Sentenza del 30/10/2018 n. 1914 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Ruolo per somme ripartite in più rate su richiesta del debitore - Requisiti - Onere della prova del possesso dei requisiti - E' a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato il rigetto della richiesta di rateizzazione del debito ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973 e contestato la conseguente iscrizione ipotecaria. La richiesta iniziale era stata respinta perché non accompagnata dalle certificazioni necessarie a dimostrare la sussistenza dei presupposti per ottenere il beneficio. La contribuente sosteneva inoltre che la successiva concessione della rateizzazione avrebbe dovuto comportare la cancellazione dell'ipoteca.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello incidentale della contribuente, ritenendo legittimo il rigetto dell'istanza iniziale di rateizzazione. Chi invoca un regime agevolativo e derogatorio, come la rateizzazione, deve dimostrare la presenza dei relativi presupposti oggettivi e produrre la documentazione richiesta. È stato invece accolto l'appello principale dell'Agente della riscossione: l'ipoteca era stata iscritta legittimamente e non doveva essere cancellata, anche perché la contribuente non ne aveva formalmente richiesto la cancellazione. È stato quindi revocato l'ordine di cancellazione dell'ipoteca e la parte soccombente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese di lite.
Norme richiamate
Art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo costituisce un beneficio soggetto alla dimostrazione dei presupposti previsti dalla legge. Il contribuente che richiede tale beneficio deve fornire la documentazione necessaria; in mancanza, l'Agente della riscossione può respingere l'istanza. La successiva concessione della rateizzazione non comporta automaticamente la cancellazione delle ipoteche già legittimamente iscritte.
Cassazione civile, sezione tributaria, 1 settembre 2004, n. 17638
Chi invoca l'applicazione di una disciplina derogatoria rispetto al regime ordinario è onerato della prova dei presupposti oggettivi che ne consentono l'applicazione.
Massime di principio
- Chi richiede una rateizzazione o un'altra agevolazione fiscale deve dimostrare concretamente, e nei tempi richiesti, la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.
- La semplice presentazione dell'istanza non obbliga l'Agente della riscossione a sospendere il procedimento né consente di ottenere automaticamente il beneficio.
- La documentazione incompleta o tardiva può giustificare il rigetto della prima richiesta; una successiva concessione dell'agevolazione non rende automaticamente illegittimi gli atti già compiuti.
- Un'ipoteca iscritta legittimamente prima della concessione della rateizzazione può rimanere efficace, salvo specifiche disposizioni applicabili o una distinta domanda e valutazione sulla sua cancellazione.
- Il giudice tributario non può ordinare la cancellazione di un'iscrizione se tale domanda non è stata effettivamente proposta e se non ricorrono motivi giuridici per dichiararla illegittima.
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