Sentenza del 30/10/2018 n. 1919 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Richiesta dati e notizie al contribuente - Mancata presentazione del contribuente - Sostanziale rinuncia a fornire chiarimenti - Accertamento induttivo del reddito - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009. Il contribuente, selezionato per anomalie nell’incidenza dei costi e per divergenze tra ricavi dichiarati ai fini delle imposte dirette e volume d’affari IVA, non aveva risposto al questionario né si era presentato alla convocazione dell’Ufficio e non aveva esibito le scritture contabili, i registri IVA e le liquidazioni periodiche richiesti. L’Ufficio ha quindi proceduto ad accertamento induttivo, disconoscendo parte dei costi non documentati, recuperando IVA detratta non comprovata e ricostruendo maggiori operazioni imponibili sulla base dei dati disponibili e delle anomalie riscontrate. L’Agenzia ha contestato alla CTP di avere erroneamente richiesto presunzioni gravi, precise e concordanti proprie dell’accertamento analitico-induttivo, anziché applicare la disciplina dell’accertamento induttivo puro prevista per la mancata risposta agli inviti dell’Ufficio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, poiché la mancata esibizione della contabilità e la mancata risposta agli inviti dell’Ufficio avevano sottratto le scritture al controllo sostanziale dell’Amministrazione. In tale ipotesi l’Ufficio può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili e utilizzare anche presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Sono stati quindi confermati il reddito d’impresa accertato di euro 48.451, il maggior volume d’affari IVA di euro 65.416 con imposta pari a circa euro 13.083, l’IVA detratta ritenuta indebita per euro 10.000 e il valore della produzione IRAP di euro 49.256. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. 600/1973
L’Ufficio determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti dell’Ufficio.
La mancata risposta agli inviti formali dell’Amministrazione finanziaria costituisce autonomo presupposto per l’accertamento induttivo puro.
Le notizie, i dati, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente.
L’omissione produce una preclusione probatoria, salvo che il contribuente depositi gli elementi nel ricorso di primo grado e dichiari contestualmente di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile.
La mancata esibizione della documentazione contabile e dei registri IVA consente l’accertamento induttivo anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Consente la rettifica delle operazioni imponibili IVA sulla base dei dati e degli elementi acquisiti dall’Ufficio.
La deducibilità dei costi richiede la prova della loro esistenza, competenza e inerenza; in assenza di documentazione il costo può essere disconosciuto.
Spetta al contribuente provare l’esistenza e l’inerenza dei costi dedotti, mentre l’Amministrazione deve provare le componenti positive di reddito contestate.
I requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni non sono necessari nel caso di accertamento induttivo puro fondato sull’art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973.
Attribuisce all’Ufficio poteri di invito e richiesta di dati, notizie e documenti ai fini del controllo IVA.
Art. 25 legge 18 febbraio 1999, n. 28
Ha introdotto la fattispecie della mancata risposta agli inviti quale presupposto dell’accertamento induttivo puro e della conseguente preclusione probatoria.
Massime di principio
- La mancata risposta a un questionario o a una convocazione dell’Amministrazione finanziaria non è una mera irregolarità: può legittimare l’accertamento induttivo puro.
- Quando il contribuente non esibisce la contabilità richiesta, l’Ufficio può prescindere dalle scritture contabili e ricostruire il reddito utilizzando dati esterni, informazioni di terzi e presunzioni anche non qualificate.
- I costi dedotti e l’IVA detratta devono essere documentati dal contribuente; in mancanza della documentazione, possono essere integralmente disconosciuti.
- La preclusione all’utilizzo dei documenti non esibiti opera anche in giudizio, salvo che il contribuente li produca con il ricorso di primo grado e dichiari chiaramente l’esistenza di una causa oggettiva non imputabile che gli abbia impedito di rispondere.
- Per evitare conseguenze sfavorevoli, il contribuente dovrebbe rispondere tempestivamente agli inviti, chiedere eventualmente una proroga o giustificare formalmente l’impossibilità di adempiere, conservando prova delle comunicazioni.
- In presenza di accertamento induttivo, contestare soltanto l’assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti può essere insufficiente: occorre dimostrare concretamente l’errore nella ricostruzione dell’Ufficio e produrre tempestivamente la documentazione disponibile.
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