Cassazione Civile, Ordinanza n. 14277/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il calcolo dell'assegno ad personam riconosciuto a un ex militare, dichiarato non idoneo al servizio e transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa. Il lavoratore sosteneva che, ai fini della determinazione dell'assegno, dovessero essere considerati anche gli incrementi economici e gli avanzamenti di carriera maturati giuridicamente durante il periodo di blocco stipendiale previsto dal d.l. n. 78 del 2010, poi prorogato, con conseguente diritto alla rideterminazione in aumento dell'assegno una volta cessato il blocco. Il Ministero ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell'art. 9, commi 1 e 21, d.l. n. 78 del 2010 e dell'art. 11 disp. prel. c.c., sostenendo che la retribuzione di riferimento dovesse essere quella cristallizzata al momento del transito nei ruoli civili, senza tener conto di progressioni economiche maturate ma non percepite durante il blocco; con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 930 d.lgs. n. 66 del 2010 e dell'art. 2, commi 5 e 8, del decreto interministeriale 18 aprile 2002, affermando che l'assegno ad personam va calcolato sul trattamento economico in godimento all'atto del transito, e non su un trattamento giuridicamente incrementato ma economicamente congelato.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendo corretta la tesi del Ministero. Ha affermato che l'assegno ad personam per il personale militare transitato nei ruoli civili durante il blocco stipendiale deve essere determinato senza considerare i miglioramenti economici che il dipendente avrebbe conseguito in assenza del blocco. La disciplina di cui all'art. 2, comma 8, del decreto interministeriale del 18 aprile 2002 impone infatti di prendere come parametro il trattamento economico effettivamente in godimento al momento del transito, che nel caso concreto era quello cristallizzato al 31 dicembre 2010. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del dipendente. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la complessità e novità della questione al momento dell'introduzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 9, commi 1 e 21, d.l. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010
La norma di blocco stipendiale, dettata per contenere la spesa pubblica, congela per il periodo previsto il trattamento economico dei dipendenti pubblici e impedisce di valorizzare, ai fini economici, progressioni e aumenti maturati in tale arco temporale.
La Corte ha escluso che vi fosse una indebita applicazione retroattiva della disciplina, ritenendo che il blocco stipendiale operasse nel periodo di sua vigenza e che il trattamento di riferimento fosse quello vigente al momento del transito.
art. 930 d.lgs. n. 66 del 2010
È richiamato come norma di raccordo sul transito del personale militare nei ruoli civili, da leggersi con la disciplina attuativa dell'inquadramento economico.
art. 2, commi 5 e 8, decreto interministeriale 18 aprile 2002
"il personale trasferito è inquadrato ... conservando ... la posizione economica acquisita"; "l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo"
Il parametro per l'assegno ad personam è il trattamento economico effettivamente in godimento all'atto del transito; la norma non valorizza il trattamento meramente giuridico o gli aumenti non percepiti per effetto del blocco.
È stata applicata per decidere la causa nel merito senza rinvio, poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
Richiamato per aderire ai precedenti della Corte in controversie sovrapponibili.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- In tema di assegno ad personam riconosciuto al personale militare transitato nei ruoli civili, il parametro di calcolo è il trattamento economico effettivamente in godimento all'atto del transito, non quello astrattamente incrementabile per progressioni maturate ma non corrisposte.
- Il blocco stipendiale previsto per il contenimento della spesa pubblica congela, nel periodo di efficacia, gli effetti economici delle progressioni di carriera, sicché gli aumenti maturati durante tale periodo non possono essere automaticamente recuperati ai fini della successiva rideterminazione dell'assegno personale.
- Quando il quadro normativo è chiaro nel riferirsi al trattamento "in godimento" e non a quello "giuridico", il giudice non può sostituire un criterio diverso fondato su incrementi solo virtuali o su una lettura costituzionalmente orientata non necessitata dal testo.
- In presenza di una questione di puro diritto, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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