Cassazione Civile, Ordinanza n. 39568/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Il destinatario di cartelle esattoriali emesse per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada ha proposto opposizione deducendo di non aver mai ricevuto né i verbali di accertamento presupposti né le cartelle stesse, affermando di averne avuto conoscenza solo tramite estratto di ruolo. In primo grado l’opposizione era stata dichiarata inammissibile; in appello era stata respinta perché il Tribunale aveva qualificato la doglianza sulla mancata notifica delle cartelle come opposizione agli atti esecutivi, quindi tardiva, e aveva ritenuto tardiva anche la contestazione sui verbali, oltre a reputare dovuta la maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 615 c.p.c., sostenendo che, avendo contestato anche la mancata notifica dei verbali, l’azione andava qualificata come opposizione all’esecuzione e non come opposizione formale soggetta al termine di 20 giorni; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la documentazione delle notifiche prodotta dall’agente della riscossione, che non provava il perfezionamento delle notificazioni; 3) violazione degli artt. 132 c.p.c., 203 C.d.S. e 27 L. n. 689/1981, per l’erronea applicazione della maggiorazione prevista per il ritardato pagamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato nei limiti in cui il Tribunale aveva erroneamente trattato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi tardiva. Ha chiarito che, quando si deduce la mancata notifica del verbale di accertamento di una violazione stradale e la cartella è il primo atto conosciuto, l’opposizione va ricondotta al rimedio previsto dall’art. 7 d.lgs. n. 150/2011, con termine di 30 giorni dalla notifica della cartella o dalla conoscenza dell’atto, e non va automaticamente sanzionata con il termine di 20 giorni dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. Ha inoltre richiamato il potere-dovere del giudice di qualificare correttamente la domanda, escludendo che la parte fosse vincolata alla formula processuale errata. I restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L’opposizione all’esecuzione può essere ammissibile per contestare fatti estintivi della pretesa o fatti successivi alla formazione del titolo, ma non è la forma corretta quando si deduce la mancata notifica del verbale presupposto di una sanzione stradale se la cartella è il primo atto conosciuto.
Il termine di 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi non può essere applicato per qualificare come tardiva una domanda che, per il suo contenuto, va ricondotta alla diversa opposizione recuperatoria prevista per le sanzioni amministrative stradali.
Costituisce il rimedio per contestare la pretesa sanzionatoria quando la cartella sia il primo atto di conoscenza della sanzione a causa della mancata o nulla notificazione del verbale di accertamento; il termine rilevante è quello di 30 giorni.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011
Il rispetto del termine di 30 giorni va verificato con riferimento alla spedizione della citazione rispetto alla data di conoscenza dell’atto.
art. 27, comma 6, L. n. 689 del 1981
La maggiorazione per ritardato pagamento riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e, secondo la giurisprudenza richiamata, si presta a qualificazione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
È richiamato nel contesto della disciplina delle opposizioni alle sanzioni amministrative stradali e dei rimedi contro la pretesa sanzionatoria.
È evocato nel terzo motivo come parametro della dedotta nullità della motivazione, ma tale censura resta assorbita.
È richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale non partecipato.
art. 83 del d.l. n. 18 del 2020
È richiamato solo per la sospensione dei termini processuali durante l’emergenza pandemica.
art. 36 del d.l. n. 23 del 2020
È richiamato solo per la sospensione dei termini processuali durante l’emergenza pandemica.
Massime di principio
- Quando si contesta una cartella esattoriale relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada deducendo che essa sia il primo atto conosciuto per omessa o nulla notifica del verbale presupposto, il rimedio va qualificato secondo la disciplina speciale delle opposizioni alle sanzioni amministrative, non come opposizione agli atti esecutivi.
- Il giudice deve qualificare la domanda in base al suo contenuto sostanziale e non alla formula usata dalla parte; l’erronea etichetta processuale non può di per sé determinare l’inammissibilità o la tardività della domanda correttamente ricostruita.
- Il termine di 20 giorni dell’opposizione agli atti esecutivi non si applica alla contestazione della mancata notifica del verbale presupposto quando la cartella costituisce il primo atto di conoscenza della pretesa sanzionatoria.
- La contestazione della maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27 L. n. 689/1981 riguarda un profilo successivo alla formazione del titolo e va distinta dalla contestazione della validità della notifica del verbale presupposto.
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