Cassazione Penale, Ordinanza n. 22493/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale che aveva assolto l'imputato per particolare tenuità del fatto in relazione a una contestazione di guida in stato di ebbrezza. Il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: ha lamentato il travisamento del materiale probatorio acquisito, l'omessa valutazione di una memoria difensiva contenente una ricostruzione degli orari delle chiamate effettuate dalla propria utenza telefonica, e l'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante prevista per il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure non deducibili in sede di legittimità, in quanto dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, già riconosciuta nei giudizi di merito.
art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza, nella specifica ipotesi contestata con aggravante ex comma 2-bis.
richiamato per ribadire che il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una rilettura autonoma del materiale probatorio.
menzionata quale intervento normativo che ha modificato l'art. 606, lett. e), c.p.p., senza mutare i limiti del sindacato di legittimità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del materiale probatorio né una rivalutazione autonoma dei fatti, poiché l'apprezzamento delle prove appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una diversa ricostruzione del fatto più favorevole al ricorrente, se la sentenza impugnata contiene un percorso logico-giuridico non efficacemente censurato nei suoi snodi essenziali.
- Le censure che si limitano a prospettare un'interpretazione alternativa delle risultanze processuali, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata, sono inammissibili in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
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