Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33152/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

L'imputata era stata condannata dal Tribunale di Teramo alla pena di otto mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per il reato previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019. Le era contestato di avere omesso, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, informazioni dovute relative a redditi derivanti da locazioni immobiliari percepiti negli anni 2017, 2018 e 2019, con conseguente diversa quantificazione del beneficio. La Corte di appello di L'Aquila aveva confermato la condanna. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: nullità del giudizio di appello per omessa citazione dell'imputata e del co-difensore di fiducia; violazione della disciplina penale sul reddito di cittadinanza, sostenendo che i canoni fossero riferibili a un'eredità accettata con beneficio d'inventario e non al suo patrimonio personale; insussistenza dell'elemento soggettivo; abolitio criminis conseguente alla sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione; travisamento della prova in relazione alla configurabilità di una negotiorum gestio nella riscossione dei canoni per conto dell'eredità giacente. La Corte di cassazione ha esaminato il fascicolo, consentito dalla natura processuale della doglianza, e ha accertato che il decreto di citazione per l'udienza di appello era stato notificato soltanto a uno dei due difensori, senza notificazione né all'imputata né all'altro difensore fiduciario, la cui nomina risultava dagli atti e non era stata revocata. La nullità era stata tempestivamente eccepita in appello, ma la Corte territoriale non vi aveva dato risposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha rilevato la non corretta instaurazione del rapporto processuale nel giudizio di appello, per l'omessa citazione dell'imputata appellante e del co-difensore di fiducia. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore corso. Gli altri motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La violazione delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato determina una nullità processuale.

  • art. 179 c.p.p.

    La Corte ha ricondotto all'ambito delle nullità processuali il vizio derivante dalla mancata instaurazione corretta del rapporto processuale nei confronti dell'imputata.

  • art. 601 c.p.p.

    La citazione per il giudizio di appello deve essere regolarmente notificata all'imputato e ai difensori risultanti dagli atti; l'omissione impedisce la corretta instaurazione del giudizio di secondo grado.

  • art. 7, comma 2, decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019

    Norma incriminatrice contestata per l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti ai fini dell'ottenimento o della quantificazione del reddito di cittadinanza; la Corte non ne ha esaminato nel merito l'applicazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, l'omessa notificazione del decreto di citazione all'imputato e a un co-difensore di fiducia, la cui nomina risulti dagli atti e non sia stata revocata, determina la non corretta instaurazione del rapporto processuale.
  • La nullità derivante dall'omessa citazione dell'imputato e del difensore deve essere tempestivamente eccepita; quando l'eccezione è stata ritualmente proposta e il giudice di appello non vi dà risposta, la sentenza impugnata è viziata.
  • La Corte di cassazione può esaminare direttamente il fascicolo processuale quando ciò sia necessario per verificare una doglianza relativa alla regolare instaurazione del rapporto processuale.
  • L'accertamento di una nullità processuale assorbente comporta l'annullamento della sentenza impugnata senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.