Cassazione Civile, Ordinanza n. 24905/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva convenuto la fondazione lirico-sinfonica chiedendo l'accertamento della nullità di una serie di contratti a termine intercorsi dal 14 dicembre 2007 al 3 marzo 2020, per complessivi 1.123 giorni, pari a circa 37 mesi. Contestava il superamento del limite massimo complessivo di durata e l'assenza di valide causali giustificative, chiedendo la costituzione di un unico rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. In appello, la Corte territoriale aveva escluso la conversione del rapporto, rilevato il superamento del limite complessivo di 36 mesi con l'ultimo contratto, dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti a partire da quello iniziato il 12 febbraio 2019 e riconosciuto un'indennità per danno comunitario pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. I primi sei motivi denunciavano, in sintesi, la violazione della disciplina unionale e nazionale sui contratti a termine, la mancata applicazione della conversione, l'erronea interpretazione della natura privatistica delle fondazioni lirico-sinfoniche, la violazione del principio di non regresso e di non discriminazione e il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il settimo motivo deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente sulla quantificazione equitativa dell'indennità, poiché la Corte d'appello si era limitata a reputare congrua la misura di otto mensilità senza indicare il percorso logico-valutativo e senza confrontarsi con i parametri normativi rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e infondati il terzo, il quarto, il quinto e il sesto. Ha confermato che, per i rapporti instaurati alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche nel periodo considerato, non opera la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, in conformità ai principi delle Sezioni Unite n. 5542 e n. 5556 del 2023. La natura formalmente privatistica delle fondazioni non esclude deroghe alla disciplina comune, giustificate dai vincoli pubblicistici in materia di assunzioni, dotazione organica, procedure selettive e compatibilità di bilancio. La clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone una sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva dell'abuso, ma non impone necessariamente la conversione; l'indennità, con possibilità di provare il maggior danno, è stata ritenuta rimedio astrattamente compatibile con il diritto dell'Unione. È stata inoltre esclusa la comparabilità tra i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche e i lavoratori soggetti alla disciplina ordinaria, nonché la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale. Il settimo motivo è stato accolto: la Corte d'appello aveva liquidato equitativamente l'indennità in otto mensilità senza indicare i criteri concreti utilizzati e senza esaminare i parametri normativi applicabili. La sentenza è stata cassata limitatamente alla quantificazione del danno e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la valutazione dello ius superveniens e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
La clausola 5 impone di sanzionare effettivamente l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, ma non impone necessariamente la conversione in un rapporto a tempo indeterminato.
Gli Stati membri possono scegliere misure diverse dalla conversione, purché il rimedio sia effettivo, proporzionato e dissuasivo e consenta, ove occorra, il ristoro del danno ulteriore.
art. 4 TUE
principio di interpretazione conforme e leale cooperazione
Non impone una diversa soluzione rispetto ai principi già affermati dalle Sezioni Unite e compatibili con il diritto dell'Unione.
art. 288 TFUE
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione; la Corte non ravvisa una violazione rilevante.
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 367/1996
Richiamato nella disciplina dei rapporti di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche; la censura relativa alla sua applicazione è stata ritenuta generica e non correlata alla decisione impugnata.
artt. 1 e 4 d.lgs. n. 367/1996
Rilevano nella qualificazione delle fondazioni lirico-sinfoniche e nella disciplina speciale dei rapporti di lavoro, senza escludere deroghe alla disciplina privatistica comune.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'applicazione del regime privatistico; non impedisce, secondo la Corte, la disciplina speciale e il divieto di conversione.
La sezione ordinaria non può discostarsi dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite; l'eventuale dissenso può giustificare una nuova rimessione alle Sezioni Unite, non ravvisata nel caso concreto.
Le disposizioni imperative che vietano la stipulazione del contratto o ne subordinano la validità a condizioni poste a tutela di interessi pubblici fondamentali possono determinare la nullità virtuale.
La conversione presuppone che l'atto possa validamente produrre gli effetti di altro contratto; non può operare quando il contratto alternativo sia anch'esso nullo.
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
Individua parametri rilevanti per la liquidazione dell'indennità conseguente all'illegittima apposizione del termine; il giudice deve esplicitare il peso attribuito ai fattori considerati.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Costituisce il modello della tutela risarcitoria senza conversione nei rapporti soggetti a vincoli pubblicistici; la misura deve essere effettiva e proporzionata.
La disciplina speciale esclude per il personale artistico delle fondazioni lirico-sinfoniche l'applicazione della trasformazione del rapporto prevista dalla disciplina generale.
art. 29, comma 3-ter, d.lgs. n. 81/2015
Per le violazioni della disciplina speciale dei contratti a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche esclude la conversione e riconosce il risarcimento del danno.
art. 12 d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 166/2024
Norma sopravvenuta di immediata applicazione, da considerare nel giudizio di rinvio ai fini della liquidazione del danno derivante dall'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Richiamati rispettivamente per le censure di violazione o falsa applicazione di legge e di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché la Corte di giustizia aveva già affrontato le questioni rilevanti e non emergevano dubbi nuovi tali da giustificarlo.
Massime di principio
- Per i rapporti di lavoro instaurati con fondazioni lirico-sinfoniche, la natura formalmente privatistica dell'ente e del rapporto non esclude l'applicazione di una disciplina speciale derogatoria, quando sussistano vincoli pubblicistici relativi ad assunzioni, dotazione organica, procedure selettive e compatibilità di bilancio.
- La violazione delle norme imperative che subordinano l'instaurazione di rapporti stabili presso enti soggetti a vincoli pubblicistici a specifiche condizioni può comportare la nullità del contratto e non la sua conversione in rapporto a tempo indeterminato.
- La conversione del contratto a termine presuppone che il rapporto alternativo possa validamente instaurarsi; essa non opera quando il rapporto a tempo indeterminato risulti a sua volta vietato o nullo per violazione di norme imperative.
- La clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non impone agli Stati membri la conversione automatica dei contratti a termine abusivi, purché l'ordinamento preveda una tutela effettiva, proporzionata e dissuasiva, idonea a compensare il danno e a reprimere l'abuso.
- Un'indennità predeterminata o presunta è compatibile con il diritto dell'Unione se non costituisce un massimale rigido e insuperabile e se il lavoratore può allegare e provare il maggior danno subito.
- Situazioni lavorative soggette a vincoli pubblicistici speciali non sono comparabili, ai fini del principio di non discriminazione, con rapporti di lavoro privati privi dei medesimi vincoli.
- La liquidazione equitativa del danno è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito si limiti a indicare l'importo come congruo senza illustrare il percorso logico-valutativo, i fattori considerati e il peso attribuito a ciascuno di essi.
- Nel liquidare il danno derivante dall'abusiva reiterazione di contratti a termine, il giudice deve confrontarsi con i parametri normativi applicabili e con lo ius superveniens di immediata applicazione.
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