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Sentenza

Sentenza del 30/10/2018 n. 1928 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Interpretazione degli atti - Art. 20 d.P.R. 26.04.1986, n. 131 - Qualificazione fiscale del contratto di cessione totalitaria delle quote sociali - Equiparazione al trasferimento dell'azienda - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato, ai fini dell'imposta di registro, l'operazione formalmente strutturata come cessione del 100% delle quote sociali — 98% e 2% — come cessione d'azienda, poiché la società possedeva tre immobili e, contestualmente alla cessione, erano stati modificati ragione sociale, sede, oggetto sociale e capitale. I contribuenti contestavano l'avviso sostenendo l'assenza di motivazione, la violazione della riserva di legge, l'impossibilità di equiparare la cessione di quote alla cessione d'azienda e la mancanza di prova di un intento elusivo.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione della CTP di Siena che aveva accolto il ricorso dei contribuenti. È stato confermato l'avviso di rettifica e liquidazione: la cessione totalitaria delle quote è stata tassata come cessione d'azienda, con applicazione delle imposte proporzionali sul valore dei beni trasferiti, determinato dall'Ufficio in 153.000 euro. Secondo il Collegio, l'art. 20 del TUR impone di considerare la natura intrinseca e gli effetti giuridici complessivi dell'operazione, senza che l'Amministrazione debba provare uno specifico intento elusivo. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)

    Il criterio fissato dall'art. 20 impone di privilegiare l'intrinseca natura degli effetti giuridici rispetto al titolo e alla forma apparente degli atti.

    La norma è stata interpretata nel senso che, ai fini dell'imposta di registro, l'operazione deve essere qualificata considerando la causa reale, la funzione economica e gli effetti giuridici complessivi, non soltanto la forma negoziale utilizzata. La cessione totalitaria delle quote può quindi essere assimilata alla cessione dell'azienda quando produce sostanzialmente il trasferimento del controllo e dei poteri di godimento e disposizione dell'azienda e dei suoi beni.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione fiscale di un'operazione può dipendere dagli effetti economici e giuridici complessivi, anche quando le parti abbiano utilizzato una forma contrattuale diversa.
  • La cessione totalitaria delle quote sociali può essere equiparata alla cessione d'azienda quando, in concreto, determina il trasferimento integrale del controllo sull'azienda e sui beni che ne fanno parte.
  • Secondo l'orientamento applicato nella sentenza, l'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente dimostrare uno specifico intento elusivo per riqualificare l'operazione ai sensi dell'art. 20 del TUR.
  • La libertà delle parti di scegliere tra cessione di quote e cessione d'azienda resta salva, ma la scelta della forma negoziale non consente di evitare la tassazione corrispondente agli effetti sostanziali dell'operazione.
  • La presenza di modifiche contestuali alla denominazione, alla sede, all'oggetto sociale e al capitale può essere valorizzata come elemento indiziario del fatto che l'operazione persegua il trasferimento sostanziale dell'azienda o dei beni sociali.

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