Sentenza del 30/10/2018 n. 1911 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Appello privo dei motivi specifici dell'impugnazione - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siena che aveva accolto il ricorso della società contro avvisi di accertamento relativi a IVA, IRAP e IRES per l'anno 2009. L'Ufficio contestava la deducibilità e detraibilità dei costi relativi a subappalti ritenuti inesistenti, sostenendo la validità della motivazione per relationem, la regolarità del contraddittorio e la sufficienza degli elementi presuntivi raccolti, tra cui la sede lontana dei subappaltatori, i pagamenti in contanti, l'assenza di data certa dei contratti e la compensazione fiscale delle fatture. La società ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, evidenziando che l'Ufficio non aveva censurato in modo puntuale le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendolo manifestamente infondato e comunque potenzialmente inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. L'appello non contrapponeva argomenti seri e specifici alle motivazioni della sentenza di primo grado, limitandosi sostanzialmente a riproporre le tesi dell'accertamento. È stata quindi confermata la sentenza favorevole alla società contribuente. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma richiede che l'atto di appello contenga i motivi specifici dell'impugnazione.
Nel processo tributario l'appello deve individuare e censurare in modo concreto le statuizioni e il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata. La mera riproduzione delle argomentazioni già svolte in primo grado, senza un confronto puntuale con la decisione appellata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 20 novembre 2017, n. 27480
È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è richiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata.
L'atto di appello deve contenere critiche specifiche, espresse e motivate contro le ragioni della sentenza di primo grado; non è sufficiente riproporre le tesi già sostenute nel precedente grado di giudizio.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario un appello deve confrontarsi direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata e indicare quali statuizioni si intendono riformare e per quali ragioni.
- La riproposizione degli argomenti dell'accertamento o del ricorso introduttivo, senza una critica specifica al ragionamento del primo giudice, può determinare l'inammissibilità dell'appello.
- Anche quando l'appello non viene dichiarato formalmente inammissibile, la mancanza di contestazioni puntuali può condurre al suo rigetto per infondatezza, con conferma della sentenza precedente.
- Chi propone l'impugnazione deve indicare con precisione gli errori di fatto o di diritto attribuiti alla sentenza, collegandoli alle richieste concrete di riforma.
- La parte vittoriosa può ottenere la condanna alle spese del grado secondo il principio della soccombenza.
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