Cassazione Civile, Ordinanza n. 12184/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società di diritto svizzero aveva finanziato la propria controllata italiana; al pagamento degli interessi la controllata non aveva operato la ritenuta alla fonte, ritenendo applicabile l’esenzione prevista dalla disciplina interna e dall’Accordo bilaterale UE-Svizzera sui redditi da risparmio. In seguito, l’amministrazione aveva recuperato le ritenute nei confronti della controllata, che aveva aderito all’accertamento e pagato quanto richiesto. La società svizzera aveva quindi chiesto il rimborso delle ritenute, ma l’istanza era stata respinta per tardività. In appello la C.T.R. aveva confermato il diniego ritenendo: che il termine di 48 mesi decorresse dal pagamento degli interessi e non dalla ritenuta; che l’adesione della controllata precludesse la domanda di rimborso della società estera; e che mancassero i presupposti documentali e sostanziali per l’esenzione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione delle norme sulla solidarietà tra sostituto e sostituito e sull’efficacia soggettiva dell’accertamento con adesione; violazione del termine di decadenza per il rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973; violazione della disciplina sull’esenzione da ritenuta per interessi/canoni corrisposti tra società consociate e dell’Accordo con la Confederazione Elvetica.
La decisione
La Corte ha accolto tutti e tre i motivi di ricorso. Ha affermato che il rapporto tra sostituto d’imposta e sostituito è riconducibile a obbligazione solidale passiva e che l’accertamento con adesione intervenuto solo nei confronti della controllata non poteva spiegare effetti preclusivi nei confronti della società estera; ha inoltre precisato che il termine di 48 mesi per il rimborso decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata, non dalla data in cui avrebbe dovuto esserlo; infine ha ritenuto erroneo applicare alla domanda di rimborso la disciplina dell’esenzione preventiva, dovendosi invece verificare i requisiti sostanziali previsti dall’Accordo e la documentazione prodotta dall’istante. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla C.T.R., in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
invocato per escludere l’estensione alla parte ricorrente degli effetti dell’adesione prestata da un diverso coobbligato; la Corte ne richiama la logica in tema di obbligazioni solidali e limiti soggettivi degli effetti del concordato/adesione
richiamato per qualificare il sostituto d’imposta e ricostruire il rapporto sostituto-sostituito come obbligazione solidale passiva
richiamato in relazione alla natura volontaria e soggettivamente limitata dell’accertamento con adesione
il termine decadenziale per il rimborso decorre dalla data del versamento; nel caso di ritenuta alla fonte, coincide con la data in cui la ritenuta è stata operata
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in combinato disposto con l’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 per sostenere la tempestività della domanda di rimborso
art. 38, comma 6, d.P.R. n. 602/1973
per le società non residenti le istanze di rimborso devono essere corredate della documentazione prevista, da intendersi alla luce dell’Accordo applicabile
art. 26-quater d.P.R. n. 600/1973
la Corte distingue tra esenzione preventiva dalla ritenuta e rimborso delle ritenute già versate; la disciplina è richiamata ai fini documentali, non come base per negare il rimborso
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973
norma sulla ritenuta alla fonte sugli interessi, oggetto dell’omissione contestata
art. 15, comma 2, Accordo bilaterale CE-Confederazione Elvetica del 26 ottobre 2004
rileva per l’esenzione da imposizione sugli interessi/canoni se sussistono i requisiti soggettivi previsti dal trattato
art. 1, comma 11, Direttiva 2003/49/CE
richiamato come parametro della disciplina dell’esenzione sugli interessi e canoni infragruppo
art. 15 Accordo bilaterale CE-Confederazione Elvetica del 26 ottobre 2004
la Corte lo assume come criterio sostanziale per verificare la spettanza del beneficio, subordinato ai requisiti soggettivi dell’istante
richiamato quale previsione espressa di solidarietà nella riscossione a conferma della ricostruzione generale del rapporto sostituto-sostituito
richiamato quale presunzione generale di solidarietà passiva tra condebitori, applicabile al rapporto fiscale in esame
Massime di principio
- Il rapporto tra sostituto d’imposta e sostituito può essere ricondotto a un’obbligazione solidale passiva; ne consegue l’applicazione dei principi generali della solidarietà, salvo diversa previsione di legge.
- L’accertamento con adesione ha efficacia soggettivamente limitata al contribuente che vi abbia aderito e non può produrre, neppure indirettamente, effetti preclusivi nei confronti di un diverso coobbligato, salvo eventuale estensione solo favorevole e in assenza di volontà contraria.
- Nel caso di domanda di rimborso di somme trattenute alla fonte, il termine decadenziale di 48 mesi decorre dalla data in cui la ritenuta è stata effettivamente operata, non dalla data in cui il prelievo avrebbe dovuto essere effettuato.
- La disciplina dell’esenzione preventiva dalla ritenuta e quella del rimborso delle ritenute già versate non sono sovrapponibili: per il rimborso rileva la verifica sostanziale dei requisiti previsti dalla norma o dal trattato applicabile e la documentazione prodotta dall’istante.
- Per i soggetti non residenti, la richiesta di rimborso deve essere valutata alla luce della documentazione prevista dalla disciplina interna in combinato con l’eventuale accordo internazionale applicabile, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per il beneficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12023/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12024/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12025/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12026/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12027/2023 del 08/05/2023
- ordinanza_civile · 8 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12028/2023 del 08/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →