Cassazione Penale, Ordinanza n. 22486/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. Resta ferma la decisione di merito della Corte di appello, che aveva già rideterminato la pena per la detenzione illecita di cocaina nell'ipotesi di lieve entità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato la condotta nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, relativa alla illecita detenzione di cocaina, rideterminando la pena in anni tre e mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e perché la valutazione sul bilanciamento tra circostanze appartiene al merito, sindacabile in cassazione solo se arbitraria, manifestamente illogica o priva di sufficiente motivazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato come base della riqualificazione della condotta nell'ipotesi di lieve entità relativa alla detenzione illecita di cocaina
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate dal giudice di merito con motivazione congrua; il relativo giudizio di comparazione non è normalmente sindacabile in cassazione se non per illogicità o arbitrio
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è sufficiente, non arbitraria e non manifestamente illogica.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non può essere utilmente censurato in sede di legittimità quando il ricorso non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Una motivazione che giustifichi la soluzione adottata in funzione dell'adeguatezza della pena concreta è sufficiente a sottrarre la decisione al sindacato di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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