Cassazione Penale, Sentenza n. 33157/2026 del 09/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era destinatario di un precedente divieto di accesso e stazionamento nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento, disposto per due anni. Il Questore aveva successivamente aggravato la misura, estendendone la durata a tre anni e imponendo, per due anni, l'obbligo di presentarsi personalmente presso il Commissariato di pubblica sicurezza in determinate giornate e fasce orarie. Il GIP aveva convalidato il provvedimento questorile. Con il primo motivo il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza di convalida per violazione degli artt. 27 Cost., 6 CEDU, 13-bis d.l. 14/2017, 6, comma 3, legge 401/1989 e 178, lett. c), cod. proc. pen., sostenendo che il provvedimento questorile gli era stato notificato il 10 novembre 2025 alle ore 11:10 e che il decreto di convalida era stato emesso il 12 novembre senza indicazione dell'orario, dunque prima del decorso delle 48 ore necessarie a garantire il diritto di difesa. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 CEDU, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 24, 25 e 26 legge 241/1990, 8, comma 5, d.P.R. 352/1992, 13-bis d.l. 14/2017, 6 legge 401/1989 e 178 cod. proc. pen., lamentando che la Questura aveva negato l'accesso agli atti del procedimento amministrativo di aggravamento del DASPO, nonostante l'istanza presentata dopo la comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che, pur dovendo essere garantito all'interessato un termine non inferiore a 48 ore per depositare memorie e deduzioni in relazione alla convalida dell'obbligo di presentazione, il provvedimento di convalida risultava depositato il 13 novembre 2025 alle ore 8:08 e notificato alle ore 12:15. Tale data consentiva di apprezzare il decorso dell'intero termine di 48 ore posto a tutela della difesa; il motivo è stato quindi ritenuto manifestamente infondato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura riguardava il procedimento amministrativo prodromico all'aggravamento del DASPO, che il ricorrente non aveva dedotto di avere impugnato. Ha inoltre ribadito che, considerata l'urgenza dei procedimenti relativi al DASPO, non si applicano automaticamente le regole ordinarie del procedimento amministrativo e che il diritto di accesso agli atti deve essere esercitato mediante una richiesta immediata e diretta presso gli uffici competenti. Una lesione del diritto di difesa può ravvisarsi soltanto ove sia provata l'impossibilità di visionare gli atti per fatto imputabile all'amministrazione, ad esempio a seguito di un concreto accesso personale e di un rifiuto ingiustificato. Nel caso concreto il ricorrente aveva documentato soltanto l'invio di una generica istanza scritta, senza provare un tentativo concreto e diretto di accesso né una persistente impossibilità di conoscere gli atti; inoltre aveva avuto a disposizione un periodo significativamente superiore alle 48 ore per attivarsi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. 14/2017
In relazione all'obbligo di presentazione alla P.G. eventualmente disposto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
La disposizione rende applicabili all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria le garanzie procedurali previste per la convalida delle misure collegate al DASPO, incluso il termine minimo per la difesa.
art. 6, commi 3 e 4, legge 401/1989
Le garanzie procedurali collegate alla convalida della misura impongono il rispetto di un termine non inferiore a 48 ore per consentire all'interessato di depositare memorie e deduzioni.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
La violazione delle garanzie difensive nella procedura di convalida può determinare una nullità insanabile; nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha escluso la violazione del termine difensivo.
art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
art. 24 legge 241/1990
Il diniego di accesso agli atti amministrativi non è stato ritenuto, di per sé, dimostrativo della lesione del diritto di difesa nel procedimento urgente di aggravamento del DASPO.
art. 8, comma 5, d.P.R. 352/1992
È richiamato quale fondamento del diniego di accesso opposto dalla Questura, senza che la Corte ne riconosca l'automatica idoneità a determinare la nullità della convalida.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
Disciplina la trattazione del ricorso mediante acquisizione delle conclusioni scritte del Procuratore generale.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria collegato a un DASPO, all'interessato deve essere garantito un termine non inferiore a 48 ore per depositare memorie e deduzioni; la violazione di tale termine può determinare una nullità insanabile per lesione delle garanzie difensive.
- Ai fini della verifica del rispetto del termine difensivo nella procedura di convalida, rileva il momento in cui il provvedimento giudiziale risulta depositato e portato alla conoscenza dell'interessato secondo le modalità documentate dagli atti, non la sola data di deliberazione non accompagnata dall'indicazione dell'orario.
- Nei procedimenti urgenti relativi al DASPO, le esigenze di celerità possono rendere non applicabili le regole ordinarie del procedimento amministrativo, purché siano concretamente salvaguardate le possibilità di difesa dell'interessato.
- La mera presentazione di una generica istanza scritta di accesso agli atti, seguita dal diniego dell'amministrazione, non dimostra da sola una lesione del diritto di difesa nel procedimento di convalida del DASPO. Occorre provare un concreto e tempestivo tentativo di visionare gli atti presso gli uffici competenti e l'impossibilità di accedervi per fatto imputabile all'amministrazione.
- La deduzione di una lesione del diritto di difesa richiede l'allegazione e la dimostrazione concreta del pregiudizio subito; la disponibilità di un periodo ampiamente superiore al termine minimo di 48 ore per attivarsi può escludere la rilevanza della doglianza.
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