Cassazione Penale, Sentenza n. 33154/2026 del 09/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Tre imputati erano stati condannati dal Tribunale e, in parte, dalla Corte d'Appello per il concorso in reati tributari previsti dagli artt. 8, 4, 10-ter e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, loro contestati nelle rispettive qualità di amministratori di diritto o di fatto di società. La Corte d'Appello aveva dichiarato prescritto il reato di cui al capo C, corrispondente all'art. 10-ter, rideterminando la pena e confermando nel resto la decisione. I ricorrenti hanno dedotto: l'inutilizzabilità del processo verbale di constatazione e delle dichiarazioni acquisite dalla Guardia di finanza dopo l'emersione di elementi indizianti, in violazione degli artt. 220 disp. att. c.p.p. e 63 c.p.p.; l'omessa declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi A e B; l'assenza o insufficienza della motivazione sul dolo specifico di evasione, con conseguente inversione dell'onere della prova; il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sulle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale; la mancata individuazione precisa della condotta attribuibile a ciascun ricorrente; nonché, per due ricorrenti, l'insufficiente motivazione sulla qualifica di amministratori di fatto, con riferimento a uno di essi anche alla sua formale qualità di dipendente della società. La Corte di cassazione ha ritenuto generiche le doglianze sull'inutilizzabilità, poiché i ricorrenti non avevano indicato quali passaggi della motivazione dipendessero dalle dichiarazioni inutilizzabili né svolto la necessaria prova di resistenza. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla prescrizione, osservando che per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 opera l'aumento di un terzo previsto dall'art. 17, comma 1-bis, e che il termine più breve, considerando la sospensione di 302 giorni, scadeva per il capo A l'8 ottobre 2026. Ha invece accolto le censure sull'elemento soggettivo, rilevando che la Corte d'Appello aveva motivato sull'elemento oggettivo e sui criteri di attribuzione delle responsabilità, ma non aveva accertato il dolo specifico di evasione, elemento costitutivo dei reati contestati, non potendo tale omissione essere colmata mediante una motivazione implicita o da parte della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi nei limiti indicati. Ha escluso la fondatezza delle doglianze sull'inutilizzabilità del verbale di constatazione, giudicate generiche per mancato assolvimento dell'onere di indicare l'efficacia demolitrice dell'eccezione rispetto alla motivazione e al compendio probatorio. Ha escluso anche la prescrizione dei reati diversi da quello di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, applicando l'art. 17, comma 1-bis, del medesimo decreto. Ha accolto, invece, le doglianze relative alla mancata motivazione sul dolo specifico di evasione. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli; l'esame delle ulteriori censure è stato ritenuto superfluo.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Reato tributario contestato al capo A; la responsabilità per tale fattispecie richiede, secondo la decisione, l'accertamento del dolo specifico di evasione.
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
Reato tributario contestato al capo B; anche per tale fattispecie deve essere motivata la sussistenza del dolo specifico di evasione.
art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000
Reato tributario contestato al capo C e dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'Appello.
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Reato tributario contestato al capo D nei confronti di alcuni imputati; la decisione richiede comunque l'accertamento motivato del dolo specifico di evasione.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000
i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo
La disposizione impone l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione per i delitti tributari indicati, conducendo, nel caso concreto, a escludere la prescrizione dei reati diversi dall'art. 10-ter alla data considerata.
art. 220 disp. att. c.p.p.
La violazione della disposizione è stata invocata con riferimento all'acquisizione di contributi dichiarativi dalla Guardia di finanza dopo l'emersione di elementi indizianti; la Corte ha ritenuto generica la censura perché non accompagnata dalla prova di resistenza.
art. 63 c.p.p.
La disposizione è stata richiamata in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona già sostanzialmente sottoposta a indagini; anche questa censura è stata giudicata priva di specificità nel caso concreto.
Massime di principio
- Nei reati tributari che richiedono il dolo specifico di evasione, la motivazione deve accertare espressamente tale elemento soggettivo quale componente costitutiva del reato; non è sufficiente motivare sull'elemento oggettivo e sulla qualità o sul ruolo dell'imputato nella gestione della società.
- Quando una questione relativa al dolo specifico sia stata devoluta con l'appello, il giudice di secondo grado non può ometterne l'esame né ritenere implicitamente sussistente l'elemento soggettivo; l'omessa motivazione impone l'annullamento con rinvio e non può essere integrata dalla Corte di cassazione.
- Chi deduce in cassazione l'inutilizzabilità di una prova deve indicare specificamente gli atti colpiti dalla sanzione, confrontarsi con la ricostruzione complessiva contenuta nella sentenza e dimostrare, mediante la prova di resistenza, che l'eliminazione della prova contestata è idonea a disarticolare la motivazione e il compendio probatorio posto a fondamento della decisione.
- Per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, i termini di prescrizione devono essere calcolati applicando l'aumento di un terzo previsto dall'art. 17, comma 1-bis, del medesimo decreto, oltre agli eventuali periodi di sospensione.
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