Cassazione Penale, Sentenza n. 33156/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate quale legale rappresentante di una società, con riferimento a omissioni contributive consumate nel novembre 2017 e riguardanti quasi 44.000 euro nell'arco di pochi mesi. Il ricorso per cassazione deduceva: l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine sarebbe maturato tra la sentenza di primo grado e l'inizio della sospensione prevista dalla cosiddetta legge Orlando, nonché prospettando in subordine una questione di legittimità costituzionale; l'insufficienza della prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni e dell'omesso versamento, contestando la rilevanza probatoria dei prospetti riepilogativi dei modelli UNIEMENS e la valutazione delle dichiarazioni dei lavoratori, dei testi della difesa e del consulente, che aveva rappresentato una situazione di strutturale illiquidità della società; infine, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, lamentando la mancata considerazione della crisi aziendale, dell'arco temporale limitato delle omissioni e di eventuali pagamenti successivi, anche parziali e tardivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione: il termine ordinario di sette anni e sei mesi, decorrente dalla consumazione dell'omissione nel novembre 2017, non era maturato, poiché dopo la sentenza di primo grado era decorso durante il termine per il deposito della motivazione e poi era stato sospeso fino alla pronuncia d'appello. È stata inoltre richiamata una precedente decisione della Corte costituzionale che aveva ritenuto infondata una questione analoga. Il motivo sulla prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni è stato dichiarato manifestamente infondato e in parte generico: i modelli e i prospetti formati sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro possono costituire prova della corresponsione, mentre la difesa avrebbe dovuto indicare specificamente quali dati fossero erronei o inattendibili. La Corte ha altresì escluso che la difficoltà economica possa scriminare l'omesso versamento ai sensi dell'art. 51 c.p. Quanto all'art. 131-bis c.p., la valutazione negativa è stata ritenuta immune da censure, considerato l'importo complessivo di quasi 44.000 euro e il suo superamento della soglia di punibilità. È stato invece accolto il motivo relativo alle attenuanti generiche, poiché la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato la crisi di liquidità documentata dal consulente di parte e il limitato arco temporale delle omissioni; tali elementi, pur privi di efficacia liberatoria, possono rilevare ai fini del trattamento sanzionatorio, così come un eventuale successivo parziale adempimento se adeguatamente comprovato. La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello limitatamente alla concedibilità delle attenuanti generiche; nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983
La disposizione incrimina l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro; la responsabilità dell'imputato quale legale rappresentante della società è stata mantenuta ferma nel merito.
art. 51 c.p.
La difficoltà economica del datore di lavoro e la scelta di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni non escludono l'antigiuridicità dell'omesso versamento delle ritenute, poiché il diritto ai versamenti previdenziali prevale, nella scelta legislativa, ai fini della tutela penale.
art. 131-bis c.p.
Per valutare la particolare tenuità dell'offesa nel reato di omesso versamento di ritenute previdenziali occorre considerare l'importo complessivo dei contributi non versati e l'entità del superamento della soglia di punibilità; un'omissione pari a quasi 44.000 euro nell'arco di pochi mesi è stata ritenuta non particolarmente tenue.
art. 157 c.p.
Il termine prescrizionale è stato calcolato in sette anni e sei mesi per il reato contestato, con considerazione dei periodi di sospensione maturati nel procedimento.
art. 159 c.p.
La sospensione della prescrizione durante il termine per il deposito della motivazione e fino alla pronuncia d'appello ha impedito il maturare della prescrizione alla data della decisione di legittimità.
art. 192 c.p.p.
La Corte ha ritenuto idonea la valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito e ha richiesto alla difesa una contestazione specifica dei dati e della loro attendibilità.
Massime di principio
- Nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, i modelli DM 10 formati secondo il sistema UNIEMENS, o i prospetti riepilogativi fondati sui dati comunicati dal datore di lavoro, possono costituire prova della corresponsione delle retribuzioni; chi ne contesta l'attendibilità deve indicare specificamente quali dati siano erronei e per quali ragioni.
- La situazione di difficoltà economica del datore di lavoro, anche quando comporti la scelta di destinare le risorse disponibili al pagamento delle retribuzioni, non scrimina l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 51 c.p.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per l'omesso versamento di ritenute previdenziali, devono essere valutati l'importo complessivo dei contributi non versati e l'entità del superamento della soglia di punibilità; un'omissione di importo elevato protratta per alcuni mesi può escludere la particolare tenuità del fatto.
- La crisi di liquidità del datore di lavoro, pur non escludendo la responsabilità penale né integrando una scriminante, può essere valutata ai fini della concessione delle attenuanti generiche, insieme alla durata limitata delle omissioni e all'eventuale successivo adempimento parziale, se adeguatamente provato.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi con gli elementi favorevoli specificamente dedotti e documentati dalla difesa; l'omessa considerazione di una crisi di liquidità comprovata e della limitata durata delle omissioni impone l'annullamento con rinvio sul punto.
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