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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9003/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zanotti impugnava la condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada) con quattro motivi: 1) vizio di motivazione per non aver ritenuto credibili le sue dichiarazioni secondo cui l'assunzione di alcol è avvenuta dopo l'incidente (silenzio iniziale attribuito a choc e conteggi temporali); 2) mancata assunzione di prova decisiva, in particolare l'audizione del cameriere RAMADANI che avrebbe confermato la versione difensiva; 3) vizi di motivazione circa la presunta mancanza di nesso eziologico tra stato di ebbrezza e causazione dell'incidente (contestazione della qualificazione aggravata ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis); 4) violazione nel rigetto delle circostanze attenuanti generiche, ritenute negate in modo erroneo e non adeguatamente motivate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla non credibilità della versione difensiva, tenendo conto del breve intervallo temporale tra incidente e intervento dei soccorsi e del tasso alcolemico (1,78 g/l) riscontrato tre ore dopo il sinistro, incompatibile con la sola assunzione di un "caffè corretto" e di un bicchierino di liquore. La Corte ha inoltre escluso la decisività della prova testimoniale richiesta e ha ritenuto inammissibile o infondati i motivi relativi alla qualificazione dell'aggravante e al diniego delle generiche. In conseguenza di tale declaratoria ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada (comma 2, lett. c) e comma 2-bis)

    "Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale"

    La Corte interpreta l'art. 186, comma 2-bis, nel senso che non è richiesto un nesso eziologico dimostrato tra lo stato di ebbrezza e la causazione dell'incidente; è sufficiente il collegamento materiale tra il verificarsi dell'incidente e lo stato di alterazione del conducente

  • art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. d)

    Richiama il concetto di prova "decisiva" ai fini dell'articolazione del motivo di cassazione: la prova richiesta deve essere tale che, se assunta, avrebbe sicuramente determinato pronuncia diversa

  • art. 62-bis cod. pen.

    Il giudice delle formule attenuanti non è tenuto a valutare ogni singola deduzione difensiva; è sufficiente indicare gli elementi di preponderante rilevanza ostativi alla concessione delle attenuanti

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Se il tasso alcolemico rilevato è molto elevato e l'accertamento avviene ore dopo l'incidente, la tesi difensiva di assunzione posteriore è difficilmente credibile salvo prova decisiva contraria.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria per acquisire testimonianza deve riguardare una prova che, se acquisita, sarebbe stata decisiva (secondo art. 606 c.p.p. lett. d); prove dichiarative non decisive non giustificano l'annullamento in Cassazione.
  • L'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, non richiede la prova del nesso causale tra ebbrezza e produzione dell'incidente: basta il collegamento materiale tra incidente e stato di ebbrezza del conducente.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare le circostanze attenuanti generiche e non è obbligato a motivare esaurientemente su ogni singola deduzione difensiva, purché indichi i presupposti di fatto e le ragioni principali della decisione.
  • Motivi non sollevati in appello non possono essere esaminati in Cassazione; inoltre, per ottenere l'accoglimento è necessario un confronto puntuale con la motivazione impugnata e la dimostrazione dell'errore.
  • In presenza di pronunce difensive congruamente motivate nei due gradi di merito, la Cassazione tende a dichiarare inammissibili o manifestamente infondati i ricorsi che propongono una mera alternativa interpretativa del materiale probatorio.

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