarazioni dell'acquirente INGOGLIA) non erano idonei a provare lo spaccio; 2) vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche, con critica alla motivazione ritenuta mera formula di stile; 3) illegittimità della confisca del denaro sequestrato, contestando che la somma non fosse profitto del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione dei giudici di merito che, considerati il contesto (scambio osservato tra veicoli), il rinvenimento di sostanza identica confezionata in casa, la somma di denaro riferita dall'acquirente, la quantità complessiva e la condotta violenta dell'imputato, hanno escluso l'uso personale e negato le attenuanti generiche. Quanto alla confisca, la Corte ha osservato che la censura non era stata dedotta in appello e quindi non poteva essere esaminata in cassazione; in ogni caso la confisca è prevista per il profitto del reato e per somme riferibili alla cessione. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma che sanziona la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata la destinazione a spaccio in relazione alle condotte e agli elementi probatori raccolti.

  • codice penale, art. 240

    Prevede la confisca per i delitti; la Corte ha ritenuto che la confisca del denaro possa trovare applicazione se la somma è riconducibile a profitto della cessione di stupefacenti, e ha rilevato che la questione non era stata adeguatamente dedotta in appello.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 87

    Richiamato in relazione alle norme sul trattamento delle sostanze stupefacenti; utile a inquadrare la disciplina sanzionatoria e cautelare collegata al reato.

  • codice penale, art. 62-bis

    Norma sulle attenuanti generiche: la Corte precisa che il giudice di merito deve motivare indicando gli elementi di preponderante rilevanza ostativi al riconoscimento, senza necessità di affrontare ogni singola deduzione difensiva.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Regola le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione: condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente.

  • Corte costituzionale, sentenza 186/2000

    Richiamata quale principio sul mancato esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende; utilizzata per escludere ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Per ritenere la detenzione ai fini di spaccio non è necessario un singolo elemento probatorio decisivo: la valutazione è globale e confronta quantità, modalità di confezionamento, contesto del rinvenimento, circostanze del contatto con l'acquirente e somme di denaro ritrovate.
  • La discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche è ampia; la motivazione deve evidenziare gli elementi di preponderante rilievo che impediscono il riconoscimento, non richiedendo una replica punto per punto di tutte le deduzioni difensive.
  • Le censure in cassazione che introducono questioni non sollevate in appello sono inammissibili: è necessario che i motivi di impugnazione siano stati previamente dedotti nei gradi di merito.
  • La confisca del denaro è possibile se la somma può essere collegata al profitto del reato di spaccio; tuttavia la sua contestazione deve essere tempestivamente dedotta nelle fasi procedurali per essere valutata in cassazione.
  • Condotte violente o pericolose poste in essere dall'imputato possono aggravarne la posizione anche ai fini della dosimetria della pena e dell'esclusione di attenuanti, essendo indice di maggiore intensità del dolo e pericolosità sociale.

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