Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9011/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile per tardività la sua istanza di rimessione in termini (restitutione termini) proposta il 14/09/2020 per impugnare la sentenza del Tribunale di Ravenna del 4/7/2018. Lamsanes sostiene che la notificazione dell'ordine di esecuzione è avvenuta il 3/09/2020 da parte dei Carabinieri di Milano e quindi la richiesta di rimessione era tempestiva; la Corte di appello aveva invece ritenuto che l'ordine fosse stato notificato il 4/09/2019 a mani proprie dai Carabinieri di Messina Castanea delle Furie, rendendo così tardiva l'istanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che dagli atti risultasse che l'ordine di esecuzione del 30/08/2019, contenente anche la sentenza del Tribunale di Ravenna, era stato notificato a mani proprie al ricorrente il 4/09/2019 alle ore 15:55 dai Carabinieri di Messina Castanea delle Furie. Pertanto l'istanza di restituzione del termine, proposta il 14/09/2020, era tardiva rispetto al termine di 30 giorni previsto dall'art. 175 cod. proc. pen. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La norma disciplina la restituzione del termine per proporre impugnazioni quando l'interessato non ha potuto esercitare il diritto per causa non imputabile. Il comma 2-bis prevede il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordine di esecuzione per chiedere la rimessione; il comma 4 indica il giudice competente a decidere sulla istanza (il giudice competente sull'impugnazione). La Corte ha applicato tali disposizioni ritenendo determinante la data della notificazione a mani proprie.

  • art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale rispetto al reato per cui fu condannato il ricorrente; citata per identificare la sentenza oggetto dell'impugnazione. Non incide sulla questione processuale della tempestività della rimessione in termini.

Massime di principio

  • La data effettiva della notificazione a mani proprie dell'ordine di esecuzione è determinante per calcolare il termine di 30 giorni previsto per la richiesta di rimessione in termini ex art. 175; se dagli atti risulta una notificazione anteriore, la richiesta successiva è tardiva e inammissibile.
  • La semplice ricezione di un estratto tramite PEC o la conoscenza dell'estratto non sostituisce necessariamente la notificazione a mani proprie dell'ordine di esecuzione quando la legge richiede quest'ultima per far decorrere termini o per considerare l'imputato informato.
  • Chi contesta la data di notificazione deve fornire prove documentali tempestive (certificati di notificazione, attestazioni delle forze dell'ordine, registri di servizio) per dimostrare l'erronea datazione attribuita dall'autorità che ha effettuato la notificazione.
  • Nel caso di detenzione, va valutato con attenzione se la notificazione è stata effettuata conformemente alle regole (notifica a mani proprie del detenuto) poiché da ciò dipende l'inizio del termine impugnatorio.
  • Quando il giudice a cui è indirizzata l'istanza si dichiara incompetente, questi deve trasmettere gli atti al giudice competente; tuttavia ciò non sospende né rinnova i termini di legge: l'eventuale tardività rilevata resta decisiva.
  • Per evitare inammissibilità, l'interessato deve agire immediatamente alla percezione della notificazione contestata, raccogliendo e depositando in atti ogni documento utile e proponendo eventuali impugnazioni nei termini stabiliti.
  • La condanna alle spese e l'ammenda possono essere disposte per ricorsi inammissibili querelati come manifestamente infondati o tardivi; pertanto, il rischio economico va valutato prima di proporre ricorso senza adeguata prova della tempestività.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.