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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33146/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagato era sottoposto a custodia cautelare in carcere per concorso in un furto in abitazione consumato e in più tentativi di furto in abitazione, commessi in un ristretto arco temporale ai danni di persone anziane o vulnerabili. Secondo la ricostruzione cautelare, due soggetti si introducevano o tentavano di introdursi nelle abitazioni presentandosi come appartenenti alle forze dell'ordine, dichiarando di dover svolgere controlli per reati commessi nella zona ed esibendo sul telefono un'immagine asseritamente identificativa. Il Tribunale del riesame aveva confermato sia la gravità del quadro indiziario sia l'esigenza cautelare, valorizzando le denunce, le immagini delle telecamere e la reiterazione del medesimo modus operandi. Aveva inoltre escluso, allo stato, l'applicabilità dell'art. 89 d.P.R. n. 309/1990, ritenendo non ancora concretamente elaborato un programma terapeutico per la documentata dipendenza da alcool, essendo state svolte soltanto attività preliminari di valutazione e calendarizzazione. Con il primo motivo la difesa ha denunciato illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esistenza di un programma terapeutico, sostenendo che l'indagato non aveva potuto seguirlo a causa delle vicende cautelari e che era intenzionato a modificare le proprie abitudini. Con il secondo motivo ha dedotto illogicità della motivazione e violazione dell'art. 273, commi 1 e 1-bis, c.p.p., contestando la sussistenza dei gravi indizi e la qualificazione dei fatti come furti, in particolare per alcuni episodi tentati, che secondo la difesa avrebbero potuto integrare tentate truffe per la presenza di artifici diretti a ottenere la collaborazione delle persone offese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non deducibile nei termini prospettati, poiché l'illogicità della motivazione rileva in sede di legittimità solo quando sia manifesta. La censura è stata inoltre considerata diretta a ottenere una diversa lettura della documentazione relativa al programma terapeutico, anziché a denunciare un vizio logico apparente. Il Tribunale aveva fornito una spiegazione non manifestamente illogica, ritenendo che la documentazione attestasse soltanto una valutazione multidisciplinare e la calendarizzazione di attività preliminari, non un programma terapeutico già elaborato, personalizzato e concretamente avviato. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha escluso violazioni di legge nella valutazione dei gravi indizi, rilevando che il ricorso mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione nel giudizio cautelare. Ha ritenuto adeguatamente motivata la ricostruzione fondata sulle dichiarazioni delle vittime e sulla sistematica ripetizione dello stesso schema. Quanto alla qualificazione giuridica, ha ribadito la distinzione tra furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, quando lo spossessamento avvenga contro la volontà della vittima, e truffa, quando il trasferimento del possesso avvenga con il consenso, seppur viziato, della vittima. Nel caso concreto il Tribunale aveva logicamente qualificato come furto l'episodio consumato, valorizzando l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento realizzati contro la volontà della vittima, e aveva esteso la valutazione indiziaria agli episodi tentati sulla base dell'identità della sequenza comportamentale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Disciplina il riesame dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, il cui esito era stato impugnato in cassazione.

  • art. 89 d.P.R. n. 309/1990

    La sua applicazione presuppone, secondo la decisione, la concreta esistenza di un programma terapeutico di recupero; la mera calendarizzazione di attività preliminari e la valutazione multidisciplinare non sono sufficienti.

  • art. 273, commi 1 e 1-bis, c.p.p.

    La verifica dei gravi indizi di colpevolezza, nel giudizio cautelare, deve essere condotta secondo i parametri normativi, ma in cassazione è sindacabile soltanto quanto all'adeguatezza logica e giuridica della motivazione, non mediante una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non comprende la mera illogicità non manifesta né consente di sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 624 c.p.

    La distinzione operata dalla Corte considera il furto configurabile quando lo spossessamento avvenga contro la volontà della vittima, anche mediante mezzo fraudolento.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    L'uso del mezzo fraudolento aggrava il furto quando il mezzo sia funzionale allo spossessamento realizzato contro la volontà della vittima.

  • art. 640 c.p.

    La truffa ricorre quando il trasferimento del possesso della cosa avvenga con il consenso della vittima, sebbene viziato da artifici o raggiri.

  • art. 56 c.p.

    Rileva per la qualificazione degli episodi non portati a compimento come tentativi di furto, alla luce della sequenza comportamentale accertata in via indiziaria.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    È stato disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso un provvedimento del Tribunale del riesame, il vizio di motivazione è rilevante soltanto quando l'illogicità sia manifesta; non è consentito utilizzare il ricorso per ottenere una diversa lettura della documentazione o una rivalutazione delle risultanze probatorie.
  • Nel giudizio cautelare, la verifica di legittimità sui gravi indizi di colpevolezza riguarda l'adeguatezza delle ragioni esposte dal giudice di merito rispetto ai canoni della logica e ai principi giuridici applicabili, non la sostituzione della valutazione di merito con quella prospettata dalla difesa.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 89 d.P.R. n. 309/1990, la mera presa in carico dell'interessato, la valutazione multidisciplinare o la calendarizzazione di incontri preliminari non equivalgono necessariamente a un programma terapeutico concreto, serio, adeguato e già elaborato; il giudice può verificarne l'effettività per escludere programmi meramente pretestuosi.
  • La distinzione tra furto aggravato dal mezzo fraudolento e truffa dipende dal ruolo della volontà della vittima nel trasferimento del possesso: si configura il furto quando lo spossessamento avvenga contro la volontà della vittima, mentre si configura la truffa quando la vittima trasferisca il possesso con un consenso viziato da artifici o raggiri.
  • La qualificazione indiziaria di una pluralità di episodi tentati può essere fondata sulla ripetizione di un identico schema operativo, purché il giudice motivi specificamente sulla convergenza tra le condotte, sulle dichiarazioni delle persone offese e sugli ulteriori elementi disponibili.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioMisure cautelariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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