Cassazione Penale, Sentenza n. 33158/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
Il procedimento riguarda plurimi ricorsi straordinari per cassazione proposti da imputati e dalla responsabile civile Autostrade per l'Italia S.p.A. contro la sentenza della Quarta Sezione penale della Corte di cassazione che aveva rigettato i ricorsi ordinari di numerosi imputati e della responsabile civile, confermando, salvo rideterminazioni di pena per due imputati, le statuizioni relative al grave incidente verificatosi il 28 luglio 2013 sull'autostrada A16, con la morte di quaranta persone e il ferimento di ventinove passeggeri di un autobus. Agli imputati erano stati contestati, secondo le rispettive posizioni, la falsificazione di un documento informatico pubblico e l'omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, in cooperazione colposa e mediante condotte omissive connesse alla manutenzione, al monitoraggio e alla riqualificazione delle barriere autostradali, nonché alla manutenzione del veicolo. I ricorsi straordinari deducevano prevalentemente asseriti errori di fatto della precedente Corte di cassazione: mancata rilevazione della prescrizione dell'omicidio colposo non aggravato; travisamento della sentenza di primo grado e dell'atto di appello del pubblico ministero quanto alla contestazione e alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, c.p.; omessa considerazione della mancata risposta peritale sull'efficacia di presidi alternativi; errata valutazione del nesso causale e del giudizio controfattuale; mancata rinnovazione in appello dell'esame di periti, consulenti e testimoni; travisamento delle risultanze tecniche sul fenomeno corrosivo dei tirafondi e sulle ispezioni della carreggiata opposta a quella del sinistro; omesso esame di motivi di ricorso ordinario; erronea ricostruzione della posizione di garanzia, del sistema di deleghe e degli obblighi dell'amministratore delegato e dei dirigenti; erronea valutazione della responsabilità del proprietario dell'autobus e della prova relativa alla manutenzione dei perni della trasmissione; mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno; e, per un imputato, erronea valutazione della commisurazione della pena. La Corte ha rilevato che tali doglianze non prospettavano una mera svista percettiva della Corte di cassazione nella lettura di atti interni al giudizio di legittimità, ma contestavano valutazioni probatorie, interpretazioni giuridiche, ricostruzioni del fatto e completezza o logicità della motivazione, profili estranei al ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. Il ricorso di un imputato è stato dichiarato inammissibile per rinuncia personale; gli altri ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza o estraneità al rimedio straordinario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi straordinari. Il ricorso di Massimo Giulio Fornaci è stato dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia presentata personalmente, con condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di 500 euro alla Cassa delle ammende. I ricorsi di Giovanni Castellucci, Gianni Marrone, Nicola Spadavecchia, Riccardo Mollo, Marco Perna, Gianluca De Franceschi, Paolo Berti, Michele Renzi, Bruno Gerardi, Gennaro Lametta e Autostrade per l'Italia S.p.A. sono stati dichiarati inammissibili perché le censure proponevano, in sostanza, errori di giudizio e di valutazione non deducibili ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., oppure erano manifestamente infondate. La Corte ha ribadito che l'errore di fatto rilevante nel ricorso straordinario deve consistere in una svista o in un equivoco percettivo relativo ad atti interni al giudizio di cassazione, decisivo per la formazione della volontà della Corte; non comprende il travisamento valutativo della prova, l'errata interpretazione degli atti, l'asserita insufficienza della motivazione o l'errore di diritto. È stata esclusa la possibilità di riesaminare tramite tale rimedio la questione della prescrizione, poiché la precedente sentenza aveva compiuto una valutazione autonoma sulla contestazione e sul riconoscimento dell'aggravante dell'omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale. È stata inoltre ritenuta non sindacabile la valutazione della precedente Corte sulla rinnovazione dell'istruttoria, sulle conclusioni peritali, sulle ispezioni delle barriere, sulle posizioni di garanzia, sul sistema delle deleghe e sulla responsabilità causale. Tutti i ricorrenti, salvo Fornaci quanto alla diversa misura, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 1.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende; è stata altresì disposta la rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate secondo il dispositivo.
Norme richiamate
errore materiale o di fatto nei provvedimenti della Corte di cassazione
Il ricorso straordinario è limitato all'errore percettivo derivante da svista o equivoco nella lettura di atti interni al giudizio di legittimità, decisivo per la formazione della decisione; non consente di rimettere in discussione valutazioni probatorie, interpretazioni giuridiche o errori di giudizio.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa indicati dalla Corte, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La precedente Corte di cassazione ha ritenuto contestata e riconosciuta l'aggravante connessa alla violazione delle norme sulla circolazione stradale, con conseguenze sul termine di prescrizione; la Corte esclude che tale valutazione possa essere riesaminata mediante ricorso straordinario.
