Cassazione Penale, Sentenza n. 9003/2022 del 17/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zanotti impugnava la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada) con quattro motivi: 1) vizio di motivazione per non aver ritenuto credibili le sue dichiarazioni secondo cui l'assunzione di alcol è avvenuta dopo l'incidente (silenzio iniziale attribuito a choc e conteggi temporali); 2) mancata assunzione di prova decisiva, in particolare l'audizione del cameriere RAMADANI che avrebbe confermato la versione difensiva; 3) vizi di motivazione circa la presunta mancanza di nesso eziologico tra stato di ebbrezza e causazione dell'incidente (contestazione della qualificazione aggravata ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis); 4) violazione nel rigetto delle circostanze attenuanti generiche, ritenute negate in modo erroneo e non adeguatamente motivate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla non credibilità della versione difensiva, tenendo conto del breve intervallo temporale tra incidente e intervento dei soccorsi e del tasso alcolemico (1,78 g/l) riscontrato tre ore dopo il sinistro, incompatibile con la sola assunzione di un "caffè corretto" e di un bicchierino di liquore. La Corte ha inoltre escluso la decisività della prova testimoniale richiesta e ha ritenuto inammissibile o infondati i motivi relativi alla qualificazione dell'aggravante e al diniego delle generiche. In conseguenza di tale declaratoria ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 186 cod. strada (comma 2, lett. c) e comma 2-bis)
"Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale"
La Corte interpreta l'art. 186, comma 2-bis, nel senso che non è richiesto un nesso eziologico dimostrato tra lo stato di ebbrezza e la causazione dell'incidente; è sufficiente il collegamento materiale tra il verificarsi dell'incidente e lo stato di alterazione del conducente
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. d)
Richiama il concetto di prova "decisiva" ai fini dell'articolazione del motivo di cassazione: la prova richiesta deve essere tale che, se assunta, avrebbe sicuramente determinato pronuncia diversa
Il giudice delle formule attenuanti non è tenuto a valutare ogni singola deduzione difensiva; è sufficiente indicare gli elementi di preponderante rilevanza ostativi alla concessione delle attenuanti
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Se il tasso alcolemico rilevato è molto elevato e l'accertamento avviene ore dopo l'incidente, la tesi difensiva di assunzione posteriore è difficilmente credibile salvo prova decisiva contraria.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria per acquisire testimonianza deve riguardare una prova che, se acquisita, sarebbe stata decisiva (secondo art. 606 c.p.p. lett. d); prove dichiarative non decisive non giustificano l'annullamento in Cassazione.
- L'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, non richiede la prova del nesso causale tra ebbrezza e produzione dell'incidente: basta il collegamento materiale tra incidente e stato di ebbrezza del conducente.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare le circostanze attenuanti generiche e non è obbligato a motivare esaurientemente su ogni singola deduzione difensiva, purché indichi i presupposti di fatto e le ragioni principali della decisione.
- Motivi non sollevati in appello non possono essere esaminati in Cassazione; inoltre, per ottenere l'accoglimento è necessario un confronto puntuale con la motivazione impugnata e la dimostrazione dell'errore.
- In presenza di pronunce difensive congruamente motivate nei due gradi di merito, la Cassazione tende a dichiarare inammissibili o manifestamente infondati i ricorsi che propongono una mera alternativa interpretativa del materiale probatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9002/2022 del 17/03/2022
- Sentenza penale · 17 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9004/2022 del 17/03/2022
- Sentenza penale · 17 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9009/2022 del 17/03/2022
- Sentenza penale · 17 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9011/2022 del 17/03/2022
- Sentenza penale · 17 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9012/2022 del 17/03/2022
- Sentenza penale · 17 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9013/2022 del 17/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →