Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33150/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione del giudice dell'udienza preliminare emessa all'esito del giudizio abbreviato, aveva confermato la responsabilità per condotte relative alla coltivazione e alla detenzione di cannabis, rideterminando le pene. Uno dei ricorrenti ha dedotto l'inutilizzabilità degli accertamenti del laboratorio dei Carabinieri e della perizia tossicologica, sostenendo che entrambi si fondassero su un campionamento dichiarato nullo per omessa comunicazione della facoltà di farsi assistere dal difensore e per mancato avviso al difensore. L'altro ricorrente ha contestato: la ritenuta continuità e unicità tra detenzione e coltivazione, sostenendo che le condotte avrebbero dovuto essere considerate autonome e che il loro collegamento fosse stato affermato in via presuntiva; l'applicazione della disciplina sulla coltivazione lecita della canapa industriale prevista dalla legge n. 242 del 2016, lamentando una valutazione non corretta dei livelli di THC e della potenzialità drogante dei reperti; il diniego delle attenuanti generiche e la severità del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto al primo ricorrente, ha rilevato che la nullità del campionamento non comportava automaticamente la nullità o l'inutilizzabilità del reperto e degli accertamenti tecnici; inoltre, la difesa aveva richiesto il giudizio abbreviato condizionato a una perizia sulla sostanza, aveva avuto accesso agli atti e non aveva formulato specifiche contestazioni al momento del conferimento dell'incarico e del giuramento del perito. Nel giudizio abbreviato sono deducibili soltanto le nullità assolute e le inutilizzabilità patologiche. La censura sulla rappresentatività dei campioni è stata comunque ritenuta generica, perché non indicava il nesso eziologico tra le modalità di campionamento e l'asserita inattendibilità dei risultati. Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha ritenuto corretta e logicamente motivata la conclusione secondo cui, nel caso concreto, la detenzione era assorbita nella coltivazione, essendo state accertate continuità ontologica, cronologica e psicologica tra le condotte. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sull'inapplicabilità della legge n. 242 del 2016, poiché diversi reperti presentavano concentrazioni di THC superiori ai limiti normativi e significativa potenzialità drogante. Le doglianze miravano in larga parte a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Infine, il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono stati ritenuti espressione della discrezionalità del giudice di merito, sorretta dal richiamo alla gravità dei fatti, ai precedenti penali e alle modalità di occultamento dell'attività illecita. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    commi 1, 1-bis, lett. a), e 4

    La condotta di detenzione e quella di coltivazione possono essere assorbite quando costituiscono un unico fatto concreto caratterizzato da continuità ontologica, cronologica e psicologica; se invece sono distinte sotto tali profili, integrano reati concorrenti.

  • art. 87 d.P.R. n. 309/1990

    La violazione delle garanzie difensive nella campionatura determina la nullità del relativo atto, ma non comporta automaticamente l'invalidità o l'inutilizzabilità del reperto sequestrato e degli accertamenti tecnici eseguiti su di esso.

  • art. 364 c.p.p.

    La mancata comunicazione della facoltà di farsi assistere dal difensore e il mancato avviso al difensore hanno fondato la nullità del verbale di campionamento, senza estendere automaticamente tale vizio agli atti successivi.

  • art. 192 c.p.p.

    La valutazione della prova deve essere svolta secondo criteri logici e motivati; nel caso concreto la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione complessiva degli elementi relativi alla continuità tra coltivazione e detenzione.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per riproporre censure generiche già esaminate e disattese dai giudici di merito.

  • art. 183 c.p.p.

    Nel giudizio abbreviato, l'accettazione dello stato degli atti consente la convalescenza delle nullità a regime intermedio o relative, restando deducibili le nullità assolute e le inutilizzabilità patologiche.

  • art. 1 legge n. 242/2016

    La disciplina promozionale della coltivazione della canapa opera nell'ambito e alle condizioni previste dalla legge, non coprendo la coltivazione di piante con fenotipo psicoattivo e significativa potenzialità drogante.

  • art. 2 legge n. 242/2016

    La liceità della coltivazione di canapa è subordinata al rispetto dell'ambito oggettivo della disciplina speciale.

  • art. 4 legge n. 242/2016

    I limiti relativi al contenuto di THC non esauriscono la verifica richiesta per escludere la responsabilità, dovendo essere considerata anche la potenzialità drogante della sostanza; nel caso concreto i reperti eccedenti i parametri sono stati ritenuti stupefacenti.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    La motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere sintetica, purché dia conto della gravità del reato, della capacità a delinquere o di altri criteri rilevanti; la rivalutazione della congruità della pena non è ammessa in cassazione se non vi è arbitrarietà o illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esenzione da colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La nullità dell'atto di campionatura eseguito in violazione delle garanzie difensive non comporta automaticamente la nullità o l'inutilizzabilità del reperto sequestrato né degli accertamenti tecnici eseguiti sul reperto; il giudice deve verificare gli effetti concretamente dedotti dalla difesa e il rapporto tra modalità di campionamento e attendibilità del risultato analitico.
  • Nel giudizio abbreviato condizionato a un'integrazione probatoria, la difesa che accetta lo stato degli atti e non formula tempestive contestazioni sulle operazioni peritali non può successivamente far valere nullità relative o a regime intermedio dell'accertamento; restano deducibili le nullità assolute e le inutilizzabilità patologiche.
  • La censura sulla rappresentatività del campione è generica se si limita a negare la riferibilità dei risultati all'intero reperto senza indicare specifici elementi tecnici e il nesso eziologico tra il metodo di campionamento e l'asserita inattendibilità dell'analisi.
  • In materia di stupefacenti, quando coltivazione e detenzione costituiscono un unico fatto concreto e sono collegate sul piano ontologico, cronologico e psicologico, la detenzione successiva perde la propria individualità ed è assorbita nella coltivazione; quando le condotte sono autonome sotto tali profili, possono concorrere materialmente.
  • La disciplina della coltivazione della canapa prevista dalla legge n. 242 del 2016 non rende lecita la coltivazione di piante con significativa potenzialità drogante e con concentrazioni di THC superiori ai parametri normativi applicabili; la verifica deve considerare sia i valori di THC sia la concreta potenzialità drogante della sostanza.
  • È inammissibile in cassazione il ricorso che sollecita una diversa lettura delle prove o ripropone le stesse doglianze già esaminate dalla corte di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • Il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche; la motivazione è sufficiente se richiama elementi negativi concreti quali gravità delle modalità esecutive, precedenti penali e condotta processuale o criminale, mentre in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena in assenza di arbitrarietà o manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioProveImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.