Il termine di prescrizione è stato ritenuto influenzato dal raddoppio previsto per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.
La dedotta violazione del divieto di reformatio in peius è stata esclusa perché, secondo la precedente valutazione, l'aggravante non era stata esclusa dal primo giudice e l'impugnazione del pubblico ministero comprendeva il reato come contestato.
La questione relativa alla rinnovazione dell'istruttoria è stata ricondotta a una valutazione giuridica e probatoria sulla necessità e decisività della rinnovazione, non a un errore percettivo deducibile ex art. 625-bis c.p.p.
La precedente Corte ha escluso l'attenuante in favore di un imputato, ritenendo che il ristoro fosse conseguito all'esecuzione di un sequestro disposto in sede civile e non a un'iniziativa risarcitoria rilevante nei termini richiesti.
La censura relativa alla commisurazione della pena è stata ritenuta non decisiva, poiché la precedente sentenza aveva giudicato adeguata e non manifestamente illogica la motivazione sulla pena, anche in ragione della sua collocazione sotto la media edittale.
art. 14 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La precedente decisione aveva ricondotto alla posizione di garanzia del concessionario e dei responsabili della gestione autostradale obblighi di manutenzione e sicurezza della rete; la relativa ricostruzione è stata considerata oggetto di valutazione non riesaminabile ex art. 625-bis c.p.p.
art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
La precedente sentenza aveva ritenuto permanenti in capo alla figura apicale obblighi di alta vigilanza e di predisposizione di un sistema organizzativo idoneo, distinguendoli dal controllo puntuale sulle singole attività delegate; la Corte ha ritenuto tale questione non deducibile come errore percettivo.
art. 79 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Quanto al proprietario dell'autobus, la precedente decisione aveva valorizzato l'obbligo di mantenere il veicolo in condizioni di sicurezza e la possibile responsabilità per la manutenzione; la contestazione della rilevanza delle prove sulla manutenzione è stata ritenuta rivalutativa.
art. 80 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È stato richiamato insieme all'art. 79 del Codice della strada in relazione agli obblighi del proprietario del mezzo e alle condizioni di sicurezza del veicolo.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis c.p.p., l'errore di fatto rilevante consiste esclusivamente in una svista o in un equivoco percettivo della Corte di cassazione nella lettura di atti interni al giudizio di legittimità, decisivo per la formazione della decisione e tale da condurre a un esito diverso senza l'errore.
- Non costituiscono errore di fatto deducibile ex art. 625-bis c.p.p. l'errata valutazione della prova, il travisamento valutativo, l'interpretazione non condivisa degli atti processuali, l'errore di diritto, l'asserita illogicità della motivazione o la pretesa incompletezza della risposta ai motivi di ricorso.
- La mancata rilevazione della prescrizione può essere dedotta con ricorso straordinario soltanto quando derivi esclusivamente da una svista percettiva; se l'esclusione della causa estintiva è il risultato di un autonomo percorso interpretativo sulla contestazione, sulla configurabilità di un'aggravante o sugli effetti processuali dell'impugnazione, la questione non è riesaminabile ex art. 625-bis c.p.p.
- L'omesso esame di un motivo di ricorso ordinario è rilevante nel ricorso straordinario solo se il motivo era decisivo e la sua omissione deriva da una genuina errata percezione del suo contenuto; non è sufficiente che il motivo sia stato implicitamente disatteso dalla struttura argomentativa della decisione.
- Le contestazioni sulla necessità di rinnovare l'istruttoria, di riesaminare periti, consulenti o testimoni e sulla decisività di tali prove attengono, di regola, alla valutazione processuale e probatoria compiuta dalla Corte di cassazione e non sono deducibili mediante ricorso straordinario, salvo una specifica e decisiva svista percettiva su un atto interno al giudizio di legittimità.
- La ricostruzione della posizione di garanzia, dell'estensione degli obblighi di manutenzione e sicurezza, del nesso causale e del sistema di deleghe integra un giudizio sul fatto e sul diritto; l'eventuale dissenso rispetto a tale ricostruzione non può essere convertito in errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.
- Nelle organizzazioni complesse, secondo la ricostruzione richiamata dalla sentenza, la delega non esclude necessariamente ogni obbligo della figura apicale: restano non delegabili i profili strutturali e strategici dell'organizzazione e permane un obbligo di alta vigilanza, distinto dal controllo puntuale sulle singole attività del delegato.
- Una decisione della Corte di cassazione che abbia esaminato gli atti e abbia motivatamente scelto una determinata interpretazione delle risultanze processuali non può essere riesaminata tramite ricorso straordinario soltanto perché il ricorrente propone una diversa lettura degli stessi atti.
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