Cassazione Penale, Ordinanza n. 22485/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorita giudiziaria)
La controversia
La persona interessata aveva chiesto alla Corte di appello la riparazione per ingiusta detenzione; l'istanza era stata rigettata con ordinanza del 7 gennaio 2025. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo di carenza di motivazione e violazione di legge. La Corte di cassazione rileva tuttavia che il motivo è del tutto generico e aspecifico, perché non indica puntualmente le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confronta adeguatamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non deducibile in sede di legittimità, generico e aspecifico, privo di un reale confronto con le ragioni poste a base del rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
manifestamente inammissibile
Il ricorso è inammissibile quando il motivo è generico o aspecifico e non consente un effettivo scrutinio di legittimità, perché non confronta in modo adeguato la decisione impugnata.
È il riferimento implicito alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dinanzi alla Corte di appello, poi rigettata; la decisione di legittimità non entra nel merito dei presupposti sostanziali della riparazione.
Corte cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e puntualmente calibrato sulla motivazione del provvedimento impugnato; il dissenso meramente assertivo o generico è inammissibile.
- La censura che non individui in modo analitico gli errori di fatto o di diritto della decisione impugnata e non si confronti con la sua ratio decidendi non supera il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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