Sentenza del 30/10/2018 n. 429 - Comm. Trib. Prov. Imperia
ACCERTAMENTO IMPOSTE - Maggiori imposte per versamenti non documentati - Regime di contabilità semplificata - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che anche il contribuente in regime di contabilità semplificata deve fornire una prova specifica, concreta e documentata per superare la presunzione relativa ai versamenti bancari non giustificati. La semplice contestazione dell'accertamento o il richiamo al regime contabile adottato non sono sufficienti a escludere la ripresa fiscale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la maggiore imposizione derivante dall'accertamento di versamenti bancari non adeguatamente documentati, sostenendo che, essendo soggetto al regime di contabilità semplificata, non fosse gravato dal medesimo onere probatorio previsto per i soggetti in contabilità ordinaria. La questione riguardava l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 32 del D.P.R. 600/1973, secondo cui i versamenti non giustificati possono essere considerati ricavi o compensi non dichiarati.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. 600/1973
I dati e gli elementi acquisiti [...] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
La norma introduce una presunzione relativa a favore dell'Amministrazione finanziaria: i versamenti bancari non giustificati possono essere imputati a ricavi o compensi non dichiarati, salvo prova contraria specifica fornita dal contribuente.
Massime di principio
- Il regime di contabilità semplificata non esonera il contribuente dall'obbligo di giustificare analiticamente i versamenti bancari contestati.
- Per superare la presunzione fiscale non basta una spiegazione generica: occorre collegare ogni versamento alla sua effettiva origine, mediante documentazione idonea e verificabile.
- La prova contraria può consistere, a seconda dei casi, nella dimostrazione che le somme derivano da prestiti, restituzioni, trasferimenti personali, disinvestimenti o altre operazioni non imponibili.
- In assenza di una prova specifica, l'Amministrazione può legittimamente considerare i versamenti non documentati come componenti positivi di reddito e procedere al recupero delle maggiori imposte.
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