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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30862/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui veniva applicata una sanzione amministrativa per la violazione della normativa sul commercio, in quanto la parte sanzionata avrebbe continuato l'attività commerciale nonostante un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione. In primo grado l'opposizione era stata accolta perché il provvedimento di decadenza era stato impugnato davanti al giudice amministrativo, che ne aveva sospeso cautelarmente gli effetti. In appello, però, il tribunale ha ritenuto che la successiva declaratoria di perenzione del ricorso amministrativo, seguita dalla tempestiva istanza di fissazione d'udienza e dal decreto presidenziale di revoca della perenzione, non facesse rivivere la misura cautelare; ha inoltre respinto la censura relativa al termine del procedimento sanzionatorio e ha ritenuto assorbita o non esaminata la questione dell'elemento soggettivo. Nel ricorso per cassazione la parte sanzionata ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, Allegato 3, del codice del processo amministrativo, sostenendo che nel regime transitorio la tempestiva istanza di fissazione d'udienza impedisce la stabilizzazione dell'effetto estintivo e comporta la prosecuzione del giudizio con conservazione anche delle misure cautelari; 2) violazione dell'art. 6, comma 11, D.Lgs. 150/2011, lamentando l'insussistenza di prove adeguate della responsabilità; 3) violazione del regolamento comunale che prevedeva un termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento sanzionatorio; 4) violazione degli artt. 346 e 329 c.p.c. per omessa considerazione della doglianza sulla mancanza dell'elemento soggettivo; 5) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul medesimo profilo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, nel regime transitorio dell'art. 1, Allegato 3, c.p.a., la perenzione non si stabilizza definitivamente se la parte presenta tempestivamente l'istanza di fissazione dell'udienza; il successivo decreto presidenziale di revoca della perenzione determina la piena riattivazione del processo, compresa la componente cautelare. Conseguentemente, la sospensione cautelare del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione era ancora efficace e la prosecuzione dell'attività commerciale non integrava di per sé l'illecito amministrativo contestato. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza del tribunale è stata cassata con rinvio al Tribunale di Civitavecchia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 28 D.Lgs. 114/1998

    È la norma sanzionatoria per la prosecuzione dell'attività commerciale in violazione della disciplina sull'autorizzazione; la Corte osserva che, in presenza di sospensione cautelare efficace del provvedimento di decadenza, la condotta non integra di per sé l'illecito amministrativo.

  • art. 29 D.Lgs. 114/1998

    Richiamato in relazione alla sanzione amministrativa contestata.

  • art. 1, Allegato 3, D.Lgs. 104/2010

    Norma speciale e transitoria sulla perenzione del giudizio amministrativo; la Corte ne afferma il carattere accelerato e la necessità di interpretazione coerente con la finalità di eliminazione dell'arretrato, precisando che l'effetto estintivo non si stabilizza se la parte deposita tempestivamente l'istanza di fissazione dell'udienza.

  • artt. 82 e 83 D.Lgs. 104/2010

    Richiamati per il confronto con il meccanismo generale di perenzione, ritenuto distinto e non sovrapponibile alla disciplina transitoria.

  • art. 44 L. 69/2009

    Norma delegante che imponeva l'individuazione di misure, anche transitorie, per l'eliminazione dell'arretrato; viene richiamata per spiegare la ratio della disciplina transitoria sulla perenzione.

  • art. 6, comma 11, D.Lgs. 150/2011

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla prova della responsabilità nella materia delle opposizioni a sanzioni amministrative.

  • art. 2 L. 241/1990

    Il tribunale aveva escluso la sua applicabilità al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa; il tema resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • artt. 346 e 329 c.p.c.

    Richiamati per sostenere che una specifica doglianza fosse stata riproposta in appello e non potesse ritenersi rinunciata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'omessa pronuncia sul motivo relativo all'elemento soggettivo della violazione.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel regime transitorio della perenzione del processo amministrativo previsto dall'art. 1, Allegato 3, c.p.a., l'effetto estintivo non si consolida definitivamente se la parte deposita tempestivamente l'istanza di fissazione dell'udienza nel termine di legge; in tal caso il decreto presidenziale di revoca della perenzione riattiva pienamente il giudizio.
  • La riattivazione del processo amministrativo a seguito della tempestiva istanza di fissazione d'udienza comporta la conservazione dell'attività processuale già compiuta, incluse le misure cautelari eventualmente concesse, salvo diversa previsione espressa.
  • Quando un provvedimento amministrativo è sospeso in sede cautelare, la prosecuzione dell'attività economica in contrasto con quel provvedimento non può essere sanzionata come illecito se la sospensione cautelare è ancora efficace.
  • Le discipline speciali e transitorie sulla perenzione, in quanto derogatorie rispetto alla disciplina generale, vanno interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza slealeContenzioso tributario
RamiProcesso civileCommercialeTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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