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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9012/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per ottenere la riparazione dell'errore giudiziario: Mannarino era stato prosciolto in sede di revisione dall'accusa di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di armi e stupefacenti con sentenza ai sensi dell'art. 630, lett. a) cod. proc. pen. ("perché il fatto non sussiste"). La Corte d'appello di Salerno aveva rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente avesse dato causa all'errore giudiziario sulla base di intercettazioni, frequenti rapporti con soggetti coinvolti in traffici illeciti, e del silenzio tenuto durante le indagini. Mannarino impugnava lamentando vizio di motivazione e illegittimità: le intercettazioni riguardavano un contesto associativo diverso da quello oggetto della revisione, le dichiarazioni dei collaboratori non lo individualizzavano, il silenzio è un diritto difensivo e le frequentazioni non possono di per sé giustificare l'esclusione dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno. La Cassazione ha ritenuto che il giudice territoriale non abbia adeguatamente valutato se la condotta del ricorrente fosse stata causa "esclusiva" dell'errore giudiziario (requisito richiesto dall'art. 643 cod. proc. pen.), non abbia chiarito l'effettiva attribuzione delle voci nelle intercettazioni e abbia fatto riferimento a elementi (dichiarazioni su un sodalizio escluso in sede di revisione) che non dimostravano la causalità esclusiva della condotta di Mannarino. Pertanto è necessario un nuovo esame che confronti la sentenza di revisione e le ragioni del proscioglimento con le specifiche condotte ascritte al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 630, lett. a) cod. proc. pen.

    sentenza pronunciata "perché il fatto non sussiste"

    la revisione ha assolto per insussistenza del fatto; la sentenza di revisione pesa sul giudizio di riparazione perché esclude la sussistenza dell'associazione che giustificava la condanna originaria

  • art. 643 cod. proc. pen.

    l'interessato non ha diritto alla riparazione se ne ha "dato causa per dolo o colpa grave"

    per escludere l'indennizzo per errore giudiziario è necessario dimostrare che la condotta dell'istante abbia dato causa in modo esclusivo all'errore (efficienza causale esclusiva), non solo che vi abbia concorso

  • art. 314 cod. proc. pen.

    diritto all'indennizzo per custodia cautelare spettante al prosciolto che non abbia "dato o concorso a darvi causa"

    la disciplina dell'indennizzo per ingiusta detenzione prevede uno standard diverso (basta aver "dato o concorso"), diversamente dall'art. 643 relativo alla riparazione dell'errore giudiziario

  • art. 571 previgente cod. proc. pen. (richiamato)

    la norma previgente consentiva di escludere l'indennizzo anche quando l'interessato aveva solo "concorso" a dare causa; la riforma (art. 643) ha ristretto la fattispecie ostativa richiedendo la "causa" esclusiva

Massime di principio

  • Per negare la riparazione per errore giudiziario ai sensi dell'art. 643 cod. proc. pen. occorre provare che la condotta dell'interessato abbia dato causa in modo esclusivo all'errore (dolo o colpa grave), non che vi abbia semplicemente concorso.
  • Il giudice della riparazione deve confrontare esplicitamente le ragioni della sentenza di revisione (che ha prosciolto) con gli elementi contestati al ricorrente per verificare se questi ultimi rimangono idonei a spiegare l'errore. Non è sufficiente richiamare, in termini generici, il quadro probatorio che aveva determinato la condanna originaria.
  • Frequentazioni con soggetti sospetti o intercettazioni non chiaramente attribuite non possono, di per sé, essere considerate come prova che il ricorrente abbia "dato causa" all'errore: è necessario dimostrare il nesso causale esclusivo tra quella condotta e l'errore giudiziario.
  • L'esercizio del diritto di non rispondere non può automaticamente costituire di per sé condotta colposa causativa dell'errore giudiziario; il silenzio va valutato nel contesto e non può sostituire una prova di causalità esclusiva.
  • Se in sede di revisione viene esclusa l'esistenza di un determinato sodalizio o di un promotore, il giudice della riparazione deve indicare quali elementi del giudizio di condanna restano opponibili al ricorrente e in che modo essi giustifichino un nesso causale esclusivo con l'errore.
  • Le intercettazioni devono essere correttamente identificate e attribuite: errori o ambiguità nell'attribuzione delle voci compromettono la valutazione della responsabilità causale dell'imputato.

